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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/278

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/278 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina e alla Moldova negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame

Normativa europea32026R0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone da cui è consentito l’ingresso di specifiche partite di prodotti avicoli, in coerenza con la disciplina veterinaria dell’Unione. A seguito delle informazioni epidemiologiche fornite da Argentina e Moldova, la Commissione rimodula le rispettive voci negli allegati XIV e XV del regolamento (UE) 2021/404. Per l’Argentina viene ripristinata l’autorizzazione per talune partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e viene reimpostato il trattamento applicabile ai prodotti a base di carne di pollame e ratiti; per la Moldova viene esteso l’ambito territoriale autorizzato.

Modifica gli elenchi UE dei paesi/zone autorizzati per l’ingresso di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne di pollame, con aggiornamento delle voci relative ad Argentina e Moldova.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame (e, per taluni profili della tabella citata, anche da ratiti e altri prodotti connessi) provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle autorizzazioni per Argentina e Moldova, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). È direttamente applicabile negli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; non contiene deroghe territoriali ulteriori rispetto alle zone espressamente indicate negli allegati.

Modifica degli allegati XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Argentina e Moldova

Il regolamento interviene sul sistema UE degli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinati prodotti di origine animale. La ratio è strettamente sanitaria: la Commissione aggiorna le autorizzazioni alla luce delle informazioni più recenti sull’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) presentate da Argentina e Moldova.

Contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 230, paragrafo 1, e sull’articolo 232, paragrafo 3, lettera b), nonché sul regolamento delegato (UE) 2020/692, che detta le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di talune categorie di animali e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 organizza invece gli elenchi dei paesi, territori e zone da cui l’ingresso è autorizzato; in questo caso sono interessati gli allegati XIV e XV.

Argentina: ripristino dell’autorizzazione per carni fresche e prodotti trasformati

A seguito del focolaio di HPAI nel pollame della provincia di Buenos Aires, confermato il 19 agosto 2025, il precedente intervento regolamentare aveva sospeso l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dall’Argentina e aveva imposto un trattamento specifico di riduzione dei rischi "D" per taluni prodotti a base di carne di pollame e ratiti. Dopo aver esaminato le informazioni aggiornate trasmesse dall’Argentina il 1o ottobre 2025 e il 22 ottobre 2025, la Commissione ha ritenuto adeguate le misure adottate dal paese terzo.

Le misure descritte comprendono:

  • una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia;
  • operazioni di pulizia e disinfezione negli stabilimenti colpiti;
  • un programma di sorveglianza volto a dimostrare l’assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.

Sulla base di tali garanzie, l’allegato XIV viene modificato per reintrodurre l’autorizzazione all’ingresso di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dall’Argentina; l’allegato XV viene parimenti aggiornato per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame e ratiti, con ritorno al trattamento generico "A" nelle colonne pertinenti.

Moldova: estensione dell’area autorizzata

Per la Moldova, il regolamento prende atto delle informazioni aggiornate del 3 ottobre 2025 sulla situazione epidemiologica dell’HPAI e sui risultati della sorveglianza nelle aree non ricomprese nella zona MD-1. La Commissione conclude che è soddisfatto il criterio di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, cioè che nei 12 mesi precedenti non si siano verificati focolai di HPAI nel pollame nelle aree interessate.

Di conseguenza:

  • nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, l’intero territorio della Moldova figura ora tra le aree autorizzate per le carni fresche di pollame;
  • nell’allegato XV, parte 1, sezione A, l’intero territorio moldavo è incluso per i prodotti a base di carne ottenuti da pollame, con attribuzione del trattamento generico "A" nella colonna 10.

Modifiche tecniche agli allegati

Il dispositivo legislativo è essenziale e opera tramite sostituzione delle voci corrispondenti negli allegati del regolamento (UE) 2021/404. L’allegato del regolamento 2026/278 riporta le nuove tabelle per:

  • Argentina nell’allegato XIV, parte 1, sezione B;
  • Moldova nell’allegato XIV, parte 1, sezione B;
  • Argentina nell’allegato XV, parte 1, sezione A;
  • Moldova nell’allegato XV, parte 1, sezione A.

Per gli operatori del settore e per i professionisti che assistono importatori e filiere agroalimentari, il punto centrale è la riapertura o l’ampliamento delle possibilità di importazione per le specifiche categorie di prodotti avicoli, ferma restando la necessità di rispettare la classificazione territoriale e i trattamenti eventualmente richiesti dagli allegati aggiornati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e contesto veterinario

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 3, lettera b). Si inserisce nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro zone autorizzati all’ingresso.

Aggiornamento della voce Argentina nell’allegato XIV

La Commissione revoca, di fatto, la precedente sospensione dell’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dall’Argentina, adottata dopo il focolaio di HPAI nel pollame nella provincia di Buenos Aires confermato il 19 agosto 2025. L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è sostituito per la voce Argentina con la zona AR-0, riferita a POU, RAT e GBM, con indicazione del 19.8.2025 e della data 1o marzo 2026.

Aggiornamento della voce Argentina nell’allegato XV

La voce Argentina nell’allegato XV, parte 1, sezione A, è sostituita per reintrodurre l’autorizzazione dei prodotti a base di carne ottenuti da pollame e ratiti secondo la classificazione tabellare indicata. Il testo riflette l’assegnazione di un trattamento generico "A" nelle colonne pertinenti, dopo la precedente misura che imponeva un trattamento specifico di riduzione dei rischi "D" per alcune categorie di prodotti.

Aggiornamento della voce Moldova nell’allegato XIV

La Moldova viene ora ricondotta, nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, all’intero territorio autorizzato per l’ingresso di carni fresche di pollame. La voce è sostituita includendo MD-0 e MD-1 per POU con data 1o marzo 2026, superando la precedente limitazione alla sola zona MD-1.

Aggiornamento della voce Moldova nell’allegato XV

Nell’allegato XV, parte 1, sezione A, la Moldova è aggiornata in modo da far figurare l’intero territorio nelle voci rilevanti per i prodotti a base di carne di pollame, con assegnazione del trattamento generico "A" nella colonna 10 per le zone MD-0, MD-1 e MD-2, mentre permangono indicazioni di "Non autorizzato" per le altre combinazioni riportate nella tabella.

Motivazione sanitaria delle modifiche

Per l’Argentina, la Commissione ha ritenuto sufficienti le garanzie fornite in merito alla gestione del focolaio di HPAI, incluse politica di abbattimento totale, pulizia e disinfezione e programma di sorveglianza. Per la Moldova, la Commissione ha valutato le informazioni aggiornate del 3 ottobre 2025 e ha concluso che è rispettato il criterio dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692, ossia l’assenza di focolai di HPAI nel pollame nei 12 mesi precedenti nelle aree considerate.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio internazionaleimportazionibenessere/controllo veterinario

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