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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22866/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 9 luglio 2024, deducevano: 1) la violazione dell'art. 585, comma 4, c.p.p. in relazione all'art. 81 c.p., per mancata applicazione della continuazione con altro reato già coperto da condanna irrevocabile. La censura mirava a sostenere che la questione potesse essere proposta e decisa in appello anche se solo enunciata nelle conclusioni, senza essere inserita nei motivi, e senza necessità di specifiche allegazioni delle sentenze definitive; 2) vizi motivazionali in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., cioè sulla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, lamentando che la corte di merito l'avesse esclusa. La Cassazione rileva però che tale secondo motivo era formulato in modo generico e sostanzialmente riproduttivo delle censure già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la richiesta di applicazione della continuazione, in relazione a un reato già giudicato con sentenza irrevocabile, è ammissibile in appello solo se dedotta con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p. e accompagnata dall'allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti; nel caso concreto la questione era stata prospettata soltanto nelle conclusioni, quindi tardivamente. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p., poiché le doglianze erano generiche e meramente reiterative di quelle già respinte in appello, senza una critica argomentata della decisione impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    La richiesta di applicazione della continuazione in appello rispetto a un reato coperto da giudicato irrevocabile è ammissibile solo se proposta con i motivi nuovi e corredata dall'allegazione precisa e completa delle sentenze definitive rilevanti.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione è istituto eccezionale rispetto alla struttura del giudizio di appello e, se non dedotta tempestivamente, può essere riconosciuta in sede esecutiva.

  • art. 671 c.p.p.

    La continuazione può sempre essere riconosciuta in sede esecutiva, sicché il mancato esame in appello non reca pregiudizio definitivo all'imputato.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità o la mera riproposizione delle doglianze di merito già disattese comportano inammissibilità.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    La censura sulla mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito, soprattutto quando siano stati considerati ulteriori effetti dannosi.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • In appello la richiesta di applicazione della continuazione per un reato già coperto da giudicato irrevocabile è proponibile solo se formulata nei motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. e non soltanto nelle conclusioni.
  • La richiesta di continuazione deve essere accompagnata dall'allegazione puntuale e completa delle sentenze irrevocabili rilevanti, perché il giudice possa verificarne i presupposti.
  • La mancata deduzione tempestiva della continuazione in appello non determina un pregiudizio irreparabile per l'imputato, poiché l'istituto può essere fatto valere in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è generico, non si confronta con la motivazione impugnata o si limita a riprodurre censure già respinte nei gradi di merito.
  • La censura sulla particolare tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4, c.p. richiede una critica specifica alla valutazione complessiva del giudice di merito, inclusi gli eventuali ulteriori effetti lesivi del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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