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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/895

Regolamento delegato (UE) 2024/895 della Commissione, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 per quanto riguarda il calcolo delle passività ammissibili e il regime transitorio

Normativa europea32024R0895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico dei contributi ex ante alla risoluzione per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879 in materia di MREL e passività ammissibili. Inoltre proroga al 31 dicembre 2024 il regime forfettario transitorio per gli enti di minori dimensioni che contribuiscono ai meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione, allineandolo ai termini del periodo iniziale previsto dalla direttiva BRRD. Per il 2024 stabilisce anche termini speciali per la trasmissione dei dati e per la notifica delle decisioni di contribuzione. L’allegato I viene riscritto per precisare il metodo di calcolo dell’indicatore relativo all’eccesso di fondi propri e passività ammissibili rispetto al MREL.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 sui contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione, aggiornando il calcolo delle passività ammissibili e prorogando taluni regimi transitori e termini per il 2024.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti soggetti al regolamento delegato (UE) 2015/63, quindi agli enti tenuti a versare contributi annuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione nazionali o al Fondo di risoluzione unico nell’ambito della disciplina BRRD. Incide sul calcolo del contributo annuale, sugli indicatori di rischio collegati a fondi propri e passività ammissibili, sulle modalità di applicazione del MREL e sui termini di comunicazione delle informazioni e di notifica delle decisioni per l’anno di contribuzione 2024. Le modifiche operano nell’Unione e sono direttamente applicabili negli Stati membri; alcune disposizioni hanno efficacia retroattiva dal 1o dicembre 2023. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica il quadro esistente del regolamento delegato (UE) 2015/63.

Regolamento delegato (UE) 2024/895: modifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 in materia di passività ammissibili e regime transitorio

Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva 2014/59/UE sulla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e adegua il regolamento delegato (UE) 2015/63, che disciplina i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Le modifiche recepiscono gli interventi della direttiva (UE) 2019/879 sul MREL e sulle passività ammissibili e, parallelamente, correggono alcuni profili applicativi del regime transitorio e delle tempistiche per il 2024.

Finalità della modifica

Il legislatore delegato interviene per assicurare coerenza tra il sistema di calcolo dei contributi di risoluzione e la nozione aggiornata di "passività ammissibili" introdotta nel diritto derivato dalla riforma del 2019. In particolare, viene chiarito che ai fini del calcolo degli indicatori di rischio devono essere considerate solo le passività ammissibili ai fini del MREL, e non altre passività che in passato potevano rientrare nella precedente definizione più ampia.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli enti soggetti al pagamento dei contributi annuali ai meccanismi di finanziamento della risoluzione previsti dalla BRRD e dal regolamento delegato (UE) 2015/63. Gli effetti si producono sia per gli enti che contribuiscono a fondi nazionali di risoluzione, sia per quelli che contribuiscono al Fondo di risoluzione unico, con particolare rilievo per il periodo di contribuzione 2024 e per gli enti di minori dimensioni con attività totali non superiori a 3 000 000 000 EUR.

Definizione di passività ammissibili e adeguamento del calcolo MREL

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la definizione di "passività ammissibili" contenuta nel regolamento delegato (UE) 2015/63, con rinvio alla definizione aggiornata dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE. Coerentemente, l’allegato I è riformulato per precisare che, nel calcolo dell’indicatore relativo ai "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)", devono essere considerate solo le passività ammissibili ai fini del MREL.

La nuova formulazione dell’allegato specifica anche che il MREL da impiegare nel calcolo è il valore più elevato tra:

  • il MREL calcolato come percentuale dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio;
  • il MREL calcolato come percentuale della misura dell’esposizione complessiva dell’ente.

Questa scelta è presentata come necessaria per garantire un valore prudente dell’indicatore e dunque una corretta ponderazione del rischio ai fini del contributo.

Calcolo consolidato dell’indicatore in caso di esenzione individuale

L’articolo 1, punto 2, modifica l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63. Quando un ente è completamente esentato a livello individuale dai requisiti patrimoniali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, inoltre, è esentato a livello individuale dal MREL dall’autorità di risoluzione ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafi 3 o 4, oppure dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, l’indicatore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere calcolato su base consolidata. Il punteggio così ottenuto viene poi attribuito a ciascun ente del gruppo per il calcolo del relativo indicatore di rischio.

Regime transitorio per enti di minori dimensioni

L’articolo 1, punto 3, riscrive l’articolo 20, paragrafo 5, prorogando il regime forfettario transitorio fino al periodo iniziale di cui all’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. In pratica, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare:

  • una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, al netto dei fondi propri e dei depositi protetti;
  • per la parte eccedente tale soglia, il contributo calcolato secondo gli articoli da 4 a 9 del regolamento delegato (UE) 2015/63.

