Cassazione Penale, Sentenza n. 18925/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di patteggiamento del G.U.P. di Pavia del 13/11/2025 con due motivi principali: 1) violazione di legge (art. 629, comma 2 c.p.) per presunta errata applicazione delle aggravanti "commesso con armi" e "da più persone riunite": la difesa sosteneva che dalle dichiarazioni della persona offesa non risultava chiaramente la disponibilità dell'arma da parte dell'imputato né la concreta sussistenza della pluralità identificabile di persone (due soggetti sarebbero rimasti ignoti); 2) violazione dell'art. 37 c.p. e del principio di legalità della pena, perché il giudice avrebbe applicato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque senza che ciò fosse oggetto dell'accordo tra le parti e non nella misura identica alla pena principale, mentre nulla era stato concordato sull'accessorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali della decisione: a) il rimedio in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitato (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.) e la denunzia di errata qualificazione giuridica è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente dal capo di imputazione; nel caso di specie non sussiste tale manifesta erroneità. b) Le dichiarazioni della persona offesa riferiscono un'aggressione da quattro persone e l'esistenza di una pistola puntata alla fronte, elemento che rende non censurabile la qualificazione con le aggravanti contestate: per la circostanza aggravante della minaccia da più persone riunite è sufficiente la pluralità concorsuale anche se non tutte le persone siano identificate. c) Quanto alla pena accessoria, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di cinque anni ai sensi dell'art. 29 c.p. (predeterminazione meccanica in relazione alla pena di reclusione inflitta) e ha chiarito che l'art. 37 c.p. ha carattere residuale: l'eventuale richiesta delle parti di non applicare o di determinare diversamente le pene accessorie deve essere formulata contestualmente alla richiesta di applicazione della pena; qui la difesa aveva ammesso che l'accessorio non formava parte dell'accordo, quindi il giudice era tenuto ad applicarlo. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a pochi profili (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione giuridica e illegalità della pena); l'erronea qualificazione è sindacabile solo se manifesto.
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza recepisce l'accordo tra le parti e la valutazione del giudice è vincolata nei limiti indicati dall'art. 448 c.p.p.
art. 629, comma 2 cod. pen.
Aggravanti previste (es. fatto commesso con armi e/o da più persone riunite); la Corte ha ritenuto che, alla luce degli atti e della dichiarazione della persona offesa, la sussistenza delle aggravanti non sia manifestamente erronea.
art. 29 cod. pen.
Predeterminazione meccanica della durata di alcune pene accessorie in rapporto alla pena principale: il giudice ha applicato l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni richiamando detta previsione.
art. 37 cod. pen.
La durata delle pene accessorie pari a quella della pena principale ha funzione residuale rispetto all'art. 29; l'art. 37 opera solo quando le pene accessorie non sono predeterminate da norme speciali.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Rimando per l'erronea qualificazione giuridica del fatto come motivo di cassazione: può essere usato solo per errori di diritto evidenti e manifesti.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha inoltre disposto una sanzione alla Cassa delle Ammende per colpa nell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è molto limitato: si può impugnare efficacemente solo per errori di qualificazione giuridica manifesti, per difetto della volontà dell'imputato, per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o per illegittimità della pena.
- Per contestare in cassazione l'applicazione di aggravanti occorre dimostrare che la qualificazione sia manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; valutazioni di merito o dubbi non sono sufficienti.
- La circostanza aggravante 'più persone riunite' può ricorrere anche se non tutte le persone coinvolte siano identificate: è sufficiente la pluralità concorsuale che rende il fatto più grave.
- Le pene accessorie previste e predeterminate dalla legge (art. 29 c.p.) devono essere applicate dal giudice se le parti non hanno espressamente chiesto, al momento della richiesta di applicazione della pena, di non applicarle o di determinarle diversamente.
- Chi propone un ricorso ritenuto inammissibile rischia la condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende per procurata colpa; pertanto valutare attentamente i profili effettivamente sindacabili prima di impugnare una sentenza di patteggiamento.
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