Regolamento (UE) 2026/274
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione, del 5 febbraio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene su una misura antidumping già esistente relativa agli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina. A seguito di un riesame intermedio parziale limitato al dumping, la Commissione conclude che le pratiche di dumping persistono e che, per le caratteristiche del settore, non è praticabile mantenere dazi individuali. Ne deriva l’adozione di un dazio antidumping definitivo unico a livello nazionale pari al 79,0 %.
Modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, elevandolo a un’aliquota unica nazionale del 79,0 %.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 e ai corrispondenti codici TARIC 6911 10 00 90, 6912 00 21 11, 6912 00 21 91, 6912 00 23 10, 6912 00 25 10 e 6912 00 29 10. Il regolamento incide sul dazio antidumping già in vigore ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 e sostituisce l’articolo 1 di tale atto; si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Sono escluse dalla definizione del prodotto, come già chiarito nelle precedenti misure, alcune specifiche categorie di prodotti in ceramica quali macinini per spezie/caffè, affilacoltelli/affilatrici, utensili da cucina per tagliare/macinare/grattugiare/affettare/raschiare/pelare e pietre per pizza in cordierite.
Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/274 della Commissione modifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 sulla base di un riesame intermedio parziale limitato al dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione conclude che le condizioni di mercato nella Repubblica popolare cinese presentano distorsioni significative e che il mutamento delle circostanze è duraturo, giustificando un nuovo intervento sulle misure antidumping.
Contesto procedurale
La misura si inserisce in una lunga sequenza di inchieste e riesami: dazio provvisorio nel 2012, dazio definitivo nel 2013, modifiche nel 2017 e nel 2019, nuovo dazio definitivo nel 2025 e, infine, la presente modifica nel 2026. Il riesame intermedio è stato avviato il 19 dicembre 2024 su domanda di Cerame Unie/FEPF, presentata per conto dell’industria dell’Unione, e riguardava esclusivamente la verifica del dumping nel periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024.
Prodotto interessato e definizione merceologica
Il prodotto oggetto del riesame coincide con gli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica già definiti nelle misure precedenti, con esclusione di alcune categorie specifiche: macinini per condimenti o spezie, macinini per caffè, affilacoltelli, affilatrici, utensili da cucina in ceramica per tagliare/macinare/grattugiare/affettare/raschiare/pelare e pietre per la cottura della pizza in cordierite. Il prodotto è classificato nei codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29, con i corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento.
Analisi del dumping e uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis
La Commissione ritiene non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi per la determinazione del valore normale, in quanto il fascicolo evidenzia distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale conclusione si fonda su elementi provenienti dalla domanda, da precedenti inchieste del settore ceramico, dal rapporto sui significant distortions nell’economia cinese e sulla mancata collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori su vari profili istruttori.
Paese rappresentativo e fonti di riferimento
Per costruire il valore normale, la Commissione seleziona la Turchia come paese rappresentativo appropriato, in alternativa al Brasile e alla Thailandia. La scelta si fonda su livello di sviluppo economico comparabile, disponibilità di dati pertinenti e maggiore qualità/granularità delle informazioni disponibili, in particolare per il produttore turco Kütahya Porselen, utilizzato come fonte per SGAV e profitti. La Commissione respinge le contestazioni basate sull’inflazione turca, sul salario minimo e sull’asserita inadeguatezza dei dati turchi.
Determinazione del valore normale e dei fattori produttivi
Il valore normale è costruito sulla base dei costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando come riferimento i prezzi/importi turchi per materie prime, lavoro, energia elettrica, gas naturale, GNL e acqua. Le materie prime sono valorizzate usando il Global Trade Atlas; il costo del lavoro si fonda sui dati dell’Istituto di statistica turco; l’energia elettrica è calcolata con dati Eurostat riferiti alla Turchia; per gas naturale e GNL sono utilizzate fonti regolatorie turche distinte. Le SGAV sono fissate al 36,25 % e il margine di profitto al 20,42 %.
Margini di dumping accertati
Per i tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione la Commissione accerta margini di dumping molto elevati: Fun Lin Wah Group 444,7 %, Hunan Hualian Group 80,9 %, Hunan Huazhi Group 226,7 %. Il margine di dumping dell’entità unica è indicato al 138,28 %.
Carattere duraturo del mutamento delle circostanze e livello delle misure
La Commissione conclude che, rispetto al momento delle misure precedenti, l’industria cinese della ceramica è stata oggetto di un progressivo consolidamento strutturale, guidato da strategie pubbliche nazionali, provinciali e locali, con sostegno a cluster industriali, campioni regionali, investimenti e razionalizzazione della capacità produttiva. Tale evoluzione è considerata irreversibile e tale da rendere non più sufficienti le misure vigenti contro il dumping. In applicazione della regola del dazio inferiore, il nuovo dazio è fissato al 79,0 %, corrispondente al margine di pregiudizio utilizzato come limite inferiore rispetto al margine di dumping nazionale.
Dazio nazionale unico e impraticabilità dei dazi individuali
Uno dei passaggi più rilevanti del regolamento è l’abbandono del sistema di aliquote individuali. La Commissione ritiene che, in questo settore, la struttura economica, i legami tra produttori e operatori commerciali e il forte intervento statale rendano impraticabile un regime individualizzato e compromettano l’efficacia della misura. Per questo motivo viene introdotta un’aliquota unica nazionale, applicabile a tutte le importazioni del prodotto in esame originario della RPC.
Dispositivo finale
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981, fissando il dazio antidumping definitivo al 79,0 % per la Cina. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della misura antidumping vigente
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1981 è sostituito: viene confermato un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, con aliquota unica del 79,0 % sul prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Ambito del prodotto interessato
Il prodotto interessato corrisponde a quello già definito nelle precedenti misure, con le esclusioni già stabilite per alcuni articoli specifici in ceramica. Il regolamento conferma la classificazione doganale ai codici NC e TARIC indicati e ribadisce che il prodotto oggetto del riesame e il prodotto in esame coincidono sostanzialmente con tali categorie.
Esito del riesame intermedio sul dumping
La Commissione, nell’ambito dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, constata un cambiamento duraturo delle circostanze e un livello di dumping tale da giustificare la modifica delle misure. Il valore normale è stato costruito applicando l’articolo 2, paragrafo 6 bis, in ragione di significative distorsioni nel mercato cinese.
Scelta della Turchia come paese rappresentativo
Ai fini della costruzione del valore normale, la Commissione individua la Turchia come paese rappresentativo appropriato, ritenendola dotata di un livello di sviluppo economico analogo e di dati disponibili più affidabili e dettagliati rispetto ad altre opzioni esaminate, tra cui Brasile e Thailandia.
Impraticabilità di dazi individuali
La Commissione ritiene impraticabile l’istituzione di aliquote individuali del dazio ex articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, in considerazione della struttura frammentata e interconnessa del settore, del forte controllo statale e delle pratiche di rivendita tra produttori e operatori commerciali. Per questo motivo viene adottata un’aliquota a livello nazionale.
Determinazione del margine di dumping e del livello del dazio
Per i produttori esportatori inseriti nel campione sono stati accertati margini di dumping molto elevati; il margine nazionale è pari al 138,28 %, mentre il dazio definitivo è fissato al 79,0 % in applicazione della regola del dazio inferiore, poiché corrisponde al margine di pregiudizio utilizzato come tetto.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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