Ordinanza n. 1424/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 342 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 342 del 2026, favorevole al ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Autonoma della Sardegna ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna n. 342 del 2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. La domanda cautelare era fondata sulla dedotta esigenza di evitare gli effetti dell'esecuzione della sentenza, che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto dalla società interessata al rilascio del PAUR.
La decisione
Il Consiglio di Stato, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado per insussistenza del periculum in mora. Secondo il Collegio, l'esecuzione della sentenza non determina un pregiudizio cautelare attuale, poiché il termine assegnato per la conclusione del procedimento è ampiamente adeguato, anche considerando che la società aveva presentato l'istanza di rilascio del PAUR l'8 settembre 2023. La decisione non contiene una valutazione espressa sul fumus boni iuris e non definisce l'appello nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza di primo grado può essere negata quando non sia dimostrato un periculum in mora attuale e concreto derivante dall'esecuzione della pronuncia.
- L'adeguatezza del termine assegnato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per concludere il procedimento può escludere la sussistenza del periculum in mora nella domanda di sospensione della sentenza.
- Nella fase cautelare il giudice può limitarsi a rilevare l'insussistenza del periculum in mora senza pronunciarsi espressamente sul fumus boni iuris.
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