Cassazione Penale, Sentenza n. 12178/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza, deducendo: 1) nullità degli accertamenti urgenti perché non era stato avvisato il difensore di fiducia della possibilità di assistere all'atto irripetibile (alcoltest/blow test) e quindi mancanza di prova legale dello stato di ebbrezza; 2) invalidità dell'accertamento etilometrico per mancata o incomprensibile indicazione della matricola, dell'omologazione e per la mancata allegazione del libretto metrologico, che avrebbe impedito alla difesa di verificare la regolarità dello strumento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato la condanna di primo e secondo grado: pena sospesa di 6 mesi di arresto, ammenda di euro 1.500,00 e sospensione della patente per un anno per guida in stato di ebbrezza con aggravante notturna (tassi alcoolemici 1,72 e 1,63 g/l). La Corte ha ritenuto che: a) non sussiste obbligo per la polizia giudiziaria di dare preventiva comunicazione al difensore per accertamenti urgenti e indifferibili (blow test/avvio procedimento etilometrico); l'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere va reso al momento dell'avvio della procedura strumentale (art.114 disp. att. c.p.p.); b) l'etilometro e le verifiche risultavano regolari dai verbali e la difesa non ha fornito elementi concreti di vizio strumentale; c) grava sull'imputato l'onere di allegare e produrre elementi concreti (es. libretto metrologico) per mettere in discussione l'alcoltest, ovvero il giudice può disporre, ex art.507 c.p.p., accertamenti aggiuntivi se necessario; perciò le censure difensive sono state ritenute generiche e infondate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), art. 186
comma 2, lett. c) e comma 2-sexies
Norma sostanziale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna sulla base dei valori alcolemici accertati
Codice di procedura penale
art. 354, comma 3; art. 356; art. 507
Art.354(3) qualifica gli accertamenti urgenti di polizia giudiziaria; art.356 disciplina la facoltà del difensore di presenziare senza diritto ad essere preventivamente avvisato; art.507 attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio mezzi di prova necessari
Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale
art. 114 disp. att. c.p.p.
Impone l'informazione alla persona sulla possibilità di avvalersi dell'assistenza di un difensore al momento dell'avvio della procedura di accertamento strumentale
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379
Stabilisce requisiti, omologazione, verifiche e taratura annuale degli etilometri e l'annotazione del risultato sul libretto metrologico; fondamento per ritenere validi gli accertamenti se la documentazione risulta regolare
Decreto Ministero dei Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990
art. 4 e allegati (art.2 comma 10; art.3 comma 8)
Disciplina tecnica sugli etilometri: obbligo di libretto metrologico, dispositivi di verifica di taratura e procedure di verifica del buon funzionamento, utilizzati per valutare la regolarità dell'accertamento
Legge n. 241/1990
Riferimento sulla possibilità di accesso agli atti amministrativi (es. documentazione CSRPAD) utile alla difesa per ottenere il libretto metrologico e altri documenti tecnici
Codice Penale
Richiamata in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità, ritenuta non applicabile per la personalità e la pericolosità della condotta
Massime di principio
- Gli accertamenti urgenti e indifferibili (es. blow test e procedure etilometriche) non richiedono che la polizia giudiziaria attenda l'arrivo del difensore di fiducia: l'avvertimento sulla facoltà di difesa va reso al momento di avvio della procedura strumentale e non per gli accertamenti preliminari
- L'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova idonea dello stato di ebbrezza; grava sull'imputato l'onere di fornire prova contraria mediante elementi concreti (es. vizi di taratura, malfunzionamento, libretto metrologico), non basta la mera allegazione di dubbi generici
- Se la difesa ritiene irregolare lo strumento, deve chiedere e, se necessario, ottenere i relativi atti tecnici (libretto metrologico, certificati di omologazione/controllo) anche tramite accesso agli atti amministrativi o istanza al CSRPAD; il giudice può acquisire d'ufficio tali elementi ai sensi dell'art.507 c.p.p.
- Difetti formali o indicazioni poco chiare nel verbale possono essere rilevanti solo se accompagnati da allegazioni concrete e verificabili; in mancanza, restano insufficienti a inficiare la prova
- La giurisprudenza consolidata tutela l'urgenza delle operazioni di polizia giudiziaria legate all'alcolimetria, bilanciando il diritto alla difesa con la necessità di preservare l'attendibilità dell'accertamento nel tempo
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