Ordinanza n. 3529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. IV, n. -OMISSIS-/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del Consiglio di Stato che aveva respinto un precedente appello cautelare e condannato l’appellante al pagamento di 2.000 euro di spese
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ha proposto reclamo sostenendo, per il tramite del difensore, di essere stata condannata al pagamento di 20.000 euro di spese, ritenendo tale importo particolarmente gravoso. Dal provvedimento emerge però che l’ordinanza reclamata aveva quantificato le spese in 2.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge. Il reclamo è stato quindi fondato su un’erronea indicazione dell’importo, qualificata dal Collegio come errore materiale. In ogni caso, è stata richiamata la regola generale secondo cui le spese seguono la soccombenza e la condanna alle spese è sindacabile soltanto in presenza di manifesta abnormità, ravvisabile nell’erronea condanna della parte vittoriosa oppure nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione dell’importo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il reclamo per difetto di interesse, poiché la somma effettivamente posta a carico dell’appellante era di 2.000 euro e non di 20.000 euro; l’errore materiale nell’atto di reclamo eliminava l’interesse a contestare una condanna alle spese che non corrispondeva a quella realmente pronunciata. Il Collegio ha inoltre rilevato che, anche considerando la contestazione della condanna effettiva, non ricorrevano i presupposti eccezionali per sindacare la liquidazione, non essendo ravvisabili né una condanna della parte vittoriosa né una manifesta e macroscopica sproporzione. Nulla è stato disposto sulle spese del reclamo, per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
regola generale della condanna alle spese del giudizio della parte soccombente
La parte soccombente è normalmente condannata alla rifusione delle spese di giudizio.
art. 26, comma 1, c.p.a.
applicabile nel processo amministrativo per espresso rinvio dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina dell’art. 91 c.p.c. in materia di condanna alle spese.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il reclamo contro una condanna alle spese è improcedibile per difetto di interesse quando si fonda su un importo diverso da quello effettivamente liquidato nel provvedimento reclamato e l’errore materiale esclude l’esistenza dell’aggravio economico contestato.
- Nel processo amministrativo la condanna alle spese segue ordinariamente la soccombenza, in applicazione dell’art. 91 c.p.c. richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a.
- La liquidazione delle spese di giudizio è sindacabile soltanto in presenza di manifesta abnormità, ravvisabile nell’erronea condanna della parte vittoriosa oppure nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione dell’importo liquidato.
Come è indicizzato
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