Cassazione Penale, Ordinanza n. 35749/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 14 gennaio 2026, depositata il 10 febbraio 2026, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torino riducendo la pena inflitta all'imputato per i reati di cui all'art. 75, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011, commessi il 18 agosto 2021. Il ricorso per cassazione è stato depositato il 3 aprile 2026. La Corte ha rilevato che, nonostante fosse stato indicato un termine di 30 giorni per il deposito, il termine di 45 giorni per proporre impugnazione era scaduto il 30 marzo 2026. Il testo non espone i motivi di merito del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo: il termine di 45 giorni, calcolato secondo le disposizioni processuali richiamate, era scaduto il 30 marzo 2026, mentre il ricorso è stato depositato il 3 aprile 2026. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutato il contenuto del ricorso e non ravvisati elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. pp. e 585, comma 1, lett. c), comma 2, e 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per proporre l’impugnazione è scaduto il 30 marzo 2026;
La tardività dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. pp. e 585, comma 1, lett. c), comma 2, e 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per proporre l’impugnazione è scaduto il 30 marzo 2026;
Nel caso concreto, applicando il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione, il ricorso depositato il 3 aprile 2026 è tardivo.
ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. pp. e 585, comma 1, lett. c), comma 2, e 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per proporre l’impugnazione è scaduto il 30 marzo 2026;
La Corte individua nel 30 marzo 2026 la scadenza del termine applicabile per proporre l'impugnazione.
ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 591, comma 1, lett. c), cod. pp. e 585, comma 1, lett. c), comma 2, e 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di 45 giorni per proporre l’impugnazione è scaduto il 30 marzo 2026;
La disposizione concorre, nel caso concreto, alla determinazione del termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione.
considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 75, commi 1 e 2, d.lgs. 159/2011
ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 75, commi 1 e 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La disposizione individua i reati per i quali l'imputato era stato condannato; la sentenza di cassazione non ne esamina nel merito la configurabilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione depositato oltre il termine applicabile per proporre impugnazione è inammissibile.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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