Cassazione Penale, Sentenza n. 12974/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l'ineseguibilità del titolo rappresentato dalla sentenza n. 29/2021 della Corte d'appello di Venezia (emanata in corso di procedimento relativo a mandato di arresto europeo n. 67/2020), con cui si era rifiutata l'estradizione alla Grecia e si era riconosciuta, ai fini dell'esecuzione, la sentenza di condanna della Corte di Salonicco del 27/09/2018 per 23 anni di reclusione. Il ricorrente denunciava: (1) violazione del diritto ad un equo processo perché il processo greco si era svolto in sua assenza e l'atto di citazione sarebbe stato notificato solo al difensore d'ufficio (assente anch'egli), con lacune nelle garanzie processuali; (2) ineseguibilità della pena per eccessività e sproporzione, sostenendo che la condotta contestata in Grecia corrisponderebbe a una fattispecie diversa (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998) rispetto a quella richiamata dalla parte resistente, e che quindi la pena inflitta eccederebbe il limite applicabile secondo il diritto italiano.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni sollevate (processo celebrato in assenza dell'imputato e difensore; sproporzione della pena e correttezza della qualificazione del fatto) erano già state esaminate nel giudizio di cognizione volto al riconoscimento della sentenza straniera e, pertanto, non potevano essere nuovamente riesaminate dal giudice dell'esecuzione. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
art. 12, comma 3, lett. a) e comma 3-ter, lett. b) e d.; art. 12, comma 5
Il ricorrente sosteneva che la fattispecie contestata corrispondeva all'art. 12, comma 5 (quindi con diverso trattamento sanzionatorio) e non alle ipotesi ricondotte ai commi 3 e 3-ter, rilevando così un'eccessività della pena rispetto all'ordinamento italiano. La Corte ha però ritenuto la questione già decisa nel giudizio di cognizione e non riesaminabile in sede di esecuzione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6) - diritto ad un equo processo
Il ricorrente invocava violazione del diritto a un equo processo per lo svolgimento del processo greco in assenza. La Corte ha ritenuto che tale censura fosse stata già esaminata nella fase di riconoscimento della sentenza straniera e non poteva essere nuovamente valutata dal giudice dell'esecuzione.
Principio del giudicato/competenza del giudice dell'esecuzione
La Corte ha applicato il principio per cui il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione questioni che sono state oggetto del giudizio di cognizione che ha portato al riconoscimento della sentenza straniera; il giudicato sul riconoscimento preclude una revisione sostanziale in sede esecutiva.
Massime di principio
- Le censure relative alla regolarità del processo straniero (es. celebrazione in assenza, mancanza di garanzie difensive, violazioni CEDU) devono essere sollevate e adeguatamente illustrate nella fase di cognizione per il riconoscimento della sentenza straniera: se sono state affrontate e decise in quella sede, non possono essere riaperte dal giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione ha competenza limitata: può valutare aspetti attinenti all'esecuzione (es. eseguibilità formale, adattamento della pena entro i limiti consentiti), ma non può trasformare il procedimento di esecuzione in un nuovo esame del merito della decisione irrevocabile.
- Le questioni di qualificazione giuridica del fatto e di comparazione tra il trattamento sanzionatorio straniero e quello previsto dall'ordinamento italiano (per valutare la proporzionalità e l'eventuale eccesso della pena) devono essere trattate tempestivamente nel giudizio di riconoscimento; la mancata deduzione o l'esito negativo in quella sede limita i rimedi successivi.
- Quando si contesta la celebrazione del processo straniero in assenza, è necessario dimostrare specificamente l'assenza di garanzie minime di conoscenza e difesa (es. mancate notifiche effettive, impossibilità di nominare o contattare un difensore) e collegare tali fatti alla nullità/processuale o a violazione dell'ordine pubblico internazionale al fine di ottenere il rifiuto del riconoscimento.
- Strategia difensiva consigliata: concentrare nell'istanza di riconoscimento tutte le doglianze relative al giusto processo e alla proporzione della pena, fornendo prove documentali e richieste istruttorie, perché l'inammissibilità in sede esecutiva limita la possibilità di riaprire tali profili.
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