Sentenza n. 4813/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Ministero della Salute in data 6 luglio 2022, pubblicato sulla G.U. del 15.09.2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; del Decreto del Ministero della Salute in data 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano; per quanto occorrer possa, dell'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 07.11.2019 sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.07.2019, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; dell'atto dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 (codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010) del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, trasmesso con pec in data 15.12.2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216”, con il quale viene richiesto alla ricorrente il versamento della somma di € 117.732,63 a titolo di payback, oltre alla somma di € 5.085,45 imputati a titolo di payback alla società Macosta Meditea S.r.l., un tempo a sé stante ed ora non più esistente in quanto fusa per incorporazione in HMC Premedical S.p.A.; per quanto occorrer possa, della nota di riscontro prot. AOO_168/PROT/09/01/2023/0000123 a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia; di tutti gli ulteriori atti annessi e connessi, presupposti e conseguenti, comprese eventuali note esplicative delle metodologie applicative del payback; di qualsiasi altro atto, elenco, nota, al momento non conosciuto e/o non comunicato, con riserva di loro impugnazione con ricorso per motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Hmc Premedical S.p.A. il 23/2/2023: atto dirigenziale n. 1 dell'08.02.2023 (codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001) del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (all. 8), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, con il quale, in sostituzione del precedente atto dirigenziale n. 10/2022 del 12.12.2022 (già impugnato con il ricorso introduttivo), viene richiesto alla ricorrente il versamento della somma di € 6.367,93 a titolo di payback, oltre alla somma di € 5.092,32 imputati a titolo di payback alla società Macosta Meditea S.r.l., un tempo a sé stante ed ora non più esistente in quanto fusa per incorporazione in HMC Premedical S.p.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e imputazione degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti regionali di ricalcolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli atti regionali pugliesi con cui le erano stati richiesti importi a titolo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato l'atto regionale dell'8 febbraio 2023, che aveva sostituito il precedente atto del 12 dicembre 2022 e ricalcolato l'importo a suo carico in euro 6.367,93, oltre a somme riferite a società incorporate. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito di avere effettuato il pagamento del payback, ma calcolandolo erroneamente sulla base dell'originario importo di euro 117.732,63, anziché sul successivo importo ricalcolato di euro 6.367,93. Ha quindi chiesto alla Regione Puglia la restituzione dell'eccedenza versata, pari a euro 27.841,18, mantenendo fermo il pagamento della quota dovuta, e ha successivamente depositato l'ordinativo regionale di restituzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La restituzione da parte della Regione Puglia della somma versata in eccesso ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, senza che fosse necessario esaminare nel merito le censure rivolte agli atti statali e regionali sul payback. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale mediante attribuzione del bene della vita, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando un nuovo assetto degli interessi rende impossibile o inutile il conseguimento del bene perseguito. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Disposizione posta a fondamento degli atti impugnati in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Richiamato per individuare la quota del 25% del payback dovuta dalla ricorrente dopo il ricalcolo.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione processuale del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicata nella definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere presuppone la piena realizzazione dell'interesse sostanziale azionato, con conseguimento da parte del ricorrente del bene della vita perseguito, tale da rendere inutile la prosecuzione del processo.
- Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, senza necessariamente attribuire al ricorrente il bene della vita richiesto, sopraggiunge un assetto degli interessi che rende impossibile o comunque inutile il conseguimento di tale bene mediante la decisione giudiziale.
- La restituzione, nel corso del giudizio, della somma versata in eccesso rispetto all'importo effettivamente dovuto può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'annullamento degli atti che avevano determinato l'obbligazione, rendendo improcedibile il ricorso.
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