Sentenza del 27/02/2017 n. 4967 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Concetto di lite fiscale pendente - Controversia relativa all'applicazione di precedente condono ex art. 9-bis della l. n. 289 del 2002 - Diniego successivamente opposto al condono richiesto ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 -Illegittimità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEG e IRAP per l'anno 2000, emessa dopo un controllo automatizzato della dichiarazione. Nel corso del giudizio aveva già presentato una dichiarazione integrativa per aderire al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, ma l'Amministrazione ne aveva contestato il perfezionamento, anche in relazione al tardivo pagamento dell'ultima rata. La contribuente aveva quindi chiesto una successiva definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. L'Agenzia aveva negato tale possibilità, ritenendo che la controversia non fosse definibile perché riguardava un rapporto già interessato da una precedente definizione agevolata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto illegittimo il diniego dell'Agenzia. Pur affermando in via generale che non è ammesso un ulteriore condono su un condono già perfezionato, ha precisato che, quando l'Amministrazione contesta effettivamente l'applicazione del primo condono e tale contestazione costituisce oggetto del giudizio, esiste una lite fiscale pendente, non meramente apparente, definibile ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 289 del 2002, richiamato dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. È stato quindi accolto il ricorso della società contro il diniego, annullato il provvedimento amministrativo e dichiarato estinto il giudizio principale sulla cartella. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 9-bis della legge n. 289 del 2002
Disciplina una forma di definizione agevolata mediante dichiarazione integrativa e pagamento delle somme dovute. Nel caso concreto, l'effettivo perfezionamento del condono era contestato dall'Amministrazione.
Art. 16, comma 3, lettera a), della legge n. 289 del 2002
Per lite pendente si intende quella in cui è parte l'Amministrazione Finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
La nozione di lite pendente comprende anche una controversia relativa a una cartella esattoriale quando il contribuente e l'Amministrazione discutono concretamente dell'applicazione o del perfezionamento di un condono.
Art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011
Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 ... possono essere definite ... con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.
Consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a 20.000 euro, purché la controversia sia effettiva e rientri nell'ambito applicativo dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002.
Art. 274 c.p.c.
Ha giustificato la riunione dei due procedimenti, collegati sia soggettivamente sia oggettivamente.
Massime di principio
- Un ulteriore condono su un condono già definitivamente perfezionato non è normalmente ammissibile in assenza di una specifica previsione legislativa.
- La regola cambia quando il primo condono è contestato dall'Amministrazione e la contestazione è oggetto di una controversia reale: in tal caso esiste una lite fiscale pendente definibile secondo la normativa successiva.
- La lite deve essere effettiva e non apparente: deve incidere concretamente sull'esistenza, validità o applicazione della pretesa tributaria e del precedente condono.
- Anche una controversia relativa a una cartella derivante da controllo automatizzato può rientrare nella definizione agevolata se il giudizio riguarda sostanzialmente il perfezionamento del condono e non soltanto vizi formali della cartella.
- Il diniego amministrativo fondato esclusivamente sull'esistenza di una precedente domanda di condono è illegittimo se quella precedente definizione è ancora controversa e costituisce il nucleo effettivo della lite.
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