Regolamento (UE) 2026/276
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/276 della Commissione, del 5 febbraio 2026, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel dicembre 2024 sulle importazioni di granturco dolce preparato o conservato dalla Cina. Dopo la fase provvisoria e l’esame delle osservazioni delle parti, la Commissione ha confermato l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale con le importazioni cinesi. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo, con aliquote diverse per i produttori esportatori collaboranti e per tutte le altre imprese, e si dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio già depositato.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese e riscossione definitiva del dazio provvisorio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e di granturco dolce in granella preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, classificato ai codici NC ex 2001 90 30 (TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (TARIC 2005 80 00 10), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, operatori doganali e produttori esportatori cinesi individuati nel regolamento, con aliquote differenziate per società e per tutte le altre importazioni. Sono esclusi dal beneficio delle aliquote individuali i prodotti non fabbricati dalle società espressamente menzionate; il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Dazio antidumping definitivo sul granturco dolce preparato o conservato originario della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/276 conclude l’inchiesta antidumping aperta il 9 dicembre 2024 sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2016/1036 e conferma, all’esito della fase provvisoria e delle successive osservazioni delle parti, l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole e nesso causale, con conseguente istituzione di un dazio definitivo e riscossione del dazio provvisorio già depositato.
Procedura e sviluppo dell’inchiesta
L’inchiesta è stata avviata su denuncia dell’Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD), presentata il 25 ottobre 2024 per conto dell’industria unionale. Le importazioni sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/309 e il 10 luglio 2025 la Commissione ha effettuato la divulgazione prevista dall’articolo 19 bis del regolamento di base, comunicando i dazi proposti e i calcoli dei margini, con possibilità di osservazioni entro tre giorni lavorativi.
In seguito, l’8 agosto 2025 è stato istituito il dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723. Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni decisive, hanno presentato osservazioni il denunciante, i produttori esportatori Sunflower Group e Tongfa Group, la CFNA e la FRUCOM. La Commissione ha esaminato le osservazioni, svolto un’audizione con FRUCOM e aggiornato alcuni calcoli, in particolare quelli relativi al dumping e all’undercutting.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, e il granturco dolce in granella preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006. Il prodotto è attualmente classificato nei codici NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10) ed ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10).
La Commissione precisa che il granturco dolce è destinato al consumo umano e viene normalmente commercializzato in scatola, ma anche in vetro, tetrapack o sacchetti. Non risultano osservazioni che abbiano modificato le conclusioni provvisorie sulla definizione del prodotto.
Dumping: valore normale, paese rappresentativo e costi esenti da distorsioni
Nel costruire il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha confermato l’uso di un paese rappresentativo e di dati sui costi esenti da distorsioni. Le osservazioni di Tongfa Group e FRUCOM sull’opportunità di usare la Thailandia o un’altra base di calcolo sono state respinte; la Commissione ha mantenuto la Malaysia come paese rappresentativo, anche per la determinazione delle SGAV e dei profitti attraverso la società Fraser and Neave Holdings BHD.
Per alcuni fattori produttivi sono state confermate le scelte metodologiche già illustrate nel regolamento provvisorio. In particolare:
- per le lattine, il codice malese 7310 21 91 è stato ritenuto il più appropriato;
- per la manodopera, è stata confermata una ripartizione basata sulla quantità prodotta, in applicazione dell’articolo 18, poiché i dati forniti da Tongfa non erano pienamente verificabili;
- per l’energia elettrica, la Commissione ha confermato la sua inclusione tra i materiali di consumo per Sunflower, in ragione della quota trascurabile sul totale dei costi;
- per le spese generali di produzione di Sunflower, la Commissione ha accolto un’osservazione della parte interessata e ha rivisto il calcolo sulla base della percentuale effettiva nel periodo dell’inchiesta.
