Regolamento (UE) 2026/287
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/287 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Divodes FG Family in conformità al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione concede un'autorizzazione dell'Unione alla famiglia di biocidi "Divodes FG Family" sulla base della valutazione positiva dell'ECHA e del parere favorevole della Commissione. L'autorizzazione copre due meta-SPC: uno per formulazioni liquide e uno per salviette impregnate, con impieghi autorizzati in ambito industriale, sanitario, istituzionale, pubblico e alimentare. Il testo dettaglia composizione, organismi bersaglio, modalità d'uso, frequenze, tempi di contatto, misure di mitigazione del rischio e condizioni di conservazione. L'autorizzazione è valida dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2036.
Rilascio di un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Divodes FG Family" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con approvazione delle condizioni d'uso, della composizione e dei prodotti singoli ricompresi nella famiglia.
Ambito di applicazione
Si applica alla società Diversey Europe Operations B.V. quale titolare dell'autorizzazione e, in pratica, alla messa a disposizione sul mercato e all'uso nell'Unione della famiglia di biocidi "Divodes FG Family" e dei singoli prodotti inclusi nei meta-SPC indicati nell'allegato. Riguarda biocidi dei tipi di prodotto 2 e 4, destinati a disinfezione di superfici e guanti in ambiti industriali, professionali e, per uno specifico uso, al pubblico generico; i prodotti sono a uso interno e comprendono formulazioni liquide e salviette impregnate. Restano fuori i guanti medici rientranti nel regolamento (UE) 2017/745 e, per alcuni usi, l'impiego domestico è espressamente escluso.
Autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi "Divodes FG Family"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/287 della Commissione rilascia un'autorizzazione dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, per la famiglia "Divodes FG Family". L'adozione segue la procedura tecnica di valutazione svolta dall'autorità competente olandese e dall'ECHA, culminata in un parere favorevole sulla conformità della famiglia di biocidi alle condizioni richieste per l'autorizzazione dell'Unione.
Presupposti procedurali e base normativa
La domanda è stata presentata da Diversey Europe Operations B.V. il 18 aprile 2018 ed è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-FK051028-46. I principi attivi della famiglia sono propan-1-olo e propan-2-olo, entrambi inseriti nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. L'autorità competente di valutazione ha trasmesso la relazione il 6 settembre 2024; l'ECHA ha poi trasmesso alla Commissione, il 21 marzo 2025, il proprio parere, il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida e la relazione di valutazione finale. La Commissione, condividendo il parere dell'Agenzia, ha ritenuto opportuno rilasciare l'autorizzazione.
Oggetto dell'autorizzazione e durata
L'articolo 1 attribuisce a Diversey Europe Operations B.V. l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0034601-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi "Divodes FG Family", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida allegato. L'autorizzazione ha validità dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2036.
Ambito di applicazione: tipi di prodotto, formulazioni e composizione
La famiglia è autorizzata per i tipi di prodotto 2 e 4. Le formulazioni ricomprese sono un liquido del tipo "AL qualsiasi altro liquido" e delle salviette impregnate del tipo "XX". La composizione indicata per entrambe le varianti è costituita da propan-1-olo al 52,2% p/p e propan-2-olo al 17,5% p/p.
Meta SPC 1: formulazione liquida
Il Meta SPC 1, identificato come "Divodes FG VT29", copre usi mediante spray a grilletto e spruzzatura pressurizzata. Gli usi autorizzati riguardano ambienti industriali, sanitari, istituzionali, pubblici, veterinari e del settore alimentare e delle bevande, inclusi laboratori, camere sterili, industrie farmaceutiche e cosmetiche, ospedali, studi medici, cucine, industrie della carne, lattiero-casearie e delle bevande. In alcuni casi è prevista la disinfezione di superfici con contatto indiretto con gli alimenti e l'uso su aperture di contenitori con valvola.
Per il Meta SPC 1 i target includono batteri, lieviti, funghi e, in diversi usi, virus con attività virucida a spettro limitato. Il dosaggio ordinario è di 25 ml/m2 per lo spray a grilletto e di 50 ml/m2 per la spruzzatura pressurizzata; per la disinfezione delle aperture dei contenitori il dosaggio è di 1-10 ml per apertura. I tempi di contatto variano generalmente da 30 secondi a 5 minuti, con frequenze fino a 80 volte al giorno in alcuni ambienti industriali e fino a 600 contenitori all'ora per l'uso sulle aperture dei contenitori.
Sono previste specifiche misure di mitigazione del rischio: uso di guanti EN 374, protezione oculare EN 166, ventilazione minima in taluni contesti, e allontanamento dei non protetti fino all'asciugatura. Per gli studi medici è espressamente richiesta una ventilazione minima di 5 ricambi d'aria all'ora. Sono inoltre fornite istruzioni di primo soccorso, indicazioni di contenimento ambientale e regole di stoccaggio, con durata di conservazione di 36 mesi a temperatura inferiore a 30 °C.
Meta SPC 2: salviette impregnate
Il Meta SPC 2, identificato come "Divodes FG Salviette", riguarda salviette pronte all'uso per la pulizia e disinfezione di superfici dure e non porose in ambiti industriali, sanitari, istituzionali e pubblici, nonché in cucine e nell'industria alimentare e delle bevande. Sono autorizzati anche usi su guanti non porosi indossati da operatori professionali; è però esclusa la disinfezione di guanti medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745.
