Corte di giustizia, Sentenza C-660/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 22 febbraio 2024. — Ente Cambiano società cooperativa per azioni contro Agenzia delle Entrate. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Direttiva 2008/7/CE – Banche di credito cooperativo il cui patrimonio netto supera una certa soglia – Normativa nazionale che impone a tali banche il pagamento di una somma corrispondente al 20% di detto patrimonio netto per conferire la loro azienda bancaria ad una società per azioni in cambio di titoli di quest’ultima – Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte – Obbligo di indicare le ragioni che giustificano la necessità di una risposta della Corte – Situazione puramente interna – Irricevibilità. — Causa C-660/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile il rinvio della Corte suprema di cassazione italiana relativo alla compatibilità con il diritto UE del prelievo del 20% sul patrimonio netto richiesto alle banche di credito cooperativo che scelgono la c.d. way-out. Il rinvio è stato ritenuto insufficiente sia per le disposizioni del TFUE diverse dall'articolo 63 sia per la stessa libera circolazione dei capitali, poiché la controversia appariva puramente interna. Anche il riferimento alla direttiva 2008/7/CE è stato reputato non sufficientemente motivato e privo degli elementi necessari per valutarne l'applicabilità.
Rinvio pregiudiziale dichiarato irricevibile per carenza di motivazione sulla rilevanza delle questioni e per assenza di elementi sufficienti sull'applicabilità dell'articolo 63 TFUE e della direttiva 2008/7/CE a una norma italiana sulla c.d. "way-out" delle banche di credito cooperativo.
La questione giuridica
Se gli articoli 63 e seguenti, 101, 102, 120 e 173 TFUE, nonché la direttiva 2008/7/CE, ostino a una disciplina italiana che subordina la possibilità, per le banche di credito cooperativo con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, di conferire la propria azienda bancaria a una società per azioni in cambio di azioni, anziché aderire a un gruppo bancario cooperativo, al versamento al bilancio dello Stato di una somma pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio perché il giudice nazionale non ha indicato in modo sufficientemente preciso le ragioni della necessità della risposta con riguardo agli articoli 101, 102, 120 e 173 TFUE, e non ha fornito elementi concreti idonei a dimostrare un collegamento della controversia, puramente interna, con l'articolo 63 TFUE; inoltre, quanto alla direttiva 2008/7/CE, il rinvio non contiene dati sufficienti per stabilire l'applicabilità ratione personae e non chiarisce se l'eventuale prelievo costituisca un'imposta indiretta o se siano applicabili le eccezioni dell'articolo 6. In assenza di tali elementi, la Corte non può pronunciarsi nel merito.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 63 TFUE
- Articoli 101, 102, 120 e 173 TFUE
- Direttiva 2008/7/CE
- Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della direttiva 2008/7/CE
- Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
Rinvio pregiudiziale sulla c.d. way-out delle banche di credito cooperativo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte suprema di cassazione italiana in una controversia fiscale tra Ente Cambiano società cooperativa per azioni e l'Agenzia delle Entrate. Oggetto del contenzioso è il rimborso di una somma versata al bilancio dello Stato, pari al 20% del patrimonio netto della banca, per poter conferire la propria azienda bancaria a una società per azioni e mantenere la forma cooperativa.
Contesto fattuale e disciplina nazionale
La vicenda si colloca nel quadro della riforma italiana delle banche di credito cooperativo. La normativa contestata consente alle banche con patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, in alternativa all'adesione a un gruppo bancario cooperativo, di trasferire la propria azienda bancaria a una società per azioni, anche di nuova costituzione, ma impone in tale ipotesi il versamento al bilancio dello Stato di un importo pari al 20% del patrimonio netto rilevato al 31 dicembre 2015.
Ente Cambiano, che aveva esercitato questa opzione, ha chiesto il rimborso della somma versata sostenendo la contrarietà della disciplina sia alla Costituzione italiana sia al diritto dell'Unione. Dopo il rigetto in sede tributaria, la causa è giunta in cassazione.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 63 e seguenti, 101, 102, 120 e 173 TFUE ostassero alla normativa nazionale in questione e richiamava inoltre la direttiva 2008/7/CE sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali.
La Corte ha però osservato che:
- per gli articoli 101, 102, 120 e 173 TFUE il rinvio non spiegava né le ragioni della necessità dell'interpretazione né il nesso con la normativa nazionale, in violazione dell'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura;
- per l'articolo 63 TFUE, la controversia appariva interamente interna, poiché tutte le circostanze rilevanti coinvolgevano soggetti stabiliti in Italia e il giudice del rinvio non forniva elementi concreti e non ipotetici idonei a dimostrare un collegamento con situazioni transfrontaliere;
- quanto alla direttiva 2008/7/CE, il rinvio non chiariva se le banche di credito cooperativo rientrassero nella nozione di "società di capitali" ai sensi dell'articolo 2 della direttiva, né se il prelievo dovesse qualificarsi come imposta indiretta o se fossero applicabili le eccezioni dell'articolo 6.
Normativa rilevante richiamata
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l'articolo 63 TFUE, sulla libera circolazione dei capitali;
- gli articoli 101, 102, 120 e 173 TFUE, invocati dal giudice nazionale ma non adeguatamente motivati;
- la direttiva 2008/7/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, che disciplinano le imposte indirette sui conferimenti di capitale e sulle operazioni di ristrutturazione;
- l'articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, che impone di indicare le ragioni che giustificano la necessità della risposta della Corte e il nesso con la normativa nazionale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale è uno strumento di cooperazione che richiede una decisione di rinvio sufficientemente motivata sul contesto di fatto e di diritto e sulla rilevanza delle norme UE invocate. Tali informazioni devono consentire sia alla Corte di rispondere utilmente sia agli Stati membri e agli altri interessati di presentare osservazioni.
Sul piano dell'articolo 63 TFUE, la Corte osserva che il giudice nazionale si era limitato a riportare l'argomento della parte ricorrente secondo cui il prelievo penalizzerebbe le banche più solide e quindi potenzialmente attrattive per investitori di altri Stati membri. Ciò non basta: occorrono elementi oggettivi e concordanti che dimostrino un effettivo collegamento con la libera circolazione dei capitali.
Quanto alla direttiva 2008/7/CE, la Corte riconosce che il prelievo sembra collegato al momento del conferimento dell'azienda bancaria e potrebbe, in astratto, sollevare un problema di qualificazione come imposta indiretta su un'operazione di ristrutturazione. Tuttavia, mancano i dati indispensabili per verificare l'applicabilità personale della direttiva alle banche di credito cooperativo e per valutare l'incidenza delle eccezioni previste dall'articolo 6.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile. Precisa tuttavia che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda, purché la completi con tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire.
Principio desumibile dalla pronuncia
Una domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile quando il giudice nazionale non espone in modo sufficiente le ragioni della rilevanza delle disposizioni UE invocate e non fornisce elementi concreti che consentano di verificare l'esistenza del collegamento con il diritto dell'Unione, specie in presenza di una controversia puramente interna; ciò vale anche quando si invochi una direttiva, se mancano dati essenziali sull'applicabilità ratione personae e sulla qualificazione giuridica del prelievo contestato.
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