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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5880/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro condanna per invasione arbitraria di un alloggio. Il ricorso contestava la corretta applicazione del regime sanzionatorio dell'art. 633 c.p. nella versione conseguente alla L. 132/2018, sostenendo che l'effrazione della porta d'ingresso era avvenuta il 18 marzo 2018 ad opera di altri soggetti (danti causa) e che, trattandosi di reato a consumazione istantanea con effetti permanenti, bisognava fare riferimento al momento iniziale dell'invasione per determinare la disciplina applicabile. È stata altresì dedotta violazione di norme penali (art. 2, commi 3 e 4 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la censura richiedesse una ricostruzione fattuale diversa da quella emergente dagli atti di merito (ipotesi di "successione" degli occupanti) e, sul punto di diritto, ha osservato che l'assunto del ricorrente (che il reato sia istantaneo con soli effetti permanenti) è contraddetto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità: l'invasione di terreni o edifici ai sensi dell'art. 633 c.p. assume natura permanente quando l'occupazione si protragga nel tempo, e la permanenza cessa solo con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    La Corte interpreta il delitto di invasione di edifici come reato permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo; la permanenza si estingue solo con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna.

  • L. 132/2018

    Riferita come modifica del regime sanzionatorio dell'art. 633 c.p.; la Corte ha ritenuto infondata la deduzione che la disciplina post-modifica non fosse applicabile alla situazione accertata.

  • art. 2, commi 3 e 4 c.p.

    Richiamata dal ricorrente come base di violazione normativa; la Corte ha ritenuto la censura insussistente e fondata su una ricostruzione fattuale non supportata dagli atti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per disporre il pagamento, a titolo di ammenda, di una somma equa (euro 3.000) alla Cassa delle ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e ai profili di colpa emergenti dal medesimo.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019 (Tomasello); Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019 (Cerullo); Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019 (Bevilacqua); Sez. 2, n. 4393 del 04/12/2018 (Maniscalco)

    I precedenti confermano il principio che il reato di invasione è permanente se l'occupazione perdura nel tempo, fornendo la base giurisprudenziale alla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando l'occupazione di un immobile si protrae nel tempo, il delitto di invasione di cui all'art. 633 c.p. ha natura permanente: la valutazione della norma applicabile tiene conto della persistenza dell'occupazione e non solo del momento iniziale dell'effrazione.
  • Le doglianze in Cassazione che richiedono una ricostruzione fattuale alternativa non supportata dagli elementi probatori delle sentenze di merito sono, di regola, inammissibili.
  • Non è efficace (in presenza di consolidata giurisprudenza contraria) sostenere che il reato sia "istantaneo" con soli effetti permanenti per aggirare modifiche legislative intervenute successivamente alla prima condotta occupativa.
  • A fronte di ricorsi manifestamente infondati o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e imporre una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare attentamente la fondatezza giuridica e fattuale prima di proporre ricorso.

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