Gli usi del Meta SPC 2 sono articolati per destinatari professionali e, in un caso, per il pubblico generico. Le salviette si applicano per strofinamento, senza diluizione, con dosi differenziate in base alle dimensioni della salvietta; i tempi di contatto sono in genere 30 secondi per batteri e lieviti e 5 minuti per funghi e virus con attività virucida a spettro limitato. Per il pubblico generico il regolamento limita l'uso a 5 volte al giorno, impone il rispetto delle istruzioni, vieta l'uso domestico e richiede che il prodotto non sia fornito ai bambini o agli animali non bersaglio.
Le misure di sicurezza comprendono, a seconda dell'impiego, guanti EN 374, protezioni oculari EN 166, divieto di contatto con superfici trattate fino all'asciugatura e, in alcuni casi, obblighi di informazione specifica in etichetta o foglietto illustrativo. La durata di conservazione è di 24 mesi, con stoccaggio a temperatura inferiore a 30 °C.
Requisiti generali, riferimenti e applicabilità diretta
Le istruzioni generali rinviano alle istruzioni specifiche dei singoli impieghi e riportano le misure standard di primo soccorso in caso di inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare o ingestione. Il regolamento richiama inoltre la norma EN 374 per i guanti di protezione, la norma EN 166 per la protezione degli occhi, la direttiva 98/24/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti chimici e, per i guanti medici, il regolamento (UE) 2017/745.
L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rilascio dell'autorizzazione dell'Unione
Alla società Diversey Europe Operations B.V. è rilasciata l'autorizzazione dell'Unione n. EU-0034601-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi "Divodes FG Family", conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida contenuto nell'allegato.
Durata di validità
L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 1° marzo 2026 al 29 febbraio 2036.
Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione si conforma al parere dell'ECHA, che ha ritenuto la famiglia di biocidi ammissibile all'autorizzazione dell'Unione e conforme alle condizioni dell'articolo 19, paragrafo 6, subordinatamente al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida.
Ambito dei tipi di prodotto e principi attivi
La famiglia comprende biocidi di tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o su animali) e tipo di prodotto 4 (settore dell'alimentazione umana e animale). I principi attivi sono propan-1-olo e propan-2-olo, entrambi inseriti nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati per tali tipi di prodotto.
Meta-SPC e prodotti singoli
L'allegato distingue due meta-SPC: Meta SPC 1 (formulazione liquida) con suffisso 1-1 e Meta SPC 2 (salviette impregnate) con suffisso 1-2. Ciascun meta-SPC ricomprende più denominazioni commerciali UE, con numeri di autorizzazione EU-0034601-0001 e EU-0034601-0002, rispettivamente.
Composizione qualitativa e quantitativa
Per entrambi i meta-SPC la composizione indicata è: propan-1-olo 52,2% p/p e propan-2-olo 17,5% p/p. Le formulazioni sono, per il Meta SPC 1, "AL qualsiasi altro liquido" e, per il Meta SPC 2, "salviette impregnate".
Usi autorizzati per il Meta SPC 1
Sono autorizzati usi mediante spray a grilletto e spruzzatura pressurizzata in ambiti industriali, sanitari, istituzionali e pubblici, nonché in industria alimentare e delle bevande, con impieghi anche su guanti non porosi e in pratiche veterinarie. I bersagli comprendono batteri, lieviti, funghi e, per alcuni usi, virus con attività virucida a spettro limitato; per il tipo 4 sono previsti anche usi su superfici con contatto indiretto con alimenti e su aperture di contenitori con valvola.
Usi autorizzati per il Meta SPC 2
Sono autorizzati usi mediante strofinamento con salviette impregnate in ambiti industriali, sanitari, istituzionali e pubblici, nonché in cucine e nell'industria alimentare e delle bevande. È autorizzata anche la disinfezione dei guanti non porosi indossati da operatori professionali, con esclusione dei guanti medici rientranti nel regolamento (UE) 2017/745.
Misure di mitigazione del rischio e protezione individuale
Per numerosi impieghi sono imposti guanti protettivi conformi alla norma EN 374 e protezioni oculari conformi alla EN 166; in alcuni casi è richiesta ventilazione minima di 5 ricambi d'aria/ora. Le persone non protette devono essere tenute lontane fino all'asciugatura delle superfici, e sono richiamate la direttiva 98/24/CE e la disciplina UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Pronto soccorso, emergenze ambientali e smaltimento
Le istruzioni generali prevedono misure di primo soccorso per inalazione, contatto con pelle e occhi, e ingestione, oltre al divieto di far raggiungere il prodotto non diluito o non neutralizzato a scarichi e canali di scolo. Lo smaltimento deve avvenire secondo le norme nazionali o locali; per l'uso è indicato l'assorbimento con materiali assorbenti in caso di contenimento e bonifica.
Conservazione e durata di conservazione
Per il Meta SPC 1 la durata di conservazione è di 36 mesi, con stoccaggio a temperatura inferiore a 30 °C. Per il Meta SPC 2 la durata di conservazione è di 24 mesi, con stoccaggio a temperatura inferiore a 30 °C.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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