Cassazione Penale, Ordinanza n. 23549/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso per cassazione l'imputato deduceva, in sostanza, censure di merito sulla ricostruzione del fatto: sosteneva che la condotta non integrasse una resistenza violenta ma una mera resistenza passiva, chiedendo una diversa lettura delle dichiarazioni dei verbalizzanti e delle risultanze probatorie. La Corte rileva però che i motivi non si confrontano effettivamente con la motivazione della sentenza di appello, che aveva descritto un comportamento violento, con spintoni e tentativi di colpire i verbalizzanti con calci e pugni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione di appello avesse già dato conto in modo adeguato del carattere violento della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La condotta contestata è stata qualificata come resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ribadisce che la violenza può consistere in comportamenti attivi, come spintoni e tentativi di colpire i verbalizzanti, e non si esaurisce nella mera resistenza passiva.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera diversa valutazione del fatto e delle prove, se non accompagnate da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, la violenza può essere integrata da condotte attive dirette a ostacolare l'operato dei verbalizzanti, come spintoni, calci e pugni, e non richiede necessariamente modalità particolarmente elaborate o l'uso di strumenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non denuncia un vizio di legittimità ma mira soltanto a sovvertire l'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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