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Sentenza

Sentenza del 16/11/2022 n. 5171 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Sentenza - Contenuto - Motivazione - Mancata riproduzione degli atti -Indicazione della ragione dell'accoglimento della domanda - Asssenza - Motivazione apparente - Nullità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione e ha dichiarato la nullità della pronuncia impugnata per violazione del requisito di motivazione previsto dall'art. 132, comma 1, n. 4) c.p.c.; la pronuncia nulla comporta la necessità di un nuovo esame con motivazione adeguata da parte del giudice di merito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si censura la sentenza di merito per omessa o apparente motivazione: il giudice avrebbe limitato la sua motivazione al richiamo ai motivi indicati nell'atto che ha veicolato la domanda e negli atti allegati, senza riprodurre e approfondire gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, rendendo impossibile il controllo sulla logicità e correttezza del ragionamento.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 1, n. 4), c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve indicare gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento; la mera richiamazione degli atti e dei motivi di parte senza riprodurre e valutare gli elementi decisivi integra carenza motivazionale e determina la nullità della pronuncia.

  • Cass. 7402/2017

    Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la mancata riproduzione e disamina degli elementi rilevanti riportati negli atti di parte non può sostituire la motivazione del giudice e può comportare nullità.

  • Cass. 16599/2016

    Ulteriore pronuncia che ribadisce l'obbligo del giudice di esplicitare le ragioni materiali e logiche della decisione, non potendo limitarsi a rinvii generici agli atti di parte.

Massime di principio

  • Il giudice deve esplicitare gli elementi fattuali e probatori da cui deriva il suo convincimento; è insufficiente il richiamo generico agli atti di parte.
  • La mancata riproduzione e valutazione delle parti degli atti idonee a giustificare la decisione integra vizio di motivazione e comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 4) c.p.c.
  • In casi simili la pronuncia viziata sarà annullata e il giudice di merito dovrà riformulare la decisione con una motivazione completa e collegata logicamente agli elementi di fatto e di diritto.
  • Per il ricorrente: segnalare espressamente, in sede di impugnazione, le parti degli atti e le prove che devono essere valutate e chiedere l'annullamento per carenza motivazionale se il giudice non le valuta.
  • Per il giudice di merito: riprodurre in motivazione le parti rilevanti degli atti e spiegare il percorso logico-giuridico che collega le risultanze istruttorie alla decisione.

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