Cassazione Penale, Sentenza n. 46287/2024 del 17/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la sentenza della Corte d'Appello che, pur assolvendo l'imputata per non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), ha revocato le statuizioni civili (risarcimento e provvisionale) e non ha deciso sulla domanda di liquidazione delle spese. In particolare il ricorso deduce: (i) violazione di legge per contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 173/2022 e con l'art. 538 c.p.p., che rende necessario che il giudice penale, quando pronuncia la non punibilità per particolare tenuità, si pronunci anche sulle domande civili di restituzione e risarcimento; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla credibilità della deposizione della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello e demandando a quel giudice anche la liquidazione delle spese di questo grado di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse della parte civile a censurare le motivazioni penali sottese alla pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis c.p.. Inoltre la Corte ha osservato che la costituzione di parte civile era anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, per cui il ricorso in Cassazione era correttamente incardinato.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La pronuncia di non punibilità per particolare tenuità equivale, agli effetti civili, a una decisione che accerta il fatto e la responsabilità; il giudice penale è quindi tenuto a decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento formulate dalla parte civile.
art. 538 cod. proc. pen.
Parte della norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 173/2022 nella parte in cui non prevedeva che il giudice, pronunciando la non punibilità ex art. 131-bis, decidesse sulle domande civili; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato la revoca delle statuizioni civili.
sentenza Corte costituzionale n. 173 del 12/07/2022
Ha sancito l'illegittimità dell'art. 538 c.p.p. nella parte che impediva al giudice penale di decidere sulle pretese civili quando decidesse la non punibilità per particolare tenuità; secondo la Corte costituzionale la pronuncia di non punibilità contiene elementi sufficienti per decidere sulle pretese risarcitorie.
art. 74 e ss. cod. proc. pen.
Norme che disciplinano le domande civili nel processo penale (restituzioni e risarcimento) e che devono trovare applicazione quando il giudice penale è chiamato a decidere sulle pretese della parte civile.
art. 651-bis cod. proc. pen.
Attribuisce particolare efficacia probatoria alla sentenza penale nei successivi giudizi civili (favor probatorio), utile alla parte civile che agisca in sede civile dopo la pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis.
d.lgs. 150/2022 (art. 573 co. 1-bis c.p.p.)
La modifica limita alcune impugnazioni per interessi civili a sentenze in cui la costituzione di parte civile sia successiva al 30/12/2022; nel caso concreto non si applica perché la costituzione della parte civile è anteriore all'entrata in vigore.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lette. b ed e richiamate dalla parte civile); la Corte ha ammesso il motivo di diritto (lett. b) e dichiarato inammissibile il motivo di merito/motivazione (lett. e) per mancanza di interesse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di sintesi della motivazione del ricorso; usata per l'inquadramento formale dei motivi esposti.
Massime di principio
- Quando il giudice penale pronuncia la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è tenuto a decidere anche sulle domande civili di restituzione e risarcimento avanzate dalla parte civile; non è corretta la revoca automatica delle statuizioni civili in caso di proscioglimento per 131-bis.
- La pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis produce, agli effetti civili, un apprezzabile valore probatorio (favor probatorio ai sensi dell'art. 651-bis c.p.p.) e può costituire presupposto per la liquidazione del risarcimento e delle spese processuali.
- La parte civile che sia costituita prima dell'entrata in vigore delle modifiche del d.lgs. 150/2022 può impugnare in Cassazione le statuizioni civili (ove revocate) e ottenere l'annullamento limitato agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente.
- La parte civile ha una limitata legittimazione a impugnare le valutazioni probatorie penalmente rilevanti alla base di una pronuncia di non punibilità ex art. 131-bis: l'interesse ad impugnare motivazioni penali è carente quando la pronuncia produce comunque effetti favorevoli agli interessi civili del danneggiato che potrà agire in sede civile, avvalendosi del favor probatorio.
- In presenza di pronunce penali di non punibilità per particolare tenuità, il corretto iter pratico è che il giudice penale valuti le domande civili e, in caso di rinvio, indichi con chiarezza gli elementi utili per il giudizio civile e la liquidazione delle spese; in caso di rifiuto di decidere il vizio può essere censurato in sede di legittimità con possibilità di annullamento limitato agli effetti civili.
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