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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11809/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una proprietaria di appartamento contro il condominio. In via riconvenzionale la stessa chiedeva il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile per infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza del nono piano, qualificata come lastrico solare, deducendo l’omessa manutenzione condominiale. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale sulla opposizione monitoria, ma aveva accolto in parte la domanda risarcitoria. In appello il condominio otteneva la riforma della decisione e il rigetto di tutte le domande della proprietaria, con condanna alle spese. In cassazione la proprietaria deduceva, con due motivi, la violazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c. per l’utilizzo in appello di documenti nuovi o di documenti già esistenti ma ritenuti non producibili, nonché l’omesso esame della regolarità urbanistica dell’immobile e della formazione del silenzio-assenso/impugnazione degli atti amministrativi; inoltre contestava l’ammissione e la valutazione di una c.t.u. espletata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il condominio, con ricorso incidentale, sosteneva invece che la domanda risarcitoria fosse stata estesa oltre il petitum, che la c.t.u. di primo grado fosse nulla per difetto di terzietà e per violazione del contraddittorio, che il consulente avesse ecceduto il mandato e che la liquidazione delle spese fosse immotivata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha ritenuto il ricorso incidentale in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che, nel regime dell’art. 345, comma 3, c.p.c. come modificato nel 2012, sono ammissibili in appello i documenti formati dopo la sentenza di primo grado; nel caso concreto i documenti valorizzati dalla Corte territoriale erano successivi alla decisione di primo grado, salvo alcuni atti antecedenti che non mutavano l’esito. Ha poi escluso il vizio di omesso esame, osservando che la questione della regolarità urbanistica era stata comunque esaminata e ritenuta insussistente dai giudici di merito. Quanto alla c.t.u. espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, ha ribadito che la sua acquisizione nel giudizio di merito non richiede necessariamente un formale provvedimento di ammissione, essendo sufficiente che il giudice la esamini e che la parte abbia modo di contraddire. I primi tre motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché l’eventuale loro accoglimento non avrebbe dato al condominio un risultato migliore del rigetto del ricorso principale; il quarto motivo è stato respinto perché la liquidazione delle spese era avvenuta nei limiti tabellari medi e l’eventuale contestazione sulle spese vive non è deducibile con il ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste per due terzi a carico della ricorrente e per il resto compensate.

Norme richiamate

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    "non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"

    La norma, nella versione introdotta dal d.l. n. 83/2012, si applica ai giudizi di primo grado definiti dopo l’11 settembre 2012; consente la produzione in appello di documenti formatisi dopo la decisione di primo grado e opera come declinazione della rimessione in termini per causa non imputabile.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro del sindacato di legittimità per la denuncia di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 698, terzo comma, c.p.c.

    La relazione di accertamento tecnico preventivo è utilizzabile nel merito se il giudice la acquisisce e la valuta; non è necessario un formale provvedimento di ammissione, purché sia garantito il contraddittorio.

  • artt. 156 e 112 c.p.c.

    Richiamati per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la pretesa nullità derivante dall’asserita estensione della domanda oltre il petitum.

  • artt. 64 e 194 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai requisiti di imparzialità del consulente tecnico e allo svolgimento della consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Invocato in relazione alle regole di svolgimento dell’attività peritale e al contraddittorio tra le parti.

  • art. 1711 c.c.

    Richiamato per la censura di asserito superamento del mandato da parte del consulente tecnico d’ufficio, per analogia alla nozione di eccedenza rispetto all’incarico.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte afferma che il giudice può liquidare i compensi tabellari tra minimo e massimo e che l’eventuale errore sulla misura delle spese vive non si corregge con ricorso per cassazione.

  • art. 287 c.p.c.

    Indicato come rimedio per la correzione dell’errore nella liquidazione delle spese vive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 345, comma 3, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, in appello non sono ammessi nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile; i documenti formatisi dopo la sentenza di primo grado restano comunque producibili.
  • Il divieto di nuovi documenti in appello è regola processuale di ordine pubblico e non può essere superato dalla mancata contestazione della controparte.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mera omissione di specifiche risultanze probatorie; se il fatto è stato comunque esaminato, il motivo è infondato.
  • La relazione di accertamento tecnico preventivo può essere utilizzata dal giudice di merito anche senza formale provvedimento di ammissione, purché sia acquisita al processo, valutata dal giudice e oggetto di contraddittorio tra le parti.
  • In tema di spese processuali, il giudice che si attenga ai parametri medi del D.M. n. 55/2014 non deve fornire una motivazione specifica, salvo scostamenti apprezzabili dai valori medi; gli errori nella liquidazione delle spese vive non si deducono di regola con ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese condominiali
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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