Sentenza n. 6068/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento del provvedimento GSE di esclusione da contributo PNNR (Parco Agrisolare);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del GSE di esclusione dalla procedura di concessione del contributo PNRR Parco Agrisolare
Esito
Favorevole al resistente (stazione erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di ammissione a un contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell'ambito della misura PNRR Missione 2, componente 1, investimento 2.2, Parco Agrisolare. Nella domanda aveva indicato il codice ATECO prevalente 01.63 e dichiarato di appartenere alla categoria delle aziende agricole attive nella produzione primaria di cui alla Tabella 1A del decreto. Il GSE aveva escluso la domanda rilevando che il codice ATECO dichiarato rientrava invece nella Tabella 2A. La ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente coincidenti, violazione della disciplina del Decreto Agrisolare e del Regolamento operativo, della l. 241/1990 e dei principi costituzionali ed eurounitari di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, imparzialità, buon andamento, buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, sproporzione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che l'erronea indicazione della Tabella ATECO non costituisse una causa di esclusione espressamente prevista dalla lex specialis, che il GSE avrebbe dovuto verificare i requisiti sostanziali e non attribuire valore dirimente a una mera irregolarità formale e che fosse stata lesa la partecipazione procedimentale, per mancata esplicitazione delle ragioni ostative e mancati approfondimenti istruttori. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio l'eventuale inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati e, soprattutto, per mancata impugnazione dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi, approvato con decreto ministeriale del 18 settembre 2024.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito le censure contro l'esclusione del GSE. La ragione decisiva è stata la mancata impugnazione dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi, ritenuto atto presupposto rispetto al provvedimento di esclusione. L'elenco, disponendo le ammissioni e i contributi concessi, era collegato all'esclusione da un rapporto di presupposizione: l'eventuale accoglimento del ricorso contro la sola esclusione non avrebbe potuto produrre un'utilità concreta per la ricorrente né incidere sulle posizioni dei beneficiari già inseriti nell'elenco. Il TAR ha escluso che la mera indicazione dell'elenco nell'epigrafe del ricorso integrasse una sua effettiva impugnazione, poiché mancavano specifiche censure ad esso riferite; il generico richiamo agli atti presupposti, connessi e consequenziali non individua il petitum né consente alle controparti di esercitare pienamente il diritto di difesa. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante l'argomento secondo cui i lavori dei beneficiari fossero già stati eseguiti e i contributi erogati, osservando che proprio per incidere giuridicamente su tali posizioni sarebbe stata necessaria l'impugnazione dell'elenco e l'estensione del contraddittorio ai beneficiari. È stata altresì respinta la richiesta implicita di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori: l'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone che l'interesse all'annullamento sussista al momento dell'instaurazione del giudizio e venga meno nel corso del processo, mentre nel caso concreto il ricorso era originariamente inammissibile. Un eventuale accertamento dell'illegittimità avrebbe potuto essere effettuato nell'ambito di una domanda risarcitoria proposta anche separatamente ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione; il TAR lo ha applicato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti, dopo il passaggio in decisione, la questione d'ufficio relativa all'ammissibilità del ricorso e di acquisire memorie sul punto.
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce di considerare impugnato un atto indicato solo genericamente o richiamato senza specifiche domande e censure.
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
Impone la specificità dei motivi di ricorso; la mera indicazione dell'atto presupposto nell'epigrafe, senza censure specifiche, non ne determina l'impugnazione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori quando l'annullamento non risulta più utile nel corso del giudizio, ma presuppone che l'interesse all'annullamento esistesse al momento dell'instaurazione del processo.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Consente la proposizione separata della domanda risarcitoria, nell'ambito della quale potrà eventualmente essere accertata l'illegittimità dell'atto.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di esclusione da una procedura di concessione di benefici pubblici è funzionalmente collegato a un elenco di beneficiari ammessi, l'elenco costituisce atto presupposto e deve essere impugnato insieme al provvedimento di esclusione; la mancata impugnazione rende inammissibile il ricorso per difetto di utilità concreta derivabile dall'eventuale annullamento.
- La mera indicazione, nell'epigrafe del ricorso o nel corpo dell'atto, di un provvedimento presupposto, connesso o consequenziale non equivale alla sua impugnazione: occorrono un'inequivoca estensione del petitum e specifiche censure riferite a tale provvedimento.
- Quando l'impugnazione dell'elenco dei beneficiari avrebbe potuto incidere sulle posizioni dei soggetti ammessi, la contestazione deve essere accompagnata dall'estensione del contraddittorio ai beneficiari controinteressati.
- L'accertamento dell'illegittimità ai soli fini risarcitori presuppone che l'interesse all'annullamento sussista al momento della proposizione del ricorso e venga meno successivamente; non è utilizzabile per superare l'inammissibilità originaria dell'azione di annullamento.
- La già avvenuta esecuzione dei lavori o l'erogazione dei contributi ai beneficiari non elimina la necessità di impugnare l'atto presupposto quando tale impugnazione sia necessaria per conseguire un'utilità concreta e incidere giuridicamente sulle posizioni consolidate.
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