Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 342 del 2026.

Giustizia amministrativa202602756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 342 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società appellata)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Autonoma della Sardegna ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 342 del 2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. La domanda cautelare era fondata sulla dedotta esigenza di evitare gli effetti dell'esecuzione della sentenza, che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società interessata al rilascio del PAUR.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado per insussistenza del periculum in mora. Secondo il Collegio, l'esecuzione della sentenza non determina un pregiudizio cautelare attuale, poiché il termine assegnato per la conclusione del procedimento è ampiamente adeguato, anche considerando che la società aveva presentato l'istanza di rilascio del PAUR l'8 settembre 2023. La decisione non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris e non definisce l'appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza di primo grado può essere negata quando non sia dimostrato un periculum in mora attuale e concreto derivante dall'esecuzione della pronuncia.
  • L'adeguatezza del termine assegnato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per concludere il procedimento può escludere la sussistenza del periculum in mora nella domanda di sospensione della sentenza.
  • Nella fase cautelare il giudice può limitarsi a rilevare l'insussistenza del periculum in mora senza pronunciarsi espressamente sul fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.