Regolamento (UE) 2026/253
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/253 della Commissione, del 6 febbraio 2026, relativo a una specifica tecnica per il sottosistema applicazioni telematiche del sistema ferroviario dell’Unione europea per l’interoperabilità della condivisione dei dati nel trasporto ferroviario (STI TEL) e che abroga i regolamenti (UE) n. 454/2011 (STI TAP) e (UE) n. 1305/2014 (STI TAF)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una nuova STI unica per le applicazioni telematiche ferroviarie, sostituendo i precedenti regimi separati per passeggeri (TAP) e merci (TAF). Introduce regole comuni su identificativi, API e web UI, qualità e condivisione dei dati, deposito centrale comune e governance dei dati di riferimento, oltre a procedure di autovalutazione e conformità. Disciplina in modo dettagliato anche i flussi informativi per capacità, traffico, composizione dei treni, e-ticketing, prenotazioni, informazioni ai passeggeri e dati merci/intermodali, con calendari di attuazione progressivi fino al 2029.
Specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "applicazioni telematiche" del sistema ferroviario UE, relativa alla condivisione interoperabile dei dati per passeggeri e merci, con abrogazione delle STI TAP e TAF.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario dell’Unione e, in particolare, alle applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci connessi ai processi di gestione della capacità, preparazione del treno, gestione del traffico, gestione dei carri merci e del loro carico, emissione di biglietti ferroviari e informazioni di viaggio ai passeggeri. Riguarda le parti interessate dalle applicazioni telematiche, tra cui imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, gestori delle stazioni, operatori di impianti di servizio per il trasporto ferroviario di merci, operatori di trasporto intermodale, richiedenti capacità, organismi di assegnazione della capacità, venditori di biglietti, soggetti responsabili della manutenzione, fornitori terzi e altri enti coinvolti. Non si applica ai servizi ferroviari in uscita dall’Unione o in entrata nell’Unione da/per paesi terzi privi di norme analoghe in virtù di accordi internazionali; per i servizi merci in tal caso possono essere usate misure alternative tra frontiera e stazione di frontiera designata. Per alcune previsioni e alcuni obblighi operativi sono previsti regimi transitori e facoltà di applicazione volontaria per operatori di impianti di servizio non altrimenti ricompresi nel periodo di attuazione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/253 – STI TEL per le applicazioni telematiche ferroviarie
Il regolamento istituisce una specifica tecnica di interoperabilità unica per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci" del sistema ferroviario dell’Unione. L’obiettivo è sostituire i precedenti regimi separati per passeggeri e merci con un quadro armonizzato per la condivisione digitale dei dati, l’interoperabilità delle interfacce e la governance dei riferimenti comuni, tenendo conto sia delle esigenze operative ferroviarie sia delle norme orizzontali dell’Unione in materia di dati e cibersicurezza.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sulla direttiva (UE) 2016/797 e risponde all’esigenza di integrare in un’unica STI i contenuti delle precedenti STI TAP e STI TAF. I considerando evidenziano la necessità di supportare open data e open source, bigliettazione globale e integrata, sistemi multimodali di informazione e prenotazione, digitalizzazione del trasporto merci, logistica intermodale, scambio di dati con funzioni connesse alla sicurezza e capacità dell’Agenzia ferroviaria europea (ERA) di valutare la conformità e promuovere l’innovazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica al sistema ferroviario dell’Unione e, per i processi rilevanti, alle parti interessate dalle applicazioni telematiche: imprese ferroviarie, gestori dell’infrastruttura, gestori delle stazioni, operatori di impianti di servizio per merci, operatori di trasporto intermodale, richiedenti capacità, organismi di assegnazione, venditori e distributori di biglietti, soggetti responsabili della manutenzione, aggregatori di informazioni e altri soggetti coinvolti nei processi telematici. Restano esclusi i servizi in entrata/uscita dall’Unione verso paesi terzi privi di norme analoghe, salve misure alternative di confine.
Requisiti comuni: dati, sicurezza, qualità e formati
La STI definisce innanzitutto un quadro comune su dati, metadati, ontologia ERA, identificativi unici di organizzazione e di localizzazione, qualità dei dati e cibersicurezza. I dati devono essere serializzati in formati armonizzati, con sequenze di messaggi standardizzate e interfacce API/web UI conformi alle specifiche dell’allegato. La qualità deve essere garantita in termini di accuratezza, completezza, coerenza, tempestività e unicità, con valori nominali del 100% e controlli periodici di garanzia della qualità.
