Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16731/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 febbraio 2024. La difesa ha contestato, in particolare, l'applicazione della recidiva reiterata e specifica ex art. 99, comma 4, c.p., sostenendo che la relativa motivazione sarebbe erronea o comunque non condivisibile. Inoltre, è stata prospettata la prescrizione per due capi di imputazione: il capo H, indicato come art. 374-bis c.p., e il capo I, relativo a due episodi di evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità e ha rilevato che, per effetto della recidiva, la prescrizione non era maturata alla data della decisione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva reiterata e specifica, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, oltre che da adeguato esame delle deduzioni difensive, e che quindi il relativo apprezzamento di merito non era censurabile in cassazione. Quanto alla prescrizione dei capi H e I, ha escluso che fosse maturata alla data della sentenza di appello, poiché la recidiva operava sul termine massimo di prescrizione ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p. decorrente dalle date di consumazione indicate. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva reiterata e specifica contestata all'imputato è stata ritenuta correttamente applicata, perché sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, non censurabile in sede di legittimità.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    In presenza della recidiva, il termine massimo di prescrizione non era maturato alla data della decisione di appello, decorrendo dalla consumazione dei fatti indicati nei capi contestati.

  • art. 374-bis c.p.

    Norma richiamata solo per individuare uno dei capi per i quali era stata dedotta la prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a sostituire una diversa valutazione di merito a quella sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, specie in tema di applicazione della recidiva.
  • La contestazione della recidiva è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata abbia affrontato le deduzioni difensive con motivazione adeguata e coerente con il dato normativo.
  • La verifica della prescrizione deve essere compiuta tenendo conto degli effetti della recidiva sul termine massimo di prescrizione; se tale termine non è ancora decorso alla data della decisione impugnata, la causa estintiva non può essere dichiarata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.