La modifica elimina il riferimento al periodo iniziale del Fondo di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 e allinea il termine a quello del periodo iniziale dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione, con scadenza al 31 dicembre 2024.

Termini speciali per l’anno di contribuzione 2024

Con i nuovi paragrafi 8 e 9 dell’articolo 20, il regolamento introduce deroghe temporali per l’anno 2024:

  • le autorità di risoluzione devono notificare entro il 31 maggio 2024 le decisioni che determinano il contributo annuale dovuto da ciascun ente;
  • i dati che gli enti devono comunicare nel 2023 ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, devono essere trasmessi entro il 29 febbraio 2024.

Queste misure sono giustificate dall’esigenza di consentire alle autorità di risoluzione di applicare tempestivamente le nuove regole di calcolo e di evitare incertezze operative e giuridiche nella raccolta dei contributi per il 2024.

Entrata in vigore, applicazione ed efficacia retroattiva limitata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La regola generale di applicazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione; tuttavia, l’articolo 1, punti 3 e 4, si applica con efficacia retroattiva dal 1o dicembre 2023, così da consentire alle autorità di risoluzione di impartire per tempo le istruzioni operative agli enti e di garantire continuità nel metodo di calcolo e nella comunicazione delle informazioni per il periodo 2024.

Rapporto con altri atti dell’Unione

Il regolamento si coordina principalmente con:

  • la direttiva 2014/59/UE, in particolare gli articoli 45, 45 septies, 45 octies e 102;
  • la direttiva (UE) 2019/879, che ha modificato la disciplina del MREL e della nozione di passività ammissibili;
  • il regolamento (UE) n. 575/2013, per le definizioni di fondi propri, requisiti patrimoniali e indicatori prudenziali;
  • il regolamento (UE) n. 806/2014, richiamato solo per chiarire che il precedente riferimento temporale del regime transitorio non è più quello pertinente per i meccanismi nazionali.

In termini pratici, il provvedimento è rilevante per gli operatori finanziari e per i professionisti che assistono enti bancari e imprese di investimento nel calcolo dei contributi di risoluzione, nella verifica del MREL e nella gestione degli adempimenti informativi verso le autorità competenti.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di passività ammissibili

L’articolo 3, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2015/63 è sostituito per rinviare alla nuova definizione di "passività ammissibili" di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

Calcolo consolidato dell’indicatore di rischio in casi di esenzione individuale

L’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito: se l’autorità competente esenta completamente l’ente a livello individuale dai requisiti patrimoniali ex articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’autorità di risoluzione esenta lo stesso ente dal MREL a livello individuale ai sensi dell’articolo 45 septies, paragrafi 3 o 4, oppure dell’articolo 45 octies della direttiva 2014/59/UE, l’indicatore di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere calcolato a livello consolidato; il punteggio risultante è attribuito a ciascun ente del gruppo ai fini del calcolo del rischio.

Proroga del regime forfettario transitorio per enti di minori dimensioni

L’articolo 20, paragrafo 5, è sostituito e collega il periodo iniziale non più all’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014, ma all’articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Durante tale periodo iniziale, gli Stati membri possono autorizzare gli enti con attività totali pari o inferiori a 3 000 000 000 EUR a versare una somma forfettaria di 50 000 EUR per i primi 300 000 000 EUR di passività totali, meno fondi propri e depositi protetti; per la parte eccedente, il contributo è calcolato secondo gli articoli da 4 a 9.

Termini speciali per il contributo 2024

Sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 all’articolo 20: per il periodo di contribuzione 2024 le autorità di risoluzione notificano le decisioni sul contributo annuale entro il 31 maggio 2024; con riguardo alle informazioni da comunicare nel 2023 ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, i dati devono essere trasmessi entro il 29 febbraio 2024.

Modifica dell’allegato I sul calcolo del contributo annuale

L’allegato I è modificato per chiarire il procedimento di calcolo degli indicatori grezzi. Per l’indicatore "fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia (MREL)", la base di calcolo include solo le passività ammissibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis), della direttiva 2014/59/UE e il MREL da utilizzare è il valore più elevato tra quello calcolato in percentuale dell’esposizione complessiva al rischio e quello calcolato in percentuale della misura dell’esposizione complessiva dell’ente.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva parziale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica da tale data, salvo l’articolo 1, punti 3 e 4, che si applica dal 1o dicembre 2023.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaservizi finanziarirequisiti patrimonialimeccanismi di finanziamento della risoluzionestabilità finanziaria

Testo integrale

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