Ordinanza n. 1633/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Ricorso per la declaratoria di illegittimità e conseguente annullamento, previa sospensione in sede cautelare: del Decreto del Ministero della Giustizia del 30.06.2025, con cui è stata indetta la sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2025, con indicazione della normativa di riferimento e dei criteri di massima per la correzione delle prove d'esame, sia scritte che orali (All.1); della valutazione di inidoneità, conosciuta dalla Dott.ssa -OMISSIS- in data 01.04.2026, a seguito di accesso sul portale telematico del Ministero della Giustizia, tramite SPID personale, in seguito alla correzione del proprio elaborato, ad opera della Sottocommissione d’esame n.5 istituita presso la Corte di Appello di Roma, che ha attribuito il punteggio pari a 15/30 all'elaborato della ricorrente (All.9-11); del verbale del 03.02.2026 della Sottocommissione n.5 della Corte di Appello di Roma, dal quale si evince che alla ricorrente identificata con la busta n.-OMISSIS- è stato attribuito il punteggio di 15/30 per l'atto giudiziario di Diritto Civile, insufficiente per l'ammissione alla prova orale (All.10); dell'elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - Sessione 2025 - presso la Corte di Appello di Napoli, nella parte in cui non reca, fra gli ammessi, l'indicazione del nominativo della ricorrente (mai notificato e/o comunicato); di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o comunque connessi, ove e per quanto lesivi degli interessi di parte ricorrente, tra cui, in particolare: - il verbale n. -OMISSIS- della Commissione Centrale del 05.12.2025 di predeterminazione dei criteri di correzione - valutazione della prova d'esame scritta, laddove non è previsto l'obbligo di motivazione accanto all'attribuzione del punteggio (All.6); - il verbale del 12.01.2026 della seduta plenaria dei Presidenti e vice-Presidenti delle Sottocommissioni costituite presso la Corte di Appello di Roma, con il quale sono stati recepiti i criteri definiti dalla Commissione Centrale, alla stregua dei quali “la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come corroborato da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato” (All.8). CON CONSEQUENZIALE RICHIESTA Ove e per quanto necessario, di trasmissione dell'elaborato redatto in Diritto Civile dalla Dott.ssa -OMISSIS-, odierna ricorrente, dalla Commissione per l'abilitazione alla professione di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Roma, in forma anonima, senza alcuna indicazione di voto e senza alcun riferimento agli atti e ai provvedimenti eventualmente emessi nell'ambito del presente contenzioso, ad una diversa Commissione/Sottocommissione d'esame, istituita presso altra Corte di Appello, affinché venga rivalutato entro un congruo termine, sì da consentire all'odierna parte ricorrente, previa eventuale ammissione all'esito della nuova valutazione, di poter accedere alle prove orali dell'esame di Stato per la Sessione 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità alla prova scritta di diritto civile, con attribuzione del punteggio di 15/30, e atti della procedura di abilitazione forense per la sessione 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 30 giugno 2025 di indizione della sessione 2025 dell'esame di abilitazione forense, il giudizio di inidoneità riportato nella prova scritta di diritto civile, il verbale della sottocommissione che ha attribuito il punteggio di 15/30 e l'elenco degli ammessi alle prove orali nella parte in cui non la include. Ha inoltre contestato i criteri di correzione predeterminati dalla Commissione centrale e recepiti dalle sottocommissioni, nella parte in cui prevedono che la valutazione degli elaborati scritti sia espressa mediante voto numerico senza obbligo di motivazione discorsiva. Le prime due censure riguardavano la disciplina applicabile e l'asserita necessità di una motivazione estesa ai sensi dell'art. 46 della legge n. 247/2012; la ricorrente ha prospettato anche questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità eurounitaria, in relazione alla parità di trattamento tra candidati, al diritto di difesa e al giusto processo. Una terza censura sosteneva la funzione formativa della prova d'esame, tale da imporre una valutazione orientata anche alla correzione o al miglioramento della preparazione del candidato.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l'art. 49 della legge n. 247/2012, che per i primi tredici anni dall'entrata in vigore della legge mantiene l'esame disciplinato dalle norme previgenti, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 46 della stessa legge. In base alla giurisprudenza richiamata e condivisa, il voto numerico è sufficiente a esprimere la motivazione del giudizio tecnico della commissione, purché siano stati previamente stabiliti criteri chiari e oggettivi, salvo il caso di manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri e voto attribuito o di autovincolo della commissione a rendere una motivazione discorsiva. Il Collegio ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 9734/2025, la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 7/2017 e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2011, escludendo che tale orientamento dipenda soltanto da esigenze pratiche di celerità e ritenendo manifestamente infondate le questioni costituzionali ed eurounitarie prospettate. La sufficienza sostanziale del voto numerico assicura anche la pienezza della tutela giurisdizionale, nei limiti ordinari del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali. È stata respinta anche la censura sulla funzione formativa dell'esame: la prova ha funzione idoneativa e verifica finale di un livello sufficiente di preparazione, non una primaria funzione correttiva o migliorativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 49 legge 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione rende applicabile alla sessione 2025 la disciplina previgente, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della medesima legge.
art. 46 legge 31 dicembre 2012, n. 247
La sua applicazione è ritenuta differita dall'art. 49 per la sessione oggetto di giudizio; pertanto non trova applicazione l'obbligo di motivazione estesa richiamato dalla ricorrente.
art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione può essere assolto, nelle valutazioni concorsuali considerate, mediante l'attribuzione di un voto numerico adeguatamente parametrato a criteri predeterminati.
art. 97 Costituzione
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico quale criterio motivazionale standardizzato.
art. 24 Costituzione
La sufficienza del voto numerico non compromette il diritto di difesa, poiché consente il sindacato giurisdizionale nei limiti propri delle valutazioni tecnico-discrezionali.
art. 111 Costituzione
La disciplina del voto numerico non viola il principio del giusto processo secondo la valutazione del Collegio.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
sentenza Corte costituzionale n. 175/2011
Il punteggio numerico, graduando il giudizio di sufficienza o insufficienza e il grado di apprezzamento dell'elaborato, può contenere in sé la motivazione della valutazione.
sentenza Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7
Consolida il principio della sufficienza del voto numerico nelle valutazioni di prove concorsuali, in presenza di criteri di valutazione previamente determinati.
Massime di principio
- Per la sessione 2025 dell'esame di abilitazione forense, l'art. 49 della legge n. 247/2012 mantiene l'applicazione della disciplina previgente e impedisce di applicare l'obbligo di motivazione estesa previsto dall'art. 46 della stessa legge.
- Nelle valutazioni di prove concorsuali, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio tecnico della commissione quando sia riferito a criteri di valutazione chiari, oggettivi e previamente stabiliti.
- Il voto numerico può essere contestato sotto il profilo sostanziale in presenza di una manifesta contraddizione tra gli elementi obiettivi della prova, i criteri predeterminati e il punteggio attribuito, oppure quando la commissione si sia previamente autovincolata a fornire una motivazione discorsiva.
- La sufficienza del voto numerico quale motivazione non dipende soltanto da esigenze contingenti di celerità della procedura, ma è compatibile in via generale con i principi di imparzialità, buon andamento e obbligo di motivazione.
- La funzione dell'esame di abilitazione professionale è principalmente idoneativa e consiste nella verifica finale di un livello sufficiente di preparazione; non sussiste, in via primaria, un obbligo della commissione di svolgere una funzione correttiva o formativa nei confronti del candidato.
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