Deposito centrale comune e dati di riferimento
Uno dei pilastri del sistema è il deposito centrale comune gestito dall’ERA, che costituisce la fonte pubblica unica dei dati ferroviari comuni dell’UE. Il deposito contiene metadati, riferimenti PKI, dati di riferimento comuni e link a fonti merci specifiche; le informazioni devono essere accessibili anche tramite notifiche automatiche. L’ERA gestisce inoltre codici di riferimento comuni per organizzazioni, localizzazioni e biglietteria, con procedure formalizzate di richiesta, assegnazione e aggiornamento.
Gestione della capacità, preparazione dei treni e traffico
Per la gestione della capacità e del traffico il regolamento introduce identificativi di oggetto coerenti lungo l’intero ciclo di vita del treno: identificativo di riferimento del treno, TrainID, PathRequestID, PathID, oggetto tratta e oggetto riferimento del caso. Sono disciplinate in dettaglio le fasi di richiesta di traccia, offerta, accettazione, rifiuto, cancellazione e indisponibilità, nonché il coordinamento multirete. L’orario di servizio deve riflettere le tracce assegnate, e i dati sul traffico ferroviario comprendono informazioni in tempo reale, previsioni, cause del ritardo e perturbazioni del servizio, con messaggi standardizzati per punti di segnalazione, trasferimenti e interscambi.
Preparazione del treno e treno pronto
La STI regola la comunicazione sulla composizione del treno e sullo stato di preparazione alla partenza. L’impresa ferroviaria responsabile deve confermare la composizione del treno, il suo stato di idoneità a circolare e, quando necessario, inviare messaggi di previsione sul ritardo e sul momento di readiness. Il regolamento coordina tali obblighi con la STI OPE e la STI CCS, prevedendo l’uso armonizzato di RMR e ETCS L2 ove disponibili o prescritti.
Merci: lettera di vettura elettronica, carri e unità di carico intermodale
Per il trasporto merci il regolamento disciplina la lettera di vettura elettronica (eCN), che se scambiata via messaggio e firmata con sigilli elettronici qualificati equivale al documento cartaceo. Regola inoltre il monitoraggio della circolazione dei carri merci e delle unità di carico intermodale, tramite messaggi standardizzati su stato del carro, eventi lungo il viaggio, irregolarità e previsioni ETA/ETI. Sono previsti database di riferimento standardizzati e federati per materiale rotabile e ILU, oltre a banche dati operative comuni WIMO per lo stato operativo di carri e unità intermodali.
Bigliettazione ferroviaria, tariffe e condizioni di trasporto
La sezione passeggeri disciplina l’accesso e la pubblicazione di orari, tempi di coincidenza, tariffe, regole di prenotazione, condizioni di trasporto, disponibilità di prodotti ferroviari e gestione dei biglietti. Sono definiti obblighi informativi molto dettagliati per orari passeggeri, tariffe dinamiche, prenotazioni, assistenza PRM, biciclette, bagagli e auto. I distributori e rivenditori devono operare in modo equo, trasparente e non discriminatorio, e le interfacce di prenotazione, emissione e verifica devono essere interoperabili e conformi alle specifiche comuni.
Informazioni ai passeggeri durante il viaggio e in stazione
Gestori delle stazioni e imprese ferroviarie devono fornire informazioni visive e sonore accessibili, sia in stazione sia a bordo, basate sui dati di traffico e composizione del treno. Il regolamento dettaglia quali informazioni minime devono essere disponibili per partenze, arrivi, coincidenze, ritardi, cambi di binario, soppressioni e itinerari alternativi. Sono inoltre previste regole specifiche per l’accessibilità dei sistemi informativi, in coerenza con la STI PRM e con le norme dell’UE sui diritti dei passeggeri.
Conformità, controlli e innovazione
L’attuazione avviene mediante autovalutazione delle applicazioni telematiche, supportata da applicazioni web dell’ERA e, se necessario, da una valutazione dell’autovalutazione da parte dell’Agenzia. L’ERA può anche valutare soluzioni innovative non previste dal regolamento, previa documentazione tecnica alla Commissione, e può qualificarle come metodo accettabile di conformità. È inoltre prevista una cooperazione strutturata tramite punti di contatto nazionali e gruppi di lavoro ERA.
