Cassazione Penale, Sentenza n. 29993/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva riconosciuto, in relazione all'omicidio contestato, la configurabilità dell'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (metodo mafioso) in ragione del contesto territoriale, delle modalita' lucide ed efferate dell'azione e del coinvolgimento dell'imputato in procedimenti di mafia. Il ricorrente denunciava inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicita' della motivazione, chiedendo che non si potesse fondare la qualificazione mafiosa su argomentazioni di tipo meramente ambientale o su presunzioni indiziarie non rafforzate; inoltre si contestava la mancata motivazione rafforzata e il travisamento di elementi fattuali (es. partecipazione ad eventi) usati dal Tribunale per ritenere il carattere mafioso dell'evento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei termini indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro per nuovo esame sulla configurabilita' dell'aggravante dell'art. 416-bis.1. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato il nesso tra le modalita' dell'azione e il "metodo mafioso", non potendo dedursi la sussistenza dell'aggravante da elementi di significato non univoco (modalita' efferate, contesto territoriale, precedenti procedimenti dell'imputato, atti intimidatori non chiaramente collegati all'omicidio). Non e' stata disposta la rimessione in liberta' e la Cancelleria espletera' gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante mira a colpire chi, pur non necessariamente appartenente a un'associazione mafiosa, agisca "da mafioso"; le modalita' esecutive devono evocare la forza intimidatrice dell'organizzazione e creare una coartazione psicologica tipica dell'intimidazione mafiosa. Non e' integrata dalla sola eclatanza, pianificazione o luogo dell'azione senza un nesso funzionale immediato con la realizzazione del reato.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203) trasfuso dall'art. 8, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Origine normativa della circostanza aggravante del "metodo mafioso": finalita' di contrastare piu' severamente condotte che riproducono la dinamica intimidatoria propria delle organizzazioni mafiose anche se perpetrate al di fuori della costituzione o della partecipazione formale all'associazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria quando la decisione non comporta immediata rimessione in liberta' dell'imputato; qui menzionata per gli effetti pratici dell'annullamento con rinvio.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma di competenza per il rinvio del procedimento al Tribunale del riesame competente, qui richiamata per stabilire la competenza dopo l'annullamento.
Massime di principio
- La configurabilita' dell'aggravante del "metodo mafioso" richiede una motivazione specifica e rafforzata che colleghi le modalita' esecutive dell'evento all'effetto intimidatorio tipico delle organizzazioni mafiose; non puo' basarsi su valutazioni generiche o puramente ambientali.
- Il contesto territoriale di radicamento mafioso non basta di per se' a integrare l'aggravante: e' necessario dimostrare il nesso funzionale tra le modalita' del reato e la volonta' di evocare o rafforzare la forza intimidatrice dell'associazione.
- La lucida pianificazione, l'efferatezza o l'eclatanza dell'azione, sebbene possano essere indizi, non sono automaticamente riconducibili al "metodo mafioso" senza elementi che dimostrino l'utilita' intimidatoria per l'organizzazione.
- La partecipazione o i precedenti dell'imputato in procedimenti di tipo mafioso non determinano automaticamente l'integrazione dell'aggravante per fatti successivi; occorre prova della consapevolezza e della finalita' agevolativa mafiosa rispetto al singolo fatto.
- In assenza di movente chiaramente individuato, non e' corretto procedere ad automatismi deduttivi che trasformino l'assenza di movente in prova di matrice mafiosa; il giudice deve indicare le ragioni specifiche per ritenere che l'omicidio abbia finalita' o metodo mafioso.
- In situazioni analoghe, il giudice deve trattare separatamente e con motivazione rafforzata le due profili dell'aggravante: l'agevolazione mafiosa (finalita') e il metodo mafioso (modalita' intimidatorie), fornendo elementi probatori concreti per ciascuno.
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