Cassazione Civile, Ordinanza n. 22695/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia, definita in appello con rigetto parziale delle pretese della docente, riguardava una domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero, oltre alla richiesta di differenze retributive conseguenti al riconoscimento della progressione stipendiale maturata in relazione a una serie di contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo, nei limiti della prescrizione quinquennale. La docente ha poi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha però depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta dalla parte e dal difensore.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, rilevando che, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la rinuncia è ammissibile fino alla fase iniziale della relazione o dell'adunanza camerale e che, in presenza di controparte non costituita, non era necessaria la notificazione della rinuncia. Conseguentemente ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre dato atto che, in ragione dell'esito del giudizio, non era dovuto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 e non ha disposto spese nei confronti del Ministero non costituito.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato come base della proposta del relatore comunicata alle parti in vista dell'adunanza camerale non partecipata.
art. 390 c.p.c.
La Corte afferma che la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale fino ai limiti temporali previsti dalla norma e che, se la controparte non è costituita, non è necessaria la notifica della rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione dell'estinzione del processo.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato in connessione al meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, che qui non è dovuto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e depositata nei limiti temporali previsti, determina l'estinzione del processo.
- Quando la parte intimata non si è costituita, la rinuncia al ricorso non deve essere notificata alla controparte ai fini dell'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia, non va disposta la liquidazione delle spese nei confronti della parte non costituita e non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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