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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09760/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi principali: 1) vizio procedurale per violazione della sospensione feriale dei termini (legge 7/10/1969, n.742) con nullità dell'udienza camerale per mancato rispetto del termine minimo di dieci giorni liberi tra notifica e comparizione; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 47 ord. pen. per omissione di adeguata valutazione sulla compatibilità della condotta contestata con la prosecuzione della misura; 3) assenza di motivazione sul provvedimento di revoca con effetti ex tunc; 4) manifesta illogicità della valutazione prognostica ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., per non aver considerato il lungo periodo di corretto adempimento delle prescrizioni da parte dell'affidato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo (procedurale) ritenendo che la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n.742/1969 si applica anche al procedimento di sorveglianza e, in particolare, al termine di dieci giorni liberi tra notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale e la data di comparizione. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha errato nel computo dei dieci giorni decorrenti dalla notifica del 22/07/2025 (dies a quo non computatur), poiché i dieci giorni scadevano il 01/08/2025, primo giorno del periodo di sospensione feriale, e dunque l'udienza del 06/08/2025 e la successiva ordinanza di revoca sono viziate da nullità assoluta rilevante ai fini del contraddittorio. Per tale motivo l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. Gli altri motivi (sull'insufficienza della motivazione, sull'efficacia ex tunc della revoca e sulla valutazione prognostica) sono stati assorbiti e non esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742

    La sospensione feriale dei termini processuali prevista da tale legge si applica anche al procedimento di sorveglianza e ai termini connessi all'esercizio dell'attività di parte, incluso il termine di dieci giorni liberi tra notifica dell'avviso di udienza camerale e data di comparizione; le eccezioni sono da interpretare restrittivamente.

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Disposizione regolante l'affidamento in prova ai servizi sociali e la revoca: richiede adeguata motivazione del provvedimento di revoca (anche in relazione agli effetti temporali) e valutazione della compatibilità della condotta con la prosecuzione della misura; nel caso concreto i profili meritavano valutazione ma sono rimasti assorbiti dalla nullità procedurale.

  • art. 240-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato nel ricorso come parametro procedurale; tuttavia la Corte ha fondato la decisione sulla legge n.742/1969 e sulla giurisprudenza relativa alla sospensione feriale, più che su un'applicazione diretta di questa specifica disposizione.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La violazione delle norme che incidono sui termini a difesa integra una nullità assoluta di ordine generale; nel procedimento di sorveglianza la mancata osservanza del termine libero e integro di dieci giorni comporta tale nullità.

  • art. 623, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Regola l'effetto dell'annullamento: la sentenza di cassazione dispone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio al giudice competente quando la nullità incide sul contraddittorio e sul procedimento.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa costituzionalmente garantito giustifica l'applicazione della sospensione feriale nel procedimento di sorveglianza, al fine di assicurare la concreta possibilità di un'efficace attività difensiva.

  • art. 111 Cost.

    Rilevato dalla giurisprudenza come valore costituzionale collegato alla disciplina dei termini processuali e all'esigenza di tutela del giusto processo.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Censura di cassazione relativa a manifesta illogicità della motivazione: norma invocata dal ricorrente per contestare la valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza; non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla statuizione sulla nullità procedurale.

  • art. 51-ter ordinamento penitenziario

    Richiamato in giurisprudenza citata dalla Corte circa il termine di trenta giorni per la decisione su alcune misure; la Corte ha affermato che anche termini come quello di cui all'art. 51-ter sono soggetti alla sospensione feriale quando collegati a decisioni da assumere dopo udienza in contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza la sospensione feriale (legge n.742/1969) si applica ai termini connessi all'attività di parte, incluso il termine minimo di dieci giorni tra notifica dell'avviso di udienza camerale e la data di comparizione.
  • Il computo dei dieci giorni liberi deve rispettare il principio "dies a quo non computatur": si calcola a partire dal giorno successivo alla notificazione; un calcolo errato può determinare la nullità assoluta del procedimento e del provvedimento conclusivo.
  • La mancata osservanza del termine di comparizione (dieci giorni liberi e integri) dà luogo a nullità di ordine generale che, se tempestivamente dedotta, impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio (art. 623 c.p.p.).
  • Un vizio procedurale relativo al rispetto dei termini a difesa può assorbire censure di merito (ad es. carenza di motivazione sulla revoca o valutazione prognostica), rendendo superfluo il loro esame fino al nuovo giudizio.
  • Se la difesa esprime espressa non rinuncia ai termini di sospensione feriale, il giudice è tenuto a rispettare il periodo stabilito dalla legge; in caso contrario deve rinnovare l'avviso e garantire il corretto termine per la comparizione.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la difesa eccepisca tempestivamente la nullità per violazione dei termini feriali per preservare il diritto al contraddittorio e alla piena difesa.

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