Sentenza n. 1800/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - della Disposizione Dirigenziale n. 326/A del 31 agosto 2022 – Contenzioso Amministrativo 617/2021 + 166/1998, di ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di demolizione dele opere abusivamente eseguite in Napoli alla via Salita Miradois n. 53 ai sensi dell’art. 33 D.P.R. 380/2001, emessa dal Comune di Napoli, notificata ai ricorrenti data 07 marzo 2023; - di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, preordinato, connesso, collegato o comunque consequenziale ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Disposizione Dirigenziale n. 326/A del 31 agosto 2022, recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di opere abusive realizzate presso un immobile oggetto di domanda di condono non ancora definita
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordine di demolizione relativo a un volume in legno di circa 15 mq ad uso deposito, realizzato sul terrazzo di copertura, nonché a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria consistenti nella posa di nuova pavimentazione, nell'esecuzione di impianti idro-elettrici e nell'innalzamento di due muri di confine. Hanno dedotto, in primo luogo, l'errata qualificazione delle opere e l'illegittima applicazione della sanzione demolitoria, sostenendo che, per modeste dimensioni e caratteristiche, esse sarebbero riconducibili all'edilizia libera. In secondo luogo, hanno lamentato la lesione del legittimo affidamento derivante dal lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi. In terzo luogo, hanno dedotto carenza di motivazione e di istruttoria, in particolare per l'omesso espresso accertamento della natura delle opere e della loro assoggettabilità all'art. 33 d.P.R. 380/2001. Le opere erano state realizzate mentre pendeva una domanda di condono edilizio ai sensi della l. 326/2003, non ancora definita, e senza attivazione del procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 35 l. 47/1985.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la presentazione di una domanda di condono edilizio e prima della sua definizione, il proprietario non possa eseguire lavori di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo, indipendentemente dal regime edilizio astrattamente applicabile alle opere e dal relativo trattamento sanzionatorio. Le opere ulteriori, anche se interne, pertinenziali o riconducibili alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sono abusive e costituiscono prosecuzione dell'illecito edilizio originario, con conseguente legittimità dell'ordine di demolizione. L'intervento su un immobile oggetto di domanda di condono non è escluso in assoluto, ma deve essere effettuato nel rispetto delle procedure di legge, in particolare di quella prevista dall'art. 35 l. 47/1985; nel caso concreto tale procedimento non era stato attivato. È stata quindi ritenuta legittima la demolizione di tutte le opere accertate, senza necessità di distinguerle in base alla loro natura o alle loro dimensioni. Il Collegio ha inoltre escluso che il decorso del tempo potesse generare un legittimo affidamento, poiché l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente. Non era infine necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione, trattandosi di attività vincolata di repressione dell'abuso edilizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa indicata nel provvedimento impugnato per l'ordine di ripristino e demolizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La giurisprudenza richiamata dal TAR riconduce all'art. 31 l'obbligo di demolizione delle ulteriori opere eseguite in prosecuzione dell'abuso durante la pendenza della domanda di condono.
art. 35 l. 47/1985
Consente interventi sull'immobile oggetto di domanda di condono solo nel rispetto della specifica procedura autorizzatoria; in mancanza, le opere ulteriori sono assoggettate alla demolizione.
l. 326/2003
Disciplina la domanda di condono edilizio pendente relativa all'immobile interessato dalle opere ulteriori.
Massime di principio
- Dopo la presentazione di una domanda di condono edilizio e fino alla sua definizione, il proprietario non può eseguire lavori di completamento o ampliamento dell'immobile abusivo, indipendentemente dal fatto che le opere siano astrattamente riconducibili all'edilizia libera, alla manutenzione ordinaria o straordinaria, al restauro, al risanamento conservativo o alla ristrutturazione edilizia.
- Le opere realizzate durante la pendenza della domanda di condono, anche se interne o pertinenziali, costituiscono prosecuzione dell'illecito edilizio originario quando vi siano strutturalmente inerenti e, se eseguite senza la procedura prevista dall'art. 35 l. 47/1985, possono essere colpite dall'ordine di demolizione.
- Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento sulla legittimità di un manufatto abusivo, poiché l'abuso edilizio costituisce un illecito permanente.
- L'ordine di demolizione di opere abusive, in quanto espressione di attività amministrativa vincolata, non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, anche quando sia adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione dell'abuso.
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