Sentenza n. 4029/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Prefettura di -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 23.12.2024, recante sospensione del certificato di idoneità tecnica all’accensione dei fuochi pirotecnici fino alla definizione della vicenda penale avviata a carico dell’interessato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di sospensione dell’attestazione di idoneità tecnica all’accensione di fuochi artificiali fino alla definizione del procedimento penale a carico dell’interessato
Esito
Favorevole al ricorrente (artificiere)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio sostenendo, anzitutto, che l’attestazione di idoneità tecnica prevista dall’art. 101 del regolamento TULPS non fosse una licenza o autorizzazione sospendibile e che la responsabilità per l’accensione dei fuochi gravasse esclusivamente sul titolare della licenza di pubblica sicurezza ex art. 57 TULPS. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 27 e 97 Cost., degli artt. 3, 7 e 24 l. n. 241/1990, degli artt. 11, 43, 47, 48 e 52 TULPS, degli artt. 335-bis c.p.p. e 110-quater disp. att. c.p.p., nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l’erronea e contraddittoria motivazione e l’assenza dei presupposti. In particolare, ha contestato che la Prefettura avesse considerato soltanto l’esistenza del rinvio a giudizio, senza valutare la marginalità del suo ruolo di coadiutore, l’assenza di precedenti penali e l’incompletezza degli accertamenti penali. Ha infine censurato la durata indeterminata della sospensione, stabilita fino alla definizione della vicenda penale, quindi senza un termine certo e potenzialmente protratta per tutta la durata dei tre gradi di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto. Ha respinto il primo motivo nella parte in cui negava il potere dell’amministrazione di incidere sull’abilitazione dell’artificiere. L’accensione di fuochi artificiali richiede la licenza ex art. 57 TULPS; il titolare può avvalersi di addetti, ma questi devono possedere la capacità tecnica prevista dall’art. 101 del regolamento TULPS quando partecipano al caricamento, collegamento e accensione degli artifici. L’abilitazione attribuisce all’addetto una certa autonomia nella fase esecutiva e lo rende direttamente responsabile verso il pirotecnico e i terzi. Pertanto, anche l’artificiere deve possedere i requisiti soggettivi di buona condotta e l’autorità di pubblica sicurezza può valutarne l’affidabilità, senza che tale valutazione sia rimessa al solo rapporto interno con il titolare della licenza. Il Collegio ha ritenuto non insufficiente l’accertamento fattuale, poiché la Prefettura aveva richiamato le verifiche dei Carabinieri Forestali e dei Vigili del Fuoco sull’inadeguatezza dei presidi antincendio. Ha invece accolto le censure relative alla durata della sospensione. Ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990, la sospensione è un potere cautelare esercitabile per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario; il termine deve essere esplicitamente indicato e la sospensione non può essere disposta o protratta oltre i termini per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies. La formula “fino alla definizione del procedimento penale” non individua un termine certo, supera il limite temporale legale e disconosce la strumentalità della sospensione rispetto a un eventuale successivo provvedimento amministrativo, rimettendo impropriamente la durata della misura alle valutazioni del giudice penale, che perseguono finalità diverse dalla tutela amministrativa della sicurezza nell’uso degli esplosivi. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 57 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.
L’accensione di fuochi artificiali è soggetta a licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza; il titolare può avvalersi di addetti dotati della necessaria capacità tecnica.
art. 101 regolamento TULPS
L’abilitazione alla capacità tecnica per l’accensione di fuochi artificiali attribuisce all’artificiere una competenza autonoma nella fase esecutiva e comporta la diretta rilevanza della sua affidabilità e dei suoi requisiti soggettivi.
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
I requisiti soggettivi di buona condotta e affidabilità sono applicabili anche all’artificiere abilitato, poiché l’abilitazione rientra nella categoria delle licenze di polizia relative all’impiego di esplosivi.
art. 21-quater, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.
La sospensione amministrativa ha natura cautelare, richiede gravi ragioni, deve durare solo per il tempo strettamente necessario e deve avere un termine espresso; non può comunque superare i termini per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio.
art. 21-nonies l. 7 agosto 1990, n. 241
I termini per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio costituiscono anche il limite temporale massimo oltre il quale non può essere disposta o protratta la sospensione cautelare dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento.
Massime di principio
- L’artificiere o coadiutore che, in possesso dell’abilitazione tecnica prevista dal regolamento TULPS, partecipa autonomamente alle operazioni di caricamento, collegamento e accensione degli artifici è direttamente rilevante ai fini della sicurezza pubblica e deve possedere i requisiti soggettivi di affidabilità richiesti per l’impiego di esplosivi; la sua posizione non è assimilabile a quella di un mero esecutore privo di autonomia.
- L’autorità di pubblica sicurezza può valutare direttamente l’affidabilità dell’artificiere abilitato, senza essere vincolata al solo rapporto interno tra quest’ultimo e il titolare della licenza ex art. 57 TULPS, poiché l’uso di materiali esplodenti giustifica una verifica autonoma della capacità tecnica e della buona condotta.
- La sospensione dell’efficacia o dell’esecuzione di un provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990 è un potere cautelare soggetto alla necessità di gravi ragioni, alla durata strettamente necessaria e all’indicazione espressa di un termine.
- È illegittima la sospensione amministrativa disposta fino alla definizione di un procedimento penale, quando tale formula non individua un termine certo, può eccedere i limiti temporali dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e rimette impropriamente la durata della misura all’esito di un giudizio penale, anziché a un successivo esercizio del potere amministrativo di autotutela.
- Il potere cautelare di sospensione deve conservare un rapporto di strumentalità con un eventuale provvedimento amministrativo definitivo e non può essere utilizzato per attendere indefinitamente le valutazioni del giudice penale, che perseguono finalità diverse dalla tutela amministrativa dell’interesse pubblico alla sicurezza.
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