Tempi di applicazione e transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. La sua applicazione è scaglionata: alcune disposizioni decorrono dal 15 marzo 2026, altre dal 2 settembre 2026 e altre ancora dal 2 marzo 2027, con traguardi di implementazione progressivi sino al 2029 per i diversi moduli funzionali. Sono previsti periodi transitori, inclusa una finestra supplementare di 12 mesi per alcuni operatori di impianti di servizio merci, e un meccanismo provvisorio per l’assegnazione dei codici finché non saranno operative le nuove applicazioni web dell’ERA.
Abrogazione delle vecchie STI TAP e TAF
Dal momento dell’applicazione del nuovo quadro, i regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1305/2014 sono abrogati. I riferimenti ai due atti abrogati devono intendersi fatti al regolamento 2026/253, che diventa il riferimento unico per la telematica ferroviaria interoperabile nell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Definisce requisiti comuni, specifici e di interfaccia per l’interoperabilità della condivisione dei dati nel trasporto ferroviario, istituendo una STI per il sottosistema "applicazioni telematiche per i servizi passeggeri e merci" (art. 1).
Ambito di applicazione e esclusioni
Si applica ai processi di gestione della capacità, preparazione del treno e gestione del traffico per passeggeri e merci, alla gestione dei carri merci e del loro carico, nonché, per i passeggeri, all’emissione di biglietti e alle informazioni di viaggio. Esclude i servizi ferroviari da/per paesi terzi privi di norme analoghe, salve misure alternative di frontiera (art. 2).
Definizioni chiave
Introduce definizioni estese di dati, condivisione dei dati, titolare e destinatario dei dati, parti interessate, processi multirete, API, web UI, tempi minimi di coincidenza, metadati, dati di riferimento, distributore, rivenditore, emittente, tariffa, offerta, prezzo dinamico, qualità dei dati e altri concetti operativi essenziali (art. 3).
Condivisione dati e accesso gratuito a dati grezzi
Le parti interessate si garantiscono reciprocamente l’accesso o condividono i dati necessari ai processi previsti; su richiesta motivata della Commissione, di organismi dell’Unione o di enti pubblici concedono gratuitamente accesso diretto a dati grezzi per monitoraggio dello spazio ferroviario unico/TEN-T, interoperabilità e sicurezza, nonché flussi passeggeri o merci (art. 4).
Accesso ai dati di traffico, composizione e storico
Gestori dell’infrastruttura e, se del caso, operatori di impianti di servizio concedono accesso pubblico e gratuito, tramite web UI comune dell’Unione, a dati sull’orario di servizio, traffico ferroviario, composizione dei treni e registrazione storica dei dati dei treni; previste esclusioni per merci pericolose, servizi militari e altri servizi soggetti a misure di sicurezza, e limite di 12 mesi per l’archivio storico (artt. 5 e 7, sezione 2 dell’allegato).
Dati per pianificazione viaggi, tariffe e prenotazioni passeggeri
Le imprese ferroviarie e altri titolari dei dati devono rendere pubblici e gratuiti, anche tramite punti di accesso nazionali, orari passeggeri, tempi di coincidenza, tariffe, condizioni di trasporto e accesso ai dati di disponibilità/prenotazione; sono fissati termini di pubblicazione, aggiornamento e conservazione, e regole specifiche per distributori, rivenditori ed emittenti (art. 6 e sezione 4 dell’allegato).
Cibersicurezza, semantica e formato dei dati
L’uso dei dati richiede identificativo unico di organizzazione; le reti, i sistemi e le interfacce devono rispettare misure di cibersicurezza definite nell’allegato, l’ontologia ERA e il catalogo dati devono essere mantenuti aggiornati, e i dati devono essere serializzati e scambiati secondo specifiche armonizzate (art. 7 e punto 1.3-1.4 dell’allegato).
Deposito centrale comune e dati di riferimento
L’Agenzia mantiene un deposito centrale comune come unica fonte pubblica dei dati ferroviari comuni dell’UE, contenente metadati, riferimenti PKI, dati di riferimento comuni e link a dati merci specifici; i dati di riferimento devono essere pubblici, riutilizzabili e gestiti in modo trasparente, equo e non discriminatorio (art. 8).
Governance dei codici e dei dati di riferimento comuni
L’Agenzia assegna e gestisce codici unici per organizzazioni, localizzazioni ed elementi di biglietteria, tramite applicazioni web e procedure di richiesta; per codici località in aree extra-rete ferroviaria possono essere attribuiti codici di localizzazione virtuali. I gestori devono allineare i codici preesistenti entro il 2 settembre 2026 (art. 9).
