Regolamento (UE) 2026/279
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/279 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che elenca i paesi terzi, territori o zone autorizzati per l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di equini. La modifica riguarda il Canada, che già figurava per lo sperma di determinate categorie di equidi e viene ora autorizzato anche per ovociti ed embrioni, sulla base delle garanzie sanitarie fornite. Il provvedimento è di applicazione diretta negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’elenco UE dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di materiale germinale di equini, estendendo al Canada l’abilitazione anche per ovociti ed embrioni.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di equini provenienti dal Canada, ai fini della sanità animale e nell’ambito del sistema di elenchi previsto dal regolamento (UE) 2016/429 e dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Incide in particolare sulle partite di cavalli registrati, equidi registrati e altri equini non da macello, limitatamente a sperma, ovociti ed embrioni. Non disciplina altri animali, altri prodotti di origine animale o altri paesi terzi/territori diversi dal Canada.
Modifica dell’elenco UE per il materiale germinale di equini proveniente dal Canada
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/279 della Commissione modifica l’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di materiale germinale di equini. La modifica è adottata nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori, o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 integra tale disciplina per determinate specie e categorie, prevedendo che l’ingresso sia consentito solo se le partite provengono da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi pertinenti.
Ambito della modifica
L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riguarda specificamente il materiale germinale di equini. Prima della modifica, il Canada risultava autorizzato per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma di cavalli registrati, equidi registrati e altri equini non da macello. Con il nuovo regolamento, il Canada ottiene anche l’autorizzazione per l’ingresso di partite di ovociti ed embrioni delle medesime categorie.
Contenuto della voce relativa al Canada
La voce "CA – Canada" nell’allegato XII, parte 1, viene sostituita in modo da ricomprendere:
- cavalli registrati: sperma e ovociti/embrioni;
- equidi registrati: sperma e ovociti/embrioni;
- altri equini non da macello: sperma e ovociti/embrioni. Per le diverse categorie sono richiamati i relativi codici di autorizzazione e di operatività degli stabilimenti, tra cui EQUI-SEMEN-A-ENTRY, EQUI-SEMEN-B-ENTRY, EQUI-SEMEN-C-ENTRY, EQUI-SEMEN-D-ENTRY, EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY ed EQUI-GP-STORAGE-ENTRY.
Presupposti e motivazione della modifica
Dai considerando emerge che il Canada ha chiesto di essere incluso nell’elenco anche per ovociti ed embrioni e ha fornito le necessarie garanzie di sanità animale. La Commissione ritiene quindi opportuno aggiornare l’allegato XII per estendere l’autorizzazione in conformità al sistema di elencazione previsto dalla normativa di base.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato XII del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. L’effetto pratico è l’aggiornamento della voce relativa al Canada nell’elenco dei paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di equini.
Estensione dell’autorizzazione al Canada per ovociti ed embrioni
Nell’allegato, parte 1, la voce "CA – Canada" è sostituita per includere, oltre alle partite di sperma, anche le partite di ovociti ed embrioni per cavalli registrati, equidi registrati e altri equini non da macello. Per tali categorie restano richiamati i codici/condizioni di ingresso EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY ed EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, oltre ai codici già previsti per lo sperma.
Base normativa e presupposti sanitari
Il regolamento si fonda sull’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e si colloca nel sistema introdotto dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Il considerando rileva che il Canada ha chiesto l’estensione dell’autorizzazione e ha fornito le garanzie sanitarie necessarie.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 6 feb 2026Regolamento (UE) 2026/253
- Regolamento · 6 feb 2026Regolamento (UE) 2026/278
- Regolamento · 6 feb 2026Regolamento (UE) 2026/287
- Regolamento · 6 feb 2026Regolamento (UE) 2026/313
- Regolamento · 5 feb 2026Regolamento (UE) 2026/274
- Regolamento · 5 feb 2026Regolamento (UE) 2026/276
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →