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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/313

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/313 della Commissione, del 6 febbraio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32026R0313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni avviato dalla Commissione. La registrazione serve a preservare la possibilità di applicare, se ne ricorreranno i presupposti, dazi compensativi con effetto retroattivo sulle importazioni interessate. Il provvedimento è temporaneo, dura nove mesi dall’entrata in vigore e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Registrazione delle importazioni nell’Unione di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese, qualificata dal regolamento come carta termica con grammatura uguale o inferiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza uguale o superiore a 20 cm, con peso del rotolo (carta inclusa) uguale o superiore a 50 kg e diametro uguale o superiore a 40 cm, con o senza specifici rivestimenti e con strato termosensibile fisico o chimico. Il prodotto è ricondotto ai codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85, con indicazioni TARIC prevalentemente 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20. La registrazione vale per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non disciplina, in questa fase, l’istituzione di dazi definitivi; questi dipendono dall’esito dell’inchiesta antisovvenzioni.

Registrazione delle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/313 della Commissione interviene nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni aperto sulle importazioni di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese. La misura non istituisce dazi compensativi definitivi, ma dispone la registrazione doganale delle importazioni interessate, così da preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva dei dazi se, all’esito dell’inchiesta, ne ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di base.

Contesto del procedimento

La Commissione richiama l’apertura del procedimento antisovvenzioni annunciata il 7 novembre 2025 e originata da una denuncia presentata il 24 settembre 2025 dalla European Thermal Paper Association (ETPA) e dai suoi membri, che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di carta termica leggera. La misura adottata nel regolamento si inserisce quindi nella fase iniziale dell’istruttoria e ha natura cautelare.

Prodotto interessato e classificazione tariffaria

Il prodotto soggetto a registrazione è definito in modo tecnico come carta termica con grammatura non superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza almeno pari a 20 cm, con peso del rotolo almeno pari a 50 kg e diametro almeno pari a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo, con uno strato termosensibile fisico o chimico e con o senza rivestimento superficiale. Il regolamento precisa che il prodotto è attualmente classificato nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85, con codici TARIC principalmente 4809 90 00 10, 4811 90 00 10, 4816 90 00 10 e 4823 90 85 20. Tali codici sono indicati solo a fini informativi e possono essere modificati da successive classificazioni tariffarie.

Obbligo di registrazione per le autorità doganali

Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ordina alle autorità doganali di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame. La registrazione è disposta di propria iniziativa e serve a garantire che, qualora in seguito siano istituiti dazi compensativi e siano soddisfatte le condizioni di legge, tali dazi possano essere riscossi con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.

Considerazioni sui futuri dazi e sul pregiudizio

Il regolamento chiarisce che, allo stato dell’inchiesta, non è possibile stimare l’importo delle sovvenzioni né l’ammontare dei futuri dazi. La Commissione richiama anche il dato indicato nella denuncia relativo al livello di eliminazione del pregiudizio, stimato tra il 10 % e il 25 % per il periodo 1 aprile 2024 - 31 marzo 2025, specificando però che tale indicazione è meramente informativa. Viene inoltre richiamato l’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, per precisare che il livello di eliminazione del pregiudizio rileverà solo in presenza delle condizioni lì previste.

Durata della registrazione

La registrazione delle importazioni ha durata limitata: termina dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Si tratta quindi di una misura temporanea, strettamente collegata all’andamento del procedimento antisovvenzioni.

Trattamento dei dati personali e applicazione

I dati personali raccolti nell’ambito della registrazione sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Avvio del contesto istruttorio

La Commissione richiama l’apertura, il 7 novembre 2025, di un procedimento antisovvenzioni sulle importazioni nell’Unione di carta termica leggera originaria della Repubblica popolare cinese, avviato a seguito della denuncia presentata il 24 settembre 2025 dalla European Thermal Paper Association (ETPA) e dai suoi membri, rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame è definito come carta termica con grammatura pari o inferiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, peso del rotolo pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo, con strato termosensibile fisico o chimico su uno o entrambi i lati e con o senza rivestimento superficiale, originaria della Repubblica popolare cinese. I codici NC indicati sono ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 ed ex 4823 90 85; i codici TARIC sono indicati a titolo informativo.

Registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame. La registrazione è adottata di propria iniziativa e mira a consentire, se del caso e se saranno soddisfatte le condizioni giuridiche applicabili, la riscossione retroattiva di eventuali dazi compensativi.

Effetti sui futuri dazi

Il regolamento precisa che gli eventuali futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antisovvenzioni e che, in questa fase, non è possibile stimare l’importo della sovvenzione né l’ammontare di eventuali dazi. Le indicazioni contenute nella denuncia sul livello di eliminazione del pregiudizio (tra il 10 % e il 25 % per il periodo 1 aprile 2024 - 31 marzo 2025) hanno valore meramente informativo e non vincolano la determinazione finale.

Durata della registrazione

La registrazione termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumping e antisovvenzionipolitica commercialedoganemercato internoprotezione dei dati

Testo integrale

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