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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24026/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda un incidente di esecuzione in materia di pene concorrenti. Il Procuratore generale aveva emesso un provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti nei confronti di un detenuto, articolando il calcolo in quattro cumuli parziali e determinando la fine pena. Il condannato ha contestato davanti al giudice dell'esecuzione tale criterio di formazione del cumulo, sostenendo in via principale che dovesse procedersi a un calcolo unitario delle pene concorrenti, poiché non vi erano nuovi reati commessi durante l'esecuzione, e in subordine che, comunque, il cumulo dovesse essere frazionato in due soli cumuli parziali e non in quattro, anche alla luce delle revoche della sospensione condizionale della pena. Ha inoltre censurato la quantificazione della liberazione anticipata. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata considerazione dei dati cronologici allegati dalla difesa circa date di commissione dei reati, periodi di carcerazione e ricadute sulla pena residua; 2) erroneità della tesi secondo cui la revoca della sospensione condizionale giustificherebbe il frazionamento del cumulo; 3) erronea determinazione dei giorni di liberazione anticipata. Successivamente ha proposto motivi nuovi contro una successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale che aveva rideterminato i giorni di liberazione anticipata, ma tali motivi sono stati dichiarati inammissibili perché ampliavano illegittimamente il petitum e riguardavano un provvedimento già impugnato separatamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente alle censure contro l'ordinanza impugnata del 24 ottobre 2025, rilevando che il giudice dell'esecuzione non aveva svolto alcuna effettiva valutazione sul punto decisivo della correttezza del frazionamento del cumulo disposto dal pubblico ministero e non aveva motivato in modo specifico rispetto alle vicende esecutive e al provvedimento di cumulo. Ha invece dichiarato inammissibili i motivi nuovi proposti con la memoria del 5 febbraio 2026, perché diretti a investire una diversa ordinanza di correzione dell'errore materiale, già oggetto di separato ricorso. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.

    richiamato come criterio moderatore da applicare nei successivi cumuli parziali quando un nuovo reato sia commesso durante l'espiazione di una pena o dopo l'interruzione della sua esecuzione

  • art. 81 c.p.

    richiamato indirettamente nel riferimento ai cumuli e al medesimo disegno criminoso, ma non oggetto autonomo di decisione

  • art. 69 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non inserito

  • principio generale delle impugnazioni

    i motivi nuovi devono essere correlati ai motivi originari e non possono ampliare il petitum a un diverso provvedimento già separatamente impugnato

Massime di principio

  • In tema di esecuzione di pene concorrenti, il giudice dell'esecuzione deve verificare in modo puntuale la correttezza del provvedimento di cumulo adottato dal pubblico ministero, confrontandolo con le concrete vicende esecutive e con i dati cronologici rilevanti, senza limitarsi ad affermazioni apodittiche.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena, di per sé, non equivale all'effettiva esecuzione della pena né al riavvio di un'esecuzione mai iniziata e non comporta automaticamente il frazionamento del cumulo; occorre verificare se ricorrano i presupposti sostanziali per i cumuli parziali secondo la disciplina delle pene concorrenti.
  • Quando il condannato deduce l'erroneità del calcolo del cumulo e della pena residua, il giudice deve motivare specificamente sulle date di commissione dei reati, sui periodi di espiazione, sul presofferto e sul modo in cui tali elementi incidono sul criterio di unificazione.
  • I motivi nuovi di ricorso per cassazione non possono estendere il thema decidendum a un provvedimento diverso da quello originariamente impugnato, specie se tale provvedimento è già oggetto di autonoma impugnazione; in tal caso i motivi sono inammissibili per difetto di correlazione con il ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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