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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 18916 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2003, sostenendo principalmente che le fatture ritenute relative a operazioni inesistenti corrispondessero a lavori realmente eseguiti. Deduceva inoltre omessa pronuncia sulla cartella, carenza di motivazione dell'avviso, illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi, erronea valutazione delle prove, mancato esame di una perizia asseverata e mancata deduzione dei costi sostenuti. In Cassazione proponeva sei motivi, fondati su vizi processuali, violazioni di legge e asseriti difetti di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i sei motivi inammissibili, confermando sostanzialmente la decisione della CTR che aveva respinto l'appello della società e quella della CTP che aveva confermato l'accertamento e la cartella. La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, che le dichiarazioni di terzi potessero costituire elementi indiziari valutabili, che le doglianze mirassero in gran parte a ottenere una nuova valutazione del merito e che la perizia di parte avesse soltanto valore indiziario. Ha inoltre rilevato la formulazione cumulativa e indistinta dell'ultimo motivo. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 15.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La Corte ha distinto l'omessa pronuncia dalla motivazione eventualmente insufficiente: poiché la CTR aveva comunque deciso sulla censura relativa alla motivazione dell'avviso, non sussisteva violazione dell'articolo 112 c.p.c.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e riferiti a precise categorie di vizi. Non è consentito utilizzare il ricorso per ottenere una nuova valutazione delle prove o formulare censure diverse e indistintamente cumulate.

  • Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce necessariamente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da terzi come elementi indiziari, purché siano valutate insieme agli altri elementi di prova e trovino riscontri.

  • Artt. 2697, 2729, 2699 e 2700 c.c.

    Le presunzioni semplici e gli elementi indiziari possono concorrere alla prova della pretesa tributaria quando siano gravi, precisi e concordanti. La Corte ha escluso che le norme impediscano di valutare dichiarazioni di terzi riportate nel processo verbale di constatazione.

  • Art. 75, comma 4, D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo applicabile ratione temporis

    La deducibilità dei costi richiede la dimostrazione dei relativi requisiti, tra cui effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. Nel caso concreto la questione non è stata esaminata nel merito perché il motivo era inammissibile.

  • Art. 8, D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    La disposizione, invocata dalla società per la sua efficacia retroattiva, ha previsto la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ferma la necessità di provare i requisiti sostanziali del costo. La Corte non ha applicato concretamente la norma per l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è essenziale formulare censure specifiche, distinguendo chiaramente tra omessa pronuncia, violazione di legge e vizio di motivazione; la semplice contestazione della decisione o la richiesta di rivalutare le prove non è sufficiente.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte durante una verifica fiscale, anche se non costituiscono prova testimoniale in senso tecnico, possono essere utilizzate come indizi, soprattutto quando sono identificabili e accompagnate da riscontri oggettivi, come l'assenza di dipendenti o di adeguata struttura aziendale.
  • La realizzazione effettiva dei lavori non dimostra necessariamente che le fatture siano soggettivamente veritiere: occorre provare che beni o servizi siano stati forniti proprio dal soggetto indicato in fattura.
  • Una perizia asseverata di parte non ha valore di prova piena, ma costituisce un elemento indiziario o una valutazione difensiva; il giudice può disattenderla senza esaminarne analiticamente ogni conclusione, purché motivi adeguatamente la decisione.
  • La deduzione dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti richiede una prova concreta di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità; non basta dimostrare che l'attività economica o i lavori siano stati materialmente eseguiti.
  • Quando un motivo di ricorso cumula indistintamente violazioni processuali, violazioni di legge e vizi motivazionali, senza separare i diversi profili e senza un quesito specifico, il motivo può essere dichiarato inammissibile.

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