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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17502/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. volto a far rilevare presunti errori di fatto/percettivi nella sentenza della Corte di Cassazione del 19 aprile 2023 che aveva confermato la condanna del De Micco per concorso nell'omicidio di Salvatore Solla, nel tentato omicidio di Giovanni Ardu e per reati connessi (detenzione e porto abusivo di armi, incendio e ricettazione), tutti aggravati dall'art. 416-bis cod. pen., nonché per partecipazione ad associazione di tipo mafioso con ruolo direttivo, con pena dell'ergastolo. Le censure contestavano, tra l'altro: la furtiva acquisizione e utilizzazione di utenze telefoniche e l'inutilizzabilità delle intercettazioni; la erronea attribuzione dell'utenza n. 3511796459 al ricorrente; la non dimostrata partecipazione e la premeditazione rispetto al tentato omicidio di Ardu e all'omicidio di Solla; la ritenuta intraneità e ruolo dirigente del ricorrente nel clan; omissioni nella disamina di più motivi di impugnazione e contestazione degli aumenti per continuazione che hanno condotto all'ergastolo anziché a pena determinata entro 30 anni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure prospettate non costituiscono errori di fatto sindacabili ai sensi dell'art. 625-bis: molte deduzioni sono valutazioni di diritto o rivalutazioni del merito e non semplici errori percettivi; molte questioni sollevate erano già state esaminate e rigettate dalla stessa Corte o sono attinenti a valutazioni probatorie proprie del giudice di merito. La Corte ha richiamato i principi su cosa costituisca errore di fatto ai fini dell'art. 625-bis e ha respinto singolarmente le doglianze relative a intercettazioni, attribuzione dell'utenza, premeditazione, ruolo direttivo, omissione di esame di motivi e parametri di continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme richiamate.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Regola il rimedio straordinario per l'errore di fatto nella sentenza di legittimità. La Corte interpreta l'errore di fatto come errore percettivo nella lettura degli atti interni che abbia inciso sulla decisione in modo tale da cambiarne l'esito; non rientrano nell'istituto errori di diritto, valutativi o rivalutazioni probatorie del merito.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nella sentenza è rilevata l'aggravante e la qualificazione della partecipazione del ricorrente come direttiva, elemento rilevante ai fini dell'aumento di pena.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al ne bis in idem: la Corte ha spiegato che, per reati permanenti con contestazione aperta, la data di cessazione della permanenza va considerata anche con riferimento alla sentenza di primo grado, principio che ha escluso il profilo di proscrizione per doppia punizione sollevato dalla difesa.

  • artt. 72 cod. pen. e 442 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla continuazione e alla quantificazione della pena: la Corte ha valutato correttamente, secondo il suo giudizio, gli aumenti per continuazione e la rilevanza della partecipazione associativa ai fini del cumulo e della determinazione della pena, escludendo vizi tali da modificare l'esito.

  • art. 616 cod. proc. pen. comma 1

    Norma richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto le pronunce conseguenti (condanna alle spese) come previsto dal dispositivo menzionato.

Massime di principio

  • Il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. è strettamente circoscritto: ammette solo errori percettivi nella lettura degli atti interni che abbiano effettivamente potuto determinare una diversa decisione; non è lo strumento per riesaminare valutazioni di merito o errori di diritto.
  • Le contestazioni sulla utilizzabilità delle intercettazioni o sull'acquisizione di utenze devono essere sollevate e circostanziate nelle sedi ordinarie di impugnazione; se la censura comporta un motivo di diritto o una rivalutazione probatoria, non può essere riedita con 625-bis.
  • L'omessa analisi analitica di singoli motivi non determina automaticamente errore di fatto se il complesso motivazionale della corte mostra di aver preso in considerazione le questioni in termini impliciti o se le asserzioni sono generiche.
  • Le questioni di attribuzione di utenze, collegamenti telefonici, premeditazione e ruolo associativo sono primariamente questioni di fatto e prova demandate al giudice di merito: il rimedio straordinario non consente un nuovo apprezzamento degli stessi salvo che non emergano evidenti errori percettivi nei documenti esaminati dalla Corte.
  • Per avere successo con un 625-bis è necessario indicare con precisione quale elemento percettivo sia stato mal letto o omesso e dimostrare che, senza quell'errore percettivo, la decisione sarebbe stata diversa; mere asserzioni generiche o alternative interpretative risultano inammissibili.

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