Cassazione Civile, Ordinanza n. 15006/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato IRAP non versata per effetto di un’agevolazione prevista da una legge regionale siciliana, ritenuta aiuto di Stato incompatibile oltre la soglia "de minimis". In precedenza era già stato emesso un primo avviso di accertamento, qualificato come parziale, che aveva recuperato solo il differenziale tra la soglia e l’importo effettivamente fruito. La CTR aveva annullato il nuovo avviso ritenendo che mancassero elementi sopravvenuti rispetto al primo accertamento. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 41-bis e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il limite interno alla reiterazione dell’accertamento non poteva operare quando il recupero era funzionale all’adempimento di un obbligo unionale di restituzione degli aiuti di Stato e che, quindi, era legittimo un nuovo recupero anche senza fatti sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato, da un lato, il principio generale secondo cui l’accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 presuppone nuovi elementi o dati sopravvenuti e non consente un mero ripensamento dell’ufficio sugli stessi elementi già valutati; dall’altro lato, però, ha precisato che, in presenza di un aiuto di Stato da neutralizzare in esecuzione del diritto unionale e della decisione della Commissione, la norma interna deve essere disapplicata. Ne consegue che l’amministrazione può emettere un nuovo avviso di accertamento finalizzato al recupero dell’aiuto anche in assenza di circostanze sopravvenute, quando ciò sia necessario per dare attuazione agli obblighi europei e non risultino ostacoli derivanti da certezza del diritto, legittimo affidamento o impossibilità di recupero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale richiede nuovi elementi o dati sopravvenuti; in via generale non consente un mero ripensamento sugli stessi elementi già posti a base di un precedente atto impositivo.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come disciplina dell'accertamento integrativo, distinta dall'accertamento parziale e non sovrapponibile a esso.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato in coordinamento con l'art. 41-bis come disciplina dell'accertamento parziale in materia IVA, con il medesimo principio sulla necessità di fonti diverse o sopravvenute.
art. 57, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato come norma sull'accertamento integrativo, non applicabile al caso di accertamento parziale.
art. 15, l.r. Siciliana n. 21/2003
La norma regionale concedeva un'esenzione IRAP, ma subordinava espressamente la sua applicazione al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e alla definizione della procedura prevista dal Trattato.
art. 88, paragrafi 2 e 3, Trattato istitutivo della Comunità europea
Richiamato quale procedimento unionale cui era subordinata l'efficacia della disciplina agevolativa regionale.
art. 288 TFUE
Le decisioni della Commissione sono indicate come atti vincolanti da eseguire, idonei a imporre il recupero degli aiuti di Stato incompatibili.
regolamento (CE) n. 659/1999
Il recupero non è imposto se in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione, come certezza del diritto o legittimo affidamento.
art. 14, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 659/1999
Il recupero dell'aiuto può essere escluso solo se contrario a principi generali del diritto dell'Unione.
Massime di principio
- L'accertamento parziale è legittimo solo quando fondato su elementi ulteriori o sopravvenuti rispetto a quelli già utilizzati in precedenza; non è invece consentito un semplice ripensamento dell'ufficio sugli stessi dati.
- Il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale cede quando la sua applicazione ostacoli l'esecuzione di un obbligo unionale di recupero degli aiuti di Stato incompatibili.
- In presenza di una decisione della Commissione europea che imponga la neutralizzazione di un aiuto di Stato, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile, anche se in astratto legittima, purché non ostino certezza del diritto, legittimo affidamento o impossibilità di esecuzione.
- La soglia "de minimis" non opera come franchigia, ma come soglia di rilevanza: il suo superamento esclude in radice la possibilità di mantenere il beneficio, salvo diverse cause di compatibilità espressamente previste dal diritto dell'Unione.
- L'assenza di fatti sopravvenuti non impedisce un nuovo atto impositivo se esso è necessario per recuperare un aiuto di Stato illegittimo e dare piena esecuzione alla disciplina unionale.
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