Sentenza del 07/02/2018 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Riscossione - tasse automobilistiche - riscossione coattiva - credito definitivamente accertato per mancata impugnazione dell'atto di accertamento - termine - prescrizione decennale - non sussiste - biennale ex art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione contestava l'annullamento della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2007. Sosteneva che l'avviso di accertamento, notificato il 27 ottobre 2009, fosse tempestivo e che la successiva cartella, notificata il 16 aprile 2013, fosse stata emessa entro il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla definitività dell'accertamento per mancata impugnazione. La Regione riteneva invece non applicabile il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello della Regione e confermato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente. Ha ritenuto applicabile alla riscossione della tassa automobilistica il termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, anche quando il credito tributario sia divenuto definitivo per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento. Tale applicabilità deriva dal combinato disposto degli artt. 17 della legge n. 449 del 1997, 67 e 64, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973. La cartella è stata quindi considerata tardiva. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese, poiché il contribuente non si era costituito in appello.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973
Prevede il termine biennale applicabile alla notifica della cartella di pagamento; secondo la sentenza, tale termine opera anche per le tasse automobilistiche, nonostante la definitività del credito per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento.
Art. 17 della legge n. 449 del 1997
Disciplina le tasse automobilistiche e, letto insieme agli artt. 67 e 64, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973, fonda l'applicazione del termine biennale per la riscossione coattiva.
Art. 67 del D.P.R. n. 602 del 1973
Concorre, secondo il giudice, a rendere applicabile la disciplina dell'art. 25 del medesimo decreto alla riscossione delle tasse automobilistiche.
Art. 64, comma 4, del D.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato quale ulteriore disposizione del combinato normativo che consente di applicare il termine biennale previsto dall'art. 25 alla riscossione delle tasse automobilistiche.
Massime di principio
- La definitività di un avviso di accertamento per mancata impugnazione non comporta automaticamente l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione per la successiva riscossione.
- Per le tasse automobilistiche, la cartella di pagamento può essere soggetta al termine biennale previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, secondo il combinato disposto delle norme richiamate nella sentenza.
- La tempestività della notifica dell'avviso di accertamento e quella della successiva cartella sono questioni distinte: anche un accertamento notificato correttamente può essere seguito da una cartella tardiva.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, occorre verificare la disciplina speciale applicabile al tributo e il termine previsto per la fase specifica della riscossione, senza presumere l'applicazione del termine decennale.
- La decisione valorizza l'esigenza di certezza e ragionevole durata del procedimento tributario, evitando che la riscossione possa essere avviata dopo un periodo eccessivamente lungo dalla definitività dell'accertamento.
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