Sentenza n. 5253/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec in data 13.03.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rigetto asseritamente maturato sull’istanza di accesso del 13 marzo 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio impugnava il presunto silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata al Comune di Aversa il 13 marzo 2026, chiedendo copia della documentazione relativa a tributi comunali e ad altri prelievi riferiti a varie annualità, nonché delle cartelle, degli atti presupposti, degli avvisi, degli atti interruttivi e delle relative relate di notifica. L’accesso era finalizzato alla tutela delle proprie ragioni in relazione a un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate su incarico del Comune. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto la propria nota del 25 marzo 2026, con la quale aveva fornito espresso riscontro all’istanza trasmettendo alcuni documenti. Il ricorrente ha contestato la natura non satisfattiva di tale riscontro soltanto nella memoria conclusionale, senza impugnare tempestivamente la nota.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, l’azione avverso il silenzio era priva del presupposto oggettivo, poiché, prima della notificazione del ricorso, il Comune aveva già adottato un espresso riscontro all’istanza e aveva trasmesso una parte della documentazione richiesta. Tale determinazione escludeva quindi l’esistenza del silenzio-rigetto dedotto in giudizio. In secondo luogo, qualora la nota del 25 marzo 2026 fosse stata interpretata come diniego, anche parziale, dell’accesso, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata; non era invece possibile introdurre per la prima volta nella memoria conclusionale censure contro tale atto, trattandosi di deduzioni tardive e inammissibili. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22 e ss. l. 241/1990
copia prospetto riepilogativo tributi presso agenzia delle entrate a carico del Condominio; Copia situazione debitoria tributaria a carico del Condominio agli atti del Comune di Aversa; ... ogni altro atto a essi allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza di accesso documentale; la sentenza non esamina nel merito la sussistenza del diritto di accesso, arrestando il giudizio per l’inesistenza del silenzio e per la mancata tempestiva impugnazione del riscontro espresso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso è inammissibile quando, prima della notificazione del ricorso, l’amministrazione abbia già adottato un espresso riscontro, anche mediante la trasmissione soltanto di una parte dei documenti richiesti, poiché viene meno il presupposto oggettivo del silenzio e il correlato interesse ad agire.
- Quando il riscontro espresso dell’amministrazione sia interpretato come diniego totale o parziale dell’accesso, il richiedente deve impugnarlo tempestivamente; non può sostituire o modificare l’azione originaria introducendo per la prima volta nella memoria conclusionale censure contro tale atto.
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio, l’eventuale contestazione del contenuto insoddisfacente di un provvedimento espresso sopravvenuto non può essere introdotta tardivamente mediante memoria conclusionale, perché ciò determina un’inammissibile alterazione dell’oggetto del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1036/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1035/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4220/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4221/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 4222/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 17 set 2026Sentenza n. 1078/2026 - Genova, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →