Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 16660/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0164500 del 18 settembre 2026, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. DGOVS n. 9587 del 7 marzo 2024, richiamata quale presupposto nel provvedimento impugnato, recante parere sfavorevole al riconoscimento del titolo; - del provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio III Ambito Territoriale di Ancona, m_pi.AOOSPAN.REGISTRO UFFICIALE.U.0009921.24-09-2026, recante la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di esclusione dalla Graduatoria Provinciali per le supplenze per la provincia di Ancona posto di sostegno, 1 Fascia. - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ove occorra gli atti istruttori richiamati nel decreto di diniego, compresi i quesiti IMI rivolti alle autorità spagnole, e gli atti di aggiornamento / rettifica delle graduatorie conseguenti al depennamento.

Giustizia amministrativa202610173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego ministeriale del riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, parere sfavorevole presupposto del Ministero dell'Università e della Ricerca e comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di Ancona

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Istruzione e del Merito, adottato il 18 settembre 2026, della sua istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha contestato anche il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca del 7 marzo 2024 e la comunicazione dell'Ufficio scolastico territoriale di Ancona di avvio del procedimento di esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze sul sostegno, oltre agli atti connessi, compresi i quesiti IMI rivolti alle autorità spagnole e gli atti di aggiornamento o rettifica delle graduatorie. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti. Il testo non specifica ulteriormente le singole censure di legittimità; menziona le censure di illegittimità derivata rivolte alla comunicazione di avvio e la lamentata omissione del preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella cognizione sommaria propria della fase, il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Ha considerato plausibili le ragioni poste a fondamento del diniego: il titolo non consentirebbe, nello Stato di provenienza, l'esercizio della professione regolamentata cui si riferisce la domanda e il percorso formativo presenterebbe differenze sostanziali rispetto a quello richiesto in Italia, non colmabili con misure compensative. La valutazione è stata reputata coerente con i principi affermati dal Consiglio di Stato in analoghe controversie, anche quanto alla censura relativa all'omesso preavviso di rigetto. Non sono stati ravvisati sufficienti elementi di fondatezza neppure per le censure derivate contro la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, indicata inoltre come atto privo di autonoma lesività. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 206/2007

    non c'è alcun passaggio riferibile alla norma

    La disposizione è indicata come base dell'istanza di riconoscimento del titolo, ma l'ordinanza non ne espone né interpreta il contenuto; la decisione cautelare si fonda sulla valutazione sommaria delle ragioni addotte nel diniego.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di riconoscimento di una qualificazione professionale conseguita in un altro Stato può essere ritenuta priva di sufficiente fumus quando, sulla base degli elementi disponibili, il titolo non abilita all'esercizio della professione regolamentata nello Stato di provenienza e il percorso formativo presenta differenze sostanziali rispetto a quello richiesto nello Stato ospitante, non superabili mediante misure compensative.
  • La comunicazione di avvio di un procedimento di esclusione da una graduatoria, se priva di autonoma lesività, non giustifica di per sé l'accoglimento della tutela cautelare; le censure rivolte contro di essa in via derivata non risultano fondate quando non emergono sufficienti ragioni per dubitare della legittimità dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolastico
RamiIstruzione e università
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.