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Ordinanza

Ordinanza n. 14887/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 6548/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Giordano, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 3519/2024, pubblicata in data 05/06/2024, notificata in data 05/12/2024, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202513640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione del giudicato costituito da una sentenza del Tribunale ordinario di Roma in materia di ricostruzione della carriera

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che riconosceva un credito connesso alla ricostruzione della carriera. Ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'adozione di due decreti di ricostruzione della carriera, rappresentando tuttavia che la liquidazione delle somme era ancora in corso presso la Ragioneria territoriale dello Stato. Il Ministero ha inoltre dedotto l'avvenuta instaurazione di un procedimento di pignoramento relativo al medesimo credito, notificato dopo il deposito del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha rilevato che l'Amministrazione ha adottato i decreti di ricostruzione della carriera in esecuzione del titolo giudiziale, ma che occorre verificare lo stato della liquidazione dei crediti presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Roma. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, chiedendo alla Ragioneria chiarimenti scritti sulle attività svolte per la liquidazione delle somme derivanti dalla sentenza. Alla Ragioneria è stato assegnato il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026, con comunicazione alle parti e alla Ragioneria a cura della Segreteria. La richiesta di astreinte non è stata decisa.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; sulla richiesta il TAR non si è pronunciato in questa ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione dimostra di avere adottato atti formalmente diretti a dare esecuzione al giudicato ma la liquidazione delle somme dovute non risulta ancora completata, il giudice può disporre un'istruttoria acquisendo dall'ufficio competente chiarimenti sullo stato delle attività esecutive prima di definire il giudizio.
  • La verifica dell'esecuzione di un giudicato avente contenuto economico può richiedere l'acquisizione di informazioni dall'ufficio contabile o finanziario competente, anche quando l'amministrazione abbia già adottato il provvedimento presupposto per la liquidazione.
  • La richiesta di fissazione di una somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esaminata dal giudice dell'ottemperanza dopo l'accertamento concreto dell'eventuale violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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