Sentenza n. 359/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 85 del 26 marzo 2024 emessa dal Tribunale di TEMPIO PAUSANIA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 85 del 26 marzo 2024, limitatamente al pagamento del capitale relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania - Sezione Lavoro, divenuta irrevabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva riconosciuto il diritto alla somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione, nonché alle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, ottemperando solo parzialmente, ma non ha eseguito il giudicato quanto al pagamento del capitale riconosciuto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era irrevocabile e che il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale dovuto in forza del giudicato. La dichiarazione dell’Amministrazione di avere sollecitato l’esecuzione non è stata ritenuta sufficiente, non essendo state fornite indicazioni utili per una tempestiva soluzione della controversia. Il Collegio ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnandogli sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per eseguire la parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
È richiamata quale fonte del contributo destinato alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione solo parziale del giudicato non preclude l’accoglimento della domanda per la parte rimasta ineseguita; il giudice può disporre le misure necessarie limitatamente all’adempimento ancora dovuto.
- La mera dichiarazione dell’amministrazione di avere sollecitato gli uffici competenti non integra l’esecuzione del giudicato quando non sia accompagnata dall’effettivo adempimento o da indicazioni concrete e tempestive circa la sua realizzazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell’amministrazione debitrice, conferendogli il potere sostitutivo e fissando un termine per l’esecuzione dell’obbligo risultante dal giudicato.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso aggiuntivo.
Come è indicizzato
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