Regolamento (UE) 2019/1761
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per inserire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Guernsey tra i paesi/territori autorizzati a esportare nell’Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame. La modifica è collegata alla data di recesso del Regno Unito dall’UE e alle garanzie fornite circa il mantenimento, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, della conformità alla normativa unionale. L’atto mira a evitare perturbazioni degli scambi dopo il 1° novembre 2019. È previsto un meccanismo di applicazione condizionato: il regolamento opera solo se, a tale data, il diritto dell’Unione non continua ad applicarsi al Regno Unito.
Modifica l’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione nell’UE di pollame e prodotti a base di pollame, includendo Regno Unito e alcune dipendenze della Corona dal 1° novembre 2019.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni e al transito nell’Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008, con effetto sull’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati di cui all’allegato I, parte 1. Riguarda in particolare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la dipendenza della Corona di Guernsey, inseriti nell’elenco in base alle garanzie fornite circa il rispetto delle condizioni sanitarie UE dopo la data del recesso. Il regolamento non si applica se, al 1° novembre 2019, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per il pollame e i prodotti a base di pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti dai quali sono ammesse nell’Unione le importazioni e il transito di pollame e prodotti a base di pollame, nonché le relative condizioni di certificazione veterinaria. L’intervento è motivato dal recesso del Regno Unito dall’Unione e dalla necessità di evitare perturbazioni degli scambi a decorrere dalla data del recesso.
Contesto del recesso del Regno Unito
Nei considerando si ricorda che il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE il 29 marzo 2017. Viene richiamata la decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo, adottata d’intesa con il Regno Unito, che ha prorogato il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. Il regolamento parte quindi dal presupposto che il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito dal 1° novembre 2019, data indicata come "data del recesso".
Presupposti sanitari per l’inclusione nell’elenco
Il regolamento sottolinea che il regolamento (CE) n. 798/2008 consente importazioni e transito nell’Unione solo dai paesi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1, e che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le necessarie garanzie di conformità alle condizioni sanitarie richieste. Tali garanzie includono l’impegno a continuare ad applicare la normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi dopo il recesso.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato inserisce nuove righe relative:
- al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, codice GB-0, con descrizione "l’intero paese";
- a Guernsey, codice GG-0, con descrizione "l’intero paese".
L’inserimento è accompagnato dai riferimenti tecnici ai certificati veterinari e alle qualifiche sanitarie applicabili alle categorie di prodotti avicoli indicate nella tabella dell’allegato.
Decorrenza, efficacia e clausola condizionata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 1° novembre 2019. Tuttavia, il regolamento non si applica qualora, in quella stessa data, il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Natura vincolante dell’atto
Come tutti i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori del settore avicolo e per chi assiste importatori e distributori, il rilievo pratico principale è l’aggiornamento dell’origine ammessa per le partite di pollame e prodotti a base di pollame a seguito della Brexit, con effetto dal 1° novembre 2019 salvo mantenimento dell’applicazione del diritto UE al Regno Unito.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, inserendo nuove voci relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e a Guernsey nell’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nell’Unione di pollame e prodotti a base di pollame.
Presupposti del riconoscimento sanitario post-recesso
Nei considerando si precisa che il Regno Unito ha notificato il recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE e che, alla luce della proroga del termine di recesso fino al 31 ottobre 2019, il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi dal 1° novembre 2019. Il Regno Unito e alcune dipendenze della Corona hanno fornito garanzie sul rispetto delle condizioni del regolamento (CE) n. 798/2008 e sulla continuazione della conformità alla normativa UE per almeno nove mesi, giustificando così l’inclusione nell’elenco autorizzato.
Decorrenza e clausola di non applicazione condizionata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2019. Tuttavia, non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Contenuto dell’allegato tecnico
L’allegato inserisce, dopo la voce relativa alla Cina, le righe per "GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" (codice GB-0, intero paese) e per "GG-Guernsey" (codice GG-0, intero paese), con indicazioni sui certificati veterinari e sulle qualifiche sanitarie pertinenti per le diverse categorie di prodotti avicoli elencate nel regolamento (CE) n. 798/2008.
Come è indicizzato
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