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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17190/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, definendo il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena concordata con il pubblico ministero in conseguenza della rinuncia in appello ai motivi attinenti alla responsabilità. Nel ricorso per cassazione ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque verificare l'eventuale cause di proscioglimento immediato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando l'appello è definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p. e l'imputato abbia rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, vi è una implicita rinuncia anche alle doglianze incompatibili con tale scelta, compresa quella sull'eventuale applicazione dell'art. 129 c.p.p. Inoltre ha richiamato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., che prevede l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente alle parti di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri eventuali motivi; se il concordato comporta una nuova determinazione della pena, le parti indicano anche la pena concordata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede l'inammissibilità, senza formalità di procedura, del ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; resta ammesso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

  • art. 625-bis c.p.p.

    è il rimedio straordinario richiamato come esperibile avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua possibile applicazione era oggetto della doglianza difensiva, ma la Corte ha ritenuto la censura incompatibile con la previa rinuncia ai motivi di responsabilità e quindi inammissibile nel ricorso contro la sentenza concordata.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è inammissibile, in quanto la legge prevede espressamente tale esito ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, quando interviene nell'ambito del concordato sulla pena, comporta una rinuncia implicita anche alle censure che presuppongono la riapertura del tema della responsabilità o la verifica di proscioglimenti immediati ex art. 129 c.p.p.
  • Nel procedimento definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità ordinario è escluso; contro la relativa sentenza è previsto solo il ricorso straordinario nei casi consentiti dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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