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Sentenza

Sentenza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. lav., n.-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-.

Giustizia amministrativa202501157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata restituzione integrale delle trattenute retributive conseguenti a una sanzione disciplinare annullata con sentenza passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi e aveva condannato l’Azienda alla restituzione delle trattenute stipendiali eventualmente operate. Deduceva che l’amministrazione non avesse restituito integralmente le somme trattenute, quantificate in complessivi € 38.000,00, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Azienda eccepiva l’inammissibilità del giudizio di ottemperanza, trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato, e deduceva comunque la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere restituito € 8.177,00, previa compensazione con somme indebitamente corrisposte al dipendente a titolo di assegno alimentare, anche oltre il periodo di sospensione, per un errore della procedura paghe. Il ricorrente contestava la possibilità di introdurre in sede di ottemperanza pretese riconvenzionali o crediti estranei al giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di chiedere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato anche quando il titolo esecutivo è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha escluso che l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 impedisca l’intervento del giudice amministrativo, precisando che, in tale sede, il giudice esercita soltanto poteri sostitutivi di stretta esecuzione e non può modificare o integrare il decisum del giudice del lavoro né riesaminare il rapporto di pubblico impiego. Ha quindi distinto tra compensazione esterna, non deducibile in ottemperanza se fondata su un credito estraneo alla controversia definita dal giudicato, e compensazione interna, ammissibile quando il controcredito incide direttamente sulla quantificazione delle somme oggetto dell’obbligo restitutorio. Nel caso concreto, il recupero dell’assegno alimentare indebitamente corrisposto anche dopo la cessazione della sospensione è stato ritenuto interno all’esecuzione del giudicato, poiché riconducibile al medesimo trattamento retributivo e sostanzialmente incidente sulla determinazione delle somme effettivamente trattenute in esecuzione della sanzione annullata. Poiché l’Azienda aveva liquidato le differenze ancora dovute, pari a € 8.177,00, la pretesa esecutiva era stata integralmente soddisfatta ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato da parte dell’amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato, compresa, su richiesta, la possibilità di nominare un commissario ad acta e di disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di condannare il soccombente al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 63 d.lgs. n. 165/2001

    Non impedisce il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato, purché il giudice amministrativo si limiti alla stretta attuazione del comando giudiziale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego privatizzato, quando la sentenza imponga alla pubblica amministrazione un obbligo preciso e determinato.
  • Nell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario il giudice amministrativo può esercitare soltanto poteri sostitutivi di stretta esecuzione: non può modificare, integrare o riesaminare il rapporto sostanziale già definito dal giudice ordinario.
  • In sede di ottemperanza l’amministrazione non può opporre in compensazione un credito autonomo ed estraneo alla controversia definita dal giudicato, poiché tale questione eccede il perimetro dell’esatta esecuzione.
  • È invece valutabile in ottemperanza una compensazione interna quando il controcredito incide direttamente sulla quantificazione dell’obbligo imposto dal giudicato e riguarda la medesima posizione retributiva o economica oggetto della statuizione da eseguire.
  • La liquidazione delle somme ancora dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, qualora realizzi integralmente la pretesa esecutiva azionata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesse

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