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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16304/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una danneggiata da sinistro stradale aveva ceduto a due società, separatamente, due diversi crediti risarcitori: uno per il danno al veicolo e uno per il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo. Le società avevano agito contro la presunta responsabile del sinistro e contro il suo assicuratore. Il giudice di pace aveva rigettato le domande; in appello il tribunale aveva ritenuto certo l’avvenuto sinistro ma non ricostruibile la dinamica per mancanza, in atti, del rapporto della polizia municipale, e aveva comunque respinto le pretese risarcitorie, limitandosi a ridurre le spese. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 169 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto mancanti i fascicoli di parte e che, in caso di effettiva mancanza involontaria, avrebbe dovuto disporne la ricerca; (2) e (3) censura alla mancata attribuzione della responsabilità esclusiva alla conducente convenuta o, quantomeno, alla mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., una volta accertata la certezza storica del sinistro e l’impossibilità di ricostruirne la dinamica; (4), (5) e (6) censure sulle spese, rimaste assorbite. La controricorrente ha resistito anche eccependo tardività/procedibilità del ricorso e, in memoria, l’assenza di una domanda subordinata ex art. 2054, comma 2, c.c.; una terza parte è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la dedotta mancanza dei fascicoli non imponesse al giudice di disporre ricerche se non fossero stati allegati elementi idonei a far ritenere che tale mancanza fosse involontaria o dovuta a smarrimento/sottrazione; ha inoltre osservato che, se la censura fosse stata diretta a denunciare la mera erronea percezione dell’esistenza dei fascicoli, essa integrerebbe un errore revocatorio da far valere davanti al giudice competente. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nella parte in cui denunciavano la mancata applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c.: accertata la storicità del sinistro e non essendo stata ricostruita la dinamica, il tribunale avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari concorso di colpa, norma avente natura di regola probatoria sussidiaria applicabile d’ufficio e non subordinata a una specifica domanda. I motivi sulle spese sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come norma processuale dedotta in violazione nel primo motivo; la Corte non ne sviluppa un'interpretazione autonoma nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato solo nel primo motivo; la Corte non svolge un principio specifico su tale norma.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato solo nel primo motivo; non vi è una specifica elaborazione ulteriore.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di fascicoli di parte e ricerche in cancelleria; la Corte afferma che la ricerca è dovuta solo se vi siano elementi per ritenere la mancanza involontaria.

  • art. 2054, comma 2, c.c.

    Costituisce una regola probatoria sussidiaria: quando sia certa l'esistenza del sinistro ma non sia possibile ricostruirne la dinamica, il giudice deve applicare d'ufficio la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti, senza necessità di una domanda ad hoc.

  • art. 145 cod. ass.

    Menionato incidentalmente nella ricostruzione del giudizio di primo grado, in relazione a una richiesta stragiudiziale di risarcimento; non assume rilievo decisivo nella ratio.

  • art. 380-bis, n. 1, c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso e per l'ordinanza interlocutoria che ha disposto l'integrazione del contraddittorio.

  • L. 53/1994

    Richiamata solo per la notifica a mezzo posta ai fini dell'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte.

Massime di principio

  • Se, al momento della decisione, risultano mancanti atti dal fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca solo quando vi siano elementi concreti per ritenere che la mancanza sia involontaria o dipenda da smarrimento o sottrazione; in difetto, non vi è un dovere automatico di ricerca.
  • Quando la censura riguarda la supposta inesistenza o trascurata presenza di atti in fascicolo, e non una vera questione di diritto, il vizio può tradursi in errore revocatorio, non deducibile come motivo di cassazione.
  • In materia di circolazione stradale, accertata la certezza storica del sinistro ma non ricostruibile la sua dinamica, il giudice deve applicare la presunzione di pari concorso di colpa dell'art. 2054, comma 2, c.c.
  • La presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. opera come regola probatoria sussidiaria e può/deve essere applicata d'ufficio dal giudice quando ne ricorrano i presupposti, senza necessità di una domanda subordinata espressa.
  • La mancata acquisizione o utilizzazione del rapporto della polizia o di altri elementi istruttori impedisce la ricostruzione della dinamica solo se il giudice ne apprezza l'effettiva assenza e l'insussistenza di ulteriori elementi utili; se il sinistro è certo, il vuoto probatorio sulla dinamica non comporta il rigetto automatico della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniResponsabilità da cose e animali
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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