Qualità dei dati
Sono fissati criteri di qualità per dati di riferimento e dati condivisi: accuratezza, completezza, coerenza, tempestività e unicità, con valori nominali pari al 100% e tolleranza del 5% per i criteri qualitativi nei dati condivisi; i titolari devono effettuare controlli periodici e correggere le carenze (art. 10 e punto 1.5 dell’allegato).
Requisiti specifici della rete e controllo delle modifiche
I gestori dell’infrastruttura devono comunicare entro il 2 dicembre 2026 i requisiti di dati specifici della rete che applicano o intendono applicare; l’Agenzia valuta tali requisiti, aggiorna le specifiche armonizzate o formula raccomandazioni alla Commissione. È prevista una procedura di gestione del controllo delle modifiche per gli aggiornamenti delle specifiche richiamate (artt. 11 e 12).
Impresa ferroviaria responsabile
Quando un servizio diretto è gestito da più imprese ferroviarie, esse designano un’impresa ferroviaria responsabile per coordinare identificativi, capacità, orari passeggeri, traffico merci e lettera di vettura; se il servizio è gestito da una sola impresa, questa è automaticamente responsabile (art. 13).
API e web UI per la condivisione dei dati
La condivisione avviene tramite API o web UI conformi alle specifiche comuni; nei processi di capacità, preparazione del treno e traffico ogni gestore dell’infrastruttura usa un’API e una web UI, e nei processi multirete sono previste API e web UI comuni dell’Unione. Analoghe soluzioni possono essere usate per carri merci e per la gestione intermodale (art. 14).
Tempi minimi di coincidenza e informazioni in stazione
I gestori delle stazioni fissano tempi minimi di coincidenza, anche per persone con disabilità, persone a mobilità ridotta e passeggeri con bicicletta, e definiscono sistemi informativi in stazione per informazioni integrate su traffico e composizione del treno; è prevista cooperazione tra gestori, imprese ferroviarie e organizzazioni passeggeri (art. 15).
Termini di attuazione
Le nuove applicazioni telematiche devono essere conformi immediatamente; per quelle esistenti sono previsti traguardi progressivi, con conformità generale legata agli orari d’esercizio 2030 applicabili dal 9 dicembre 2029. Gli operatori di impianti di servizio per merci hanno un periodo transitorio supplementare di 12 mesi; alcuni operatori possono aderire volontariamente (art. 16).
Monitoraggio dell’attuazione e relazioni
L’Agenzia mette a disposizione una web application per le relazioni di attuazione e riceve report sui piani e sullo stato di conformità entro il 2 settembre 2027 o il 2 marzo 2028, a seconda del soggetto. Pubblica dati aggregati nazionali e UE e può valutare la correttezza delle autodichiarazioni (artt. 17 e 18).
Soluzioni innovative
Chi intenda usare soluzioni non previste deve presentare documentazione tecnica alla Commissione; l’Agenzia esprime un parere vincolante. Se il parere è positivo, possono essere sviluppate nuove specifiche e procedure di prova, e la soluzione può costituire metodo accettabile di conformità (art. 19).
Punti di contatto nazionali e cooperazione
Gli Stati membri designano un NCP indipendente dalle imprese ferroviarie, con compiti di coordinamento, raccolta dati, supporto all’attuazione e interfaccia con Agenzia e Commissione; la designazione va comunicata entro il 2 dicembre 2026. I gestori dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie merci e gli operatori di impianti di servizio cooperano per sviluppare specifiche settoriali comuni (artt. 20 e 21).
Sviluppi futuri e revisione
Entro il 31 dicembre 2028 l’Agenzia deve presentare una raccomandazione per aggiornare le specifiche funzionali e tecniche, con valutazione d’impatto, per recepire evoluzioni normative e tecniche, chiudere i punti in sospeso e allineare il sistema a norme europee future (art. 23).
Abrogazione e transitorio
Sono abrogati i regolamenti (UE) n. 454/2011 e (UE) n. 1305/2014; i riferimenti a tali atti si intendono al presente regolamento. Fino alla disponibilità delle applicazioni web dell’art. 9, l’Agenzia assegna codici tramite banche dati esistenti; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica in scaglioni tra il 15 marzo 2026 e il 2 marzo 2027, con ulteriori date operative fino al 2029 (artt. 25-27).
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