Sentenza n. 12757/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento della DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-D337-00238 PAT 14/12/2022 – 13812 della provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto: Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e della comunicazione di avvio del procedimento (doc. 5 e 6); nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa della deliberazione del Direttore generale AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI n. 499 del 2019 (doc. 7); - del Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” pubblicato in GU 15 settembre 2022 (doc. 1), nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad esso presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compreso per quanto occorrer possa l'Accordo ai sensi dell'articolo 9ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 Rep.Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 (doc. 2), del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (doc. 3), dell’intesa ai sensi della L. 142/2022 sul relativo schema assunta dalla Conferenza permanente in data 28 settembre 2022 (Rep.Atti n. 213/CSR) (doc. 4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti nazionali e provinciali di determinazione del payback dovuto per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Provincia Autonoma di Trento con cui era stato definito l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuito l’importo dovuto per il ripiano del superamento del tetto di spesa provinciale negli anni 2015-2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti. Sono stati inoltre impugnati il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa, l’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 7 novembre 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida e la relativa intesa della Conferenza permanente. Il testo della sentenza non espone nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La società ricorrente ha documentato di avere pagato le somme corrispondenti al 25% dell’importo posto a suo carico a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge 95/2025. Secondo il giudice, tale pagamento ha fatto venire meno l’interesse attuale alla decisione sulla domanda di annullamento. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione dell’esito della controversia.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 95/2025
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’avvenuto pagamento ridotto delle somme dovute a titolo di payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; il pagamento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, in coerenza con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Indicato nell’oggetto degli atti impugnati quale fondamento normativo del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente adempie integralmente alla prestazione economica oggetto del provvedimento impugnato secondo la disciplina sopravvenuta applicabile, viene meno l’interesse attuale alla decisione e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando una sopravvenienza renda definitivamente inutile una pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati rispetto alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
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