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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29496/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per falsità ideologica in atti pubblici e reati connessi in relazione alla compilazione e attestazione della 'Domanda unica di pagamento' per contributi agricoli 2015: avrebbero attestato falsamente la completezza e la presenza di allegati comprovanti i requisiti dell'azienda (in particolare titolarità di fondi), mentre il beneficiario non avrebbe avuto i requisiti. In Cassazione gli imputati hanno dedotto, a vario titolo, carenza del requisito soggettivo (asserita natura privata dei C.A.A.), mancanza di prova della falsità (ipotesi di smarrimento dei documenti durante trasferimento), contestazione della natura fidefacente degli atti dei C.A.A., inammissibilità della costituzione di parte civile e erronea subordinazione della sospensione della pena al risarcimento senza valutare la situazione economica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato che la Corte d'appello correttamente ha motivato la condanna relativamente al reato residuo di cui agli artt. 479 e 476 comma 2 cod. pen., ritenendo sufficiente il dolo generico per la falsa attestazione di un accertamento mai compiuto. Ha inoltre affermato che i C.A.A., per la convenzione con AGEA e per le disposizioni legislative (d.lgs. 165/1999), svolgono funzioni che li collocano nella qualità di incaricati di pubblico servizio; che l'art. 25, comma 2, del d.l. 5/2012 attribuisce fede ai dati del fascicolo aziendale curato anche tramite i C.A.A.; che le tesi difensive fondate su ipotesi di smarrimento erano meramente congetturali e prive di prova; che la costituzione di parte civile era legittima in quanto l'associazione dimostrava specifiche finalità contro sprechi e corruzione; che i motivi processuali di dettaglio erano in molti casi inammissibili per genericità. Per relazione conseguente, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; nulla a carico della parte civile per mancata tempestività nella produzione delle conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen. e art. 476 cod. pen., comma 2

    falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alla falsa attestazione di accertamenti non compiuti

    La Corte ha ricordato che per il reato residuo rileva il dolo generico: la falsa attestazione che un accertamento sia stato effettuato quando in realtà non lo era integra il reato

  • art. 25, comma 2, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5

    i dati del fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei rapporti con le pubbliche amministrazioni anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola

    La Corte ha ritenuto che questa norma conferisca efficacia fidefacente ai dati/attestazioni gestiti tramite i C.A.A., rafforzando la rilevanza probatoria e la qualificazione degli atti come suscettibili di rilevanza penale se falsificati

  • d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, art. 2 e art. 3-bis comma 3

    attribuzione della natura di ente di diritto pubblico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) e responsabilità dei C.A.A. per l'identificazione del produttore, accertamento del titolo di conduzione, corretta immissione dei dati e accesso alle banche dati

    Sulla base della convenzione e di tali previsioni la Corte ha ritenuto che i C.A.A., quando svolgono funzioni conferite dall'AGEA, operino come incaricati di pubblico servizio

  • regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95

    normativa comunitaria richiamata in materia di controlli e responsabilità nella gestione delle pratiche agricole

    Sono richiamati per spiegare l'ampiezza e la natura dei controlli e delle responsabilità delegate ai C.A.A. nel sistema di erogazione dei contributi

  • art. 616 cod. proc. pen. e art. 611 cod. proc. pen. comma 1

    conseguenze sulla condanna alle spese processuali e sul termine per la presentazione delle conclusioni

    La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese ex art. 616 e ha escluso liquidazione per la parte civile per tardività delle conclusioni ai sensi dell'art. 611, comma 1

Massime di principio

  • Le attestazioni rese dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) possono avere efficacia fidefacente quando la norma o il sistema normativo attribuiscano rilevanza ai dati del fascicolo aziendale; la loro falsificazione può integrare reato di falso in atto pubblico
  • Per il reato previsto dagli artt. 479 e 476 cod. pen. è sufficiente il dolo generico; non è necessario dimostrare una specifica finalità ultronea oltre alla falsa attestazione dell'accertamento
  • La qualificazione degli operatori dei C.A.A. come incaricati di pubblico servizio dipende dal conferimento di funzioni da parte di un ente pubblico (es. AGEA) e dalla convenzione che trasferisce poteri/compiti pubblici; per contestarne la natura occorrono elementi fattuali concreti
  • Ipotesi alternative basate su possibilità (es. smarrimento dei documenti) devono essere supportate da elementi probatori concreti; mere congetture non sono sufficienti per ribaltare la valutazione di merito
  • In sede di Cassazione i motivi devono essere specifici e dimostrare violazioni di legge o travisamenti di prova; censure generiche o una rivalutazione del merito senza nuovi elementi probatori sono inammissibili
  • La legittimazione di un'associazione a costituirsi parte civile richiede dimostrazione di finalità e interesse specifico collegati alla tutela perseguita; non basta la genericità degli scopi
  • Le questioni processuali relative a termini, tardività e prova dello stato economico per misure alternative devono essere dedotte in modo specifico e provate per incidere sulla decisione

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