Ordinanza n. 3897/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 304 del 27 novembre 2025 recante approvazione del Regolamento per lo svolgimento di Attività nel campo delle arti figurative su Area Pubblica nel territorio di Roma Capitale e del Regolamento medesimo; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: del termine di presentazione delle domande di partecipazione fissato al 23.06.2026 - Della Determinazione Dirigenziale rep. QD/1165/2026 del 22/05/2026, Prot. QD/17143/2026, con la quale il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale ha approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su aree pubbliche del territorio di Roma Capitale; dell'Avviso Pubblico Prot. QD/2026/0017339 del 25/05/2026, pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 25/05/2026 con scadenza 23/06/2026, allegato alla predetta Determinazione, in ogni sua parte, compreso l’Allegato 1 “Elenco delle Postazioni” ; della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 20/05/2026, recante approvazione dell'elenco delle Aree e delle Postazioni, nella misura in cui costituisce atto presupposto dell'Avviso impugnato; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche se non noto ai ricorrenti, ivi compresi gli atti relativi alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 304 del 27/11/2025 nella misura in cui atti attuativi, già oggetto del ricorso principale, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi inclusi quelli allegati e richiamati dai precedenti atti, compresi quelli a carattere generali mai conosciuti o comunicati alla ricorrente, nonché tutti gli altri atti allo stato non conosciuti se ed in quanto lesivi degli interessi dei ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento di Roma Capitale per lo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica, nonché i successivi avviso pubblico, termine di presentazione delle domande ed elenco delle aree e postazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 304 del 27 novembre 2025 e il relativo regolamento sulle attività artistiche su area pubblica, nonché, con motivi aggiunti, il termine del 23 giugno 2026, l’avviso pubblico del 25 maggio 2026 per la selezione dei soggetti idonei, l’elenco delle aree e delle postazioni approvato dalla Giunta Capitolina e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza emerge che le censure contestavano, tra l’altro, la disciplina selettiva e i criteri prescelti, la pretesa lesione di un diritto di insistenza dei concessionari e la delega di funzioni a una società in house dell’amministrazione competente per interessi culturali. L’interveniente ad adiuvandum ha dedotto un interesse diretto e concreto quale disegnatore ritrattista operante da lungo tempo in una specifica area pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, nella parte non meramente ripetitiva, non presentassero sufficienti profili di fondatezza. In particolare, alcune censure erano fondate sull’invocazione di un preteso diritto di insistenza dei concessionari, ritenuto ormai sostanzialmente escluso dal diritto dell’Unione europea; altre risultavano smentite dal contenuto degli atti impugnati, soprattutto quanto ai criteri di selezione; ulteriori doglianze erano ritenute infondate nel merito, con riferimento alla delega di funzioni a una società in house dell’amministrazione preposta alla cura di interessi culturali. Alcune contestazioni, infine, non apparivano immediatamente lesive e quindi erano prive sia dell’interesse a ricorrere sia del requisito cautelare dell’attuale danno grave e irreparabile. L’intervento ad adiuvandum è stato ritenuto prima facie inammissibile, poiché l’interveniente sembrava titolare della medesima situazione sostanziale che avrebbe potuto legittimarlo a proporre autonomamente il ricorso, anziché di una posizione dipendente da quella dei ricorrenti. Le spese della fase cautelare sono state poste in solido a carico dei ricorrenti e dell’interveniente e liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri riflessi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sufficiente fondatezza delle censure e l’attualità di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- La tutela cautelare deve essere negata quando le censure dedotte non presentano sufficienti profili di fondatezza oppure quando l’atto impugnato non è immediatamente lesivo e manca, di conseguenza, un attuale danno grave e irreparabile.
- L’invocazione di un diritto di insistenza dei concessionari non offre, di per sé, una base sufficiente per la tutela cautelare quando tale posizione sia sostanzialmente esclusa dal diritto dell’Unione europea.
- La contestazione di atti amministrativi deve confrontarsi con il loro effettivo contenuto: le censure risultano infondate quando sono smentite dal tenore degli atti, compresi i criteri di selezione concretamente previsti.
- L’intervento ad adiuvandum è prima facie inammissibile quando l’interveniente vanti una situazione sostanziale autonoma e direttamente incisa dall’atto impugnato, tale da consentirgli in astratto la proposizione di un autonomo ricorso, anziché una posizione dipendente da quella della parte intervenuta.
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