Sul prezzo all’esportazione e sugli adeguamenti, la Commissione ha respinto l’idea di usare i profitti/perdite effettivi di Fujian Tongfa Foods Group Co., Ltd per il calcolo delle commissioni, ritenendo che la società svolgesse funzioni assimilabili a quelle di un agente o intermediario e non di un reparto vendite pienamente integrato. È stata confermata anche l’applicazione dell’articolo 18 per il valore CIF in relazione a informazioni fornite solo parzialmente e con stime non pienamente corrette.
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono stati fissati come segue:
- Sunny Food Co., Ltd/Sunflower Group: 36,6%;
- Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd: 54,3%;
- altre società che hanno collaborato: 45,1%;
- tutte le altre importazioni originarie della RPC: 54,3%.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione, composta dai produttori collaboranti che rappresentano circa il 29-38% della produzione totale unionale, ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Non sono state presentate osservazioni tali da incidere sulla definizione dell’industria dell’Unione o sull’andamento del consumo dell’Unione.
Secondo l’analisi confermata dalla Commissione, le importazioni cinesi sono aumentate in volume e quota di mercato, mentre i prezzi sono rimasti costantemente al di sotto di quelli dell’industria unionale. Il margine medio rivisto di undercutting sul mercato dell’Unione è pari al 15,9%. La Commissione considera inoltre rilevanti il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito, pur in presenza di una redditività complessiva ancora positiva.
Nesso di causalità e fattori concorrenti
La Commissione respinge le tesi secondo cui il pregiudizio sarebbe dipeso principalmente da fattori esterni o temporanei. In particolare, ha escluso che il cattivo raccolto del 2022, le inondazioni in Thailandia, il calo del consumo, l’andamento delle esportazioni o l’aumento dei costi di materie prime, energia e lattine abbiano interrotto il nesso causale tra dumping e pregiudizio.
In sintesi, la Commissione osserva che:
- nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta la produzione dell’Unione è risalita rispetto al 2022, ma vendite e quota di mercato hanno continuato a diminuire;
- le importazioni dalla RPC sono rimaste elevate anche dopo il miglioramento delle condizioni del raccolto;
- i prezzi cinesi sono rimasti inferiori ai costi unitari e hanno esercitato una forte pressione competitiva, anche nel contesto delle gare d’appalto;
- il mercato è altamente sensibile al prezzo, con assegnazione dei volumi in base alla competitività delle offerte.
La Commissione conclude quindi che il pregiudizio notevole è stato causato dal continuo afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Cina e che gli altri fattori non sono stati sufficienti a interrompere il nesso causale richiesto dall’articolo 3, paragrafo 7.
Livello delle misure e valutazione delle distorsioni
Sulla base dei margini di dumping e di underselling, la Commissione ha esaminato anche la questione del livello delle misure ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova relativi a distorsioni sulle materie prime, in particolare alle lattine di acciaio soggette a rimborso IVA in Cina.
L’istruttoria ha però portato la Commissione a concludere che, per le lattine utilizzate nella produzione del prodotto in esame, non vi è alcuna riduzione del rimborso dell’IVA nella RPC. Di conseguenza, non sono state accertate ulteriori distorsioni che imponessero il calcolo del dazio secondo il criterio del margine di pregiudizio anziché del margine di dumping. La Commissione ha quindi applicato l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Interesse dell’Unione
La FRUCOM si è opposta all’adozione delle misure definitive, sostenendo che esse avrebbero aumentato i costi, ridotto la sicurezza dell’approvvigionamento e falsato la concorrenza. La Commissione ha respinto tali preoccupazioni, osservando che le misure antidumping servono a ristabilire condizioni di concorrenza leale e che il mercato unionale resta approvvigionato sia da produttori dell’Unione sia da fornitori di paesi terzi.
Non emergono elementi che indichino un rischio di scarsità dell’offerta o di distorsioni significative dei prezzi al consumo. La Commissione conclude pertanto che l’istituzione del dazio non è sproporzionata e risponde all’interesse generale dell’Unione.
Misure definitive, applicazione e controlli doganali
Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le aliquote definitive sono:
- 31,0% per Sunny Food Co., Ltd/Sunflower Group, con codice addizionale TARIC 89 SJ;
- 54,3% per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, con codice addizionale TARIC 89 SK;
- 45,1% per le altre società collaboranti elencate nell’allegato;
- 54,3% per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Le aliquote individuali si applicano solo se viene presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida recante la dichiarazione prescritta all’articolo 1, paragrafo 3. In assenza di tale fattura, si applica il dazio per tutte le altre importazioni dalla Cina. Le autorità doganali possono richiedere ulteriore documentazione e svolgere i consueti controlli.
Riscossione definitiva del provvisorio e mancata riscossione retroattiva
Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio istituito dal regolamento (UE) 2025/1723 sono riscossi definitivamente fino al livello del dazio definitivo; gli importi eccedenti sono svincolati. La Commissione ha invece escluso la riscossione retroattiva dei dazi definitivi, poiché dall’analisi dei dati di registrazione non è emerso un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da soddisfare i criteri dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Nuovi esportatori, modifica del nome e vigore
L’articolo 3 prevede la possibilità di estendere l’aliquota individuale ad altri produttori esportatori cinesi che dimostrino cumulativamente di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a esportatori o produttori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione verso l’Unione. È inoltre prevista la possibilità di modifica dell’aliquota individuale in caso di cambio di nome, previa verifica della Commissione.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e prodotto interessato
Il regolamento riguarda il granturco dolce in granella, preparato o conservato, sia nell’aceto o nell’acido acetico sia in altre soluzioni, non congelato, classificato nei codici NC ex 2001 90 30 e ex 2005 80 00, originario della Repubblica popolare cinese.
Accertamento del dumping
La Commissione conferma la metodologia di costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, utilizzando un paese rappresentativo e costi esenti da distorsioni. Sono confermati i margini di dumping definitivi: 36,6% per Sunny Food Co., Ltd/Sunflower Group, 54,3% per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd, 45,1% per le altre società collaboranti e 54,3% per tutte le altre importazioni.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Il mercato dell’Unione ha registrato importazioni cinesi in costante aumento e a prezzi inferiori a quelli dell’industria unionale; la media rivista del margine di undercutting è pari al 15,9%.
Nesso di causalità e fattori alternativi
Viene esclusa l’interruzione del nesso causale da parte di fattori quali il cattivo raccolto del 2022, le inondazioni in Thailandia, il calo del consumo o l’aumento dei costi di materie prime, energia e lattine. La Commissione ritiene che tali fattori non spieghino il perdurare di importazioni elevate, la pressione sui prezzi e il deterioramento degli indicatori economico-finanziari dell’industria dell’Unione.
Livello delle misure e dazio definitivo
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio definitivo è fissato come segue: 31,0% per Sunny Food Co., Ltd/Sunflower Group (codice addizionale TARIC 89 SJ), 54,3% per Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd (89 SK), 45,1% per le società collaboranti elencate nell’allegato e 54,3% per tutte le altre importazioni originarie della RPC.
Applicazione delle aliquote individuali e fattura commerciale
Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta all’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza della fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre importazioni dalla Cina. Le autorità doganali possono richiedere documenti supplementari per verificare i dati dichiarati.
Riscossione del dazio provvisorio
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1723 sono riscossi definitivamente fino ai livelli fissati dal presente regolamento; gli importi versati in eccesso rispetto alle aliquote definitive sono svincolati.
Nuovi produttori esportatori e modifica del nome
È possibile ottenere l’adeguamento dell’aliquota in caso di modifica del nome della società, su richiesta alla Commissione. Inoltre, l’articolo 3 consente di aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta (1º ottobre 2023-30 settembre 2024), di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o di avere un impegno contrattuale irrevocabile di esportazione.
Esclusione della riscossione retroattiva
La Commissione ha esaminato la registrazione delle importazioni, ma ha concluso che non sussisteva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni tale da giustificare la riscossione retroattiva dei dazi definitivi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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