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Sentenza

Sentenza n. 4039/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto prot. -OMISSIS- del 20.10.2022 con cui è stata disposta l'esclusione dal concorso pubblico per esame e titoli “per l'assunzione di 1381 allievi agenti della polizia di stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo” pubblicato in G.U. – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, poiché “non in possesso dei prescritti requisiti”; - del d.m. 198/2003, con particolare riferimento al punto 9 della tabella 1 allegata al decreto che prevede tra le cause di esclusione della procedura concorsuale l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali /sintetiche); - del decreto datato 2.11.2022 a firma del Direttore centrale del dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di stato con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso pubblico per esami e titoli a 1381 posti di allievo agente della Polizia di Stato; - della graduatoria di merito del concorso gravato, pubblicata il 3.11.2022 sul sito del Ministero dell'Interno, nella parte in cui non è inserito il nominativo dell'odierno ricorrente; nonché di qualsiasi altro presupposto, connesso o conseguente, rispetto a quelli impugnati, anche se non conosciuto ovvero in via di acquisizione a seguito di istanza di accesso agli atti già notificata all'amministrazione, comunque lesivi degli interessi del ricorrente, rispetto ai quali si fa espressa riserva di “motivi aggiunti”; nonché per l'accertamento in favore del ricorrente del diritto di essere riammesso in graduatoria a seguito degli accertamenti svolti inerenti le prove di cui agli artt.7, 10,12,13, 14 del bando nonché all'esito della valutazione di titoli di cui all'art.16 del bando; nonché, ove occorra, per l’annullamento - del provvedimento datato 14.09.2022 del Prefetto di Siracusa, richiamato nel decreto di esclusione di cui sub 1) con cui il Prefetto decreta la conclusione del procedimento con “invito al sig. -OMISSIS- a non detenere e a non fare uso di sostanze stupefacenti e psicotrope” ex art. 75 comma 14 del d.p.r. 309/90; - della comunicazione datata 7.09.2022 del Prefetto di Siracusa e del verbale di “colloquio” tenutosi presso il medesimo ufficio nonché di qualsiasi altro presupposto, connesso o conseguente, rispetto a quelli impugnati, anche se non conosciuto ovvero in via di acquisizione a seguito di istanza di accesso agli atti già notificata all'amministrazione, comunque lesivi degli interessi del ricorrente, rispetto ai quali si fa espressa riserva di “motivi aggiunti”; nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a dell'amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente ordinando l'ammissione dello stesso anche con riserva nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata e/o autonoma, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202213418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per allievi agenti della Polizia di Stato, unitamente alla graduatoria definitiva e agli atti prefettizi presupposti relativi all'invito a non fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, nonché la graduatoria definitiva nella parte in cui non lo includeva, deducendo censure anche nei confronti del decreto ministeriale n. 198/2003 e degli atti prefettizi adottati ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla riammissione in graduatoria, il risarcimento in forma specifica mediante ammissione anche con riserva e, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. L'istanza cautelare era stata respinta. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro l'esclusione, la graduatoria, il decreto ministeriale e gli atti prefettizi, né le domande risarcitorie. Il giudice ha rilevato che il processo amministrativo ha natura soggettiva e che il ricorrente dispone dell'azione e della sua prosecuzione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. La dichiarazione di rinuncia e di sopravvenuta perdita di interesse impone, in applicazione del principio dispositivo, la declaratoria di improcedibilità; tale valutazione è possibile anche se l'atto di rinuncia non è stato notificato alle altre parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura meramente processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    invito a non detenere e a non fare uso di sostanze stupefacenti e psicotrope

    La disposizione è richiamata quale base dell'atto prefettizio presupposto dell'esclusione; il TAR non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento in forma specifica del danno

    È richiamato nella domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa; la sentenza non ne trae uno specifico principio decisorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo e non potendo procedere d'ufficio nella valutazione dell'interesse ad agire, deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • L'atto di rinuncia al ricorso può essere valutato dal giudice ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche se non è stato notificato alle altre parti, secondo quanto affermato nella decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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