Cassazione Penale, Sentenza n. 36248/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione delle sentenze irrevocabili: sentenza Corte d'assise di Milano n. 9/2011 (15/07/2011) per concorso in falso ideologico, condanna a 3 anni, e sentenza Corte d'assise d'appello di Milano n. 4/2013 (29/01/2013) che confermò la condanna e affermò la responsabilità anche per omicidio preterintenzionale in concorso, con pena complessiva di 12 anni. Il ricorrente ha prodotto quale "novum" dichiarazioni e documenti consistenti nel perdono concesso nel 2016 dai familiari della vittima, una missiva del sacerdote che riporta la versione del ricorrente secondo cui un collega avrebbe inferto il calcio mortale, e dichiarazioni di terzi (paolo Grieco) che riportano quanto appreso dal ricorrente. Ha inoltre dedotto violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché la Corte d'appello ha dichiarato l'inammissibilità senza assumere le prove in contraddittorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte (Cassazione) ha ritenuto che le presunte nuove prove non avessero carattere di novità né idoneità a sovvertire il giudizio di condanna: molte dichiarazioni erano prive di valore probatorio in quanto consistenti nella concessione del perdono o in informazioni apprese dal ricorrente (mero racconto/dirumore) e, comunque, irrilevanti rispetto al nucleo della ricostruzione per cui il Romitaggio era stato ritenuto corresponsabile dell'omicidio per aver trattenuto la vittima e provocato lesioni in sinergia con l'azione materiale del coimputato che diede il calcio mortale. Quanto al profilo processuale, la Corte ha ritenuto legittimo il vaglio di inammissibilità operato dalla Corte di appello sul piano dell'astratta idoneità del novum: non sussisteva l'obbligo di assumere in contraddittorio le prove quando manca la preliminare valutazione di idoneità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norme sulla revisione del processo penale
La Corte ha applicato il principio che la revisione richiede la produzione di elementi nuovi e idonei a sovvertire il giudizio irrevocabile; il vaglio di ammissibilità si concentra sull'astratta idoneità del novum e, se negativo, non è necessaria l'assunzione in contraddittorio delle prove.
principio del contraddittorio e diritto di difesa
Il diritto di difesa non è violato quando la Corte effettua un preliminare esame di ammissibilità del materiale nuovo basato sulla sua idoneità astratta a mutare il giudizio: solo se il novum supera tale vaglio assume rilievo l'assunzione probatoria in contraddittorio.
Massime di principio
- Per ottenere la revisione di una sentenza irrevocabile è necessario produrre elementi realmente nuovi, non già dichiarazioni di parte o meri riassunti di versioni già note, e tali elementi devono avere idoneità concreta a mettere in crisi il nucleo centrale della prova che ha determinato la condanna.
- Le attestazioni di perdono da parte dei familiari della vittima hanno valore limitato e, di per sé, non sono idonee a ribaltare una condanna penale basata su elementi di responsabilità penale distinti dalla volontà della vittima o dai rapporti di perdono.
- Le dichiarazioni che riportano ciò che il ricorrente stesso ha affermato sono tipicamente considerate dichiarazioni di seconda mano (hearsay) e hanno basso valore probatorio come "novum" salvo siano corredate da elementi esterni e indipendenti di riscontro.
- Il giudice dell'ammissibilità della revisione compie un esame preliminare sull'astratta idoneità del materiale nuovo: se sussiste l'idoneità, si procede eventualmente all'assunzione delle prove e al contraddittorio; in assenza dell'idoneità il mancato esperimento probatorio non viola il diritto di difesa.
- Se si contesta la dinamica materiale dei fatti (chi ha materialmente cagionato il danno), è necessario produrre prove dirette o elementi documentali/forensi nuovi che incidano sul ruolo effettivo attribuito al ricorrente, non solo dichiarazioni dichiaranti alternative senza riscontri.
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