Sentenza del 24/04/2015 n. 2438 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Imposta sul patrimonio delle società di capitali - Regolarità della notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta, poiché la mancata prova della raccomandata informativa fa presumere che l'adempimento sia stato omesso. Di conseguenza, la notificazione della cartella è stata ritenuta irregolare e la pretesa esattoriale non poteva fondarsi su una notifica validamente perfezionata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la regolarità della notificazione della cartella di pagamento. La notifica era stata eseguita mediante consegna al portiere dello stabile, poiché il destinatario risultava temporaneamente assente e non erano state rinvenute persone di famiglia o altri soggetti abilitati a ricevere l'atto. In tale ipotesi, la legge richiede anche l'invio di una seconda raccomandata informativa dell'avvenuta consegna a mani di un terzo. Equitalia Sud S.p.A. non ha fornito la prova dell'invio o del perfezionamento di tale comunicazione.
Norme richiamate
Art. 139 c.p.c.
Disciplina la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario e consente, in determinate condizioni, la consegna a soggetti diversi dal destinatario, incluso il portiere. Quando l'atto è consegnato al portiere, devono essere rispettati gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
Art. 141 c.p.c.
È richiamato tra le norme applicabili alla notificazione degli atti, secondo le modalità e i presupposti previsti dalla disciplina processuale.
Art. 60 del D.P.R. n. 600/1973
Regola le modalità di notificazione degli atti tributari, rinviando, per gli aspetti procedurali, alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con la materia fiscale.
Massime di principio
- Quando una cartella o un atto tributario viene consegnato al portiere o ad altro soggetto diverso dal destinatario, occorre verificare non solo la relata di notifica, ma anche l'invio della raccomandata informativa prevista dalla legge.
- L'agente della riscossione deve poter dimostrare documentalmente il perfezionamento di tutti gli adempimenti notificatori; la semplice indicazione della consegna al portiere non è sufficiente.
- In assenza della prova della raccomandata informativa, la notifica può essere considerata irregolare o non perfezionata, con conseguenze sulla validità della pretesa e sulla decorrenza dei termini per impugnare o riscuotere.
- La contestazione deve concentrarsi sugli elementi concreti della notifica: modalità di consegna, assenza del destinatario, identificazione del consegnatario, invio della seconda raccomandata e relativa prova di spedizione o ricezione.
- Il principio è applicabile in situazioni analoghe riguardanti atti tributari notificati a mani di terzi, purché siano verificati i presupposti e gli